Spesso capita che un regolamento condominiale contrattuale vincoli le cantine all’ uso di sgombero o deposito. Il condomino può destinare la cantina a magazzino, ma non può realizzare in essa un servizio igienico, che presuppone la permanenza di persone all’ interno dei locali, con la conseguenza che si ha un illegittimo cambio di destinazione di uso. Questo in sintesi il contenuto della sentenza del Tribunale di Milano, 19 maggio 2009, n. 6867.
Nel caso affrontato dal Tribunale Milanese, un condomino aveva impugnato una delibera condominiale. In essa il condominio – con la maggioranza di cui all’ articolo 1136, comma 2, Codice Civile (500 millesimi e maggioranza degli intervenuti) – aveva deliberato di modificare l’ impianto fognario in modo da non connettere ai nuovo scarichi il bagno già esistente nella cantina – magazzino del condomino stesso (salvo l’ esecuzione di costose opere di allacciamento).
Il condomino era proprietario di due locali su due diversi livelli (piano terreno e seminterrato), destinati ad ufficio commerciale con esposizione e sottostante deposito merci. Il condominio si era costituito in giudizio dichiarando che la delibera era legittima e aveva chiesto la rimozione del servizio igienico realizzato nella cantina, in quanto, secondo il regolamento contrattuale, la cantina doveva essere destinata esclusivamente a locale di sgombero (o al più a magazzino) con esclusione di qualunque altra destinazione.
Il Tribunale ha principalmente stabilito che la modifica dell’ impianto fognario, quando si preveda la soppressione del precedente e la sua integrale sostituzione, con nuovi percorsi e quindi con necessità di nuove opere per gli allacciamenti, deborda dall’ area della manutenzione straordinaria e integra innovazione, con conseguente necessità del quorum di cui all’ articolo 1136, comma 5, Codice Civile (666 millesimi e la maggioranza dei partecipanti al condominio). Conseguentemente la delibera assembleare impugnata doveva ritenersi illegittima. E sino a qui nulla di nuovo.