Stop ai nomi dei debitori negli atti delle vendite giudiziarie e nelle aste on line. Gli uffici giudiziari e i professionisti delegati alle operazioni di vendita di immobili messi all’asta non devono indicare negli atti pubblicati, anche on line, il nominativo del debitore e ogni altro dato personale che possa identificarlo direttamente. Tutela analoga va garantita anche ad eventuali terzi che compaiono negli atti, senza che ciò sia previsto dalla legge. La cancelleria potrà comunque soddisfare gli interessi di coloro che intendono acquisire i beni fornendo loro le generalità del debitore ed eventuali maggiori informazioni.
É quanto stabilito dal Garante della privacy in un provvedimento (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 47 del 25 febbraio di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti), adottato anche a seguito di numerose segnalazioni da parte di cittadini che hanno lamentato una ingiustificata diffusione, anche on line, dei nominativi di debitori sottoposti alle procedure esecutive e, in alcuni casi, anche di altre persone: ad esempio, i proprietari di immobili confinanti con l’appartamento messo in vendita.