Mutui: in arrivo l’ autocertificazione sul tetto al 4%

 Si va verso la concreta applicazione delle agevolazioni sui mutui variabili previste dal decreto anticrisi (Dl 185 / 2008, convertito dalla legge 2 / 2009). A breve l’ Associazione bancaria italiana (Abi) invierà a tutte le banche una circolare contenente nuove disposizioni e il modello di autocertificazione attraverso il quale i mutuatari potranno attestare il possesso dei requisiti per accedere al cosiddetto tetto al 4%.

Fabbricati ristrutturati: per l’ Iva non conta il degrado. Chiarimenti ministeriali

 La cessione di fabbricati ristrutturati è comunque imponibile ad Iva quando effettuata entro quattro anni dall’ ultimazione dei lavori, anche se l’ intervento edile non era strettamente necessario a recuperare lo stato di degrado degli immobili. Allo stesso modo, la condizione iniziale di fatiscenza dei fabbricati non è richiesta nemmeno per l’ applicabilità dell’ aliquota IVA ridotta al 10%, prevista dal n.127 – quinquiesdecies, della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633 / 1972, per la cessione di fabbricati, o loro porzioni, sui quali siano stati eseguiti interventi incisivi di recupero. Tuttavia, per poter applicare l’ aliquota ridotta, è necessario che i lavori siano ultimati prima della cessione.

Fiscalità: Iva al 10% per la cessione di fabbricati ristrutturati anche se non fatiscenti

 La cessione di fabbricati recuperati mediante interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o urbanistica, può godere della riduzione dell’ aliquota Iva al 10%, anche se i lavori di ristrutturazione non sono strettamente necessari per il recupero dello stato di degrado dell’ immobile. A condizione che gli interventi risultino già ultimati prima della cessione dei fabbricati stessi. Lo stato di degrado degli immobili non è richiesto nemmeno per l’ applicazione della disposizione (art. 10, comma 1, nn. 8-bis e 8-ter, lett.a, del D.P.R. 633 / 72) che dichiara imponibili ad Iva le cessioni di fabbricati sottoposti ad interventi di recupero effettuate entro quattro anni dal termine dei lavori da parte delle imprese che li hanno realizzati. Così ha chiarito l’ Agenzia delle Entrate.

Dal Milleproroghe l’ esenzione Ici per i fabbricati rurali

 “Questo decreto è la risposta che i nostri imprenditori agricoli stavano aspettando da tempo. In un momento difficile come questo abbiamo inteso dare un segnale agli agricoltori che altrimenti rischiavano di essere fortemente penalizzati. È a loro che mi rivolgo assicurando il mio appoggio e quello del Governo”. Con queste parole il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Luca Zaia ha commentato l’ approvazione definitiva da parte della Camera dei Deputati del maxiemendamento del Governo al decreto Milleproroghe, contenente la norma secondo cui i fabbricati rurali non sono soggetti all’ Ici indipendentemente dall’ iscrizione in catasto con attribuzione di rendita. Non vengono, infatti, considerati fabbricati ai fini dell’ imposta comunale sugli immobili le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto dei fabbricati per i quali ricorrono i requisiti di ruralità.

Canoni di locazione: detraibilità dall’ Irpef per studenti universitari fuori sede

 L’ art. 15 c. 1, lett. i-sexies) del TUIR prevede la detraibilità dall’ Irpef del 19% dell’ importo del canone di locazione, derivante dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431 / 1998 da studenti universitari a condizione che la sede universitaria sia ubicata in un comune diverso da quello di residenza, disti da quest’ ultimo almeno 100 chilometri e sia comunque situata in una provincia diversa. Poiché l’ agevolazione fiscale spetta anche nel caso in cui l’ onere sia sostenuto nell’ interesse di familiari a carico, si ritiene che la circostanza che il contratto di locazione sia intestato al padre, che sostiene la spesa, non faccia venir meno per questi la possibilità di fruire del beneficio. Naturalmente a condizione che il figlio, studente universitario che usufruirà dell’ immobile, si trovi nelle condizioni richieste dalla norma.

Fiscalità: detrazione Irpef per canoni di locazione abitativa residenziale

 Si fruisce del beneficio fiscale anche in caso di contratti stipulati prima del 1998 prorogati automaticamente (Risoluzione Agenzia Entrate 16.05.2008, n. 200 / E). L’ art.16, co.1 del Tuir prevede una detrazione in favore dei soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale stipulati o rinnovati ai sensi della L. n.431/98 pari a:
*300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71euro ;
*150 euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non supera 30.987,41euro.
Tale norma (co.1) è stata introdotta dalla Finanziaria 2008 ed ha voluto estendere il beneficio già previsto per gli inquilini titolari di contratti di locazione basati su accordi definiti in sede locale (art.16, co.1 del Tuir, contratti cosiddetti convenzionati) anche ai titolari degli altri contratti di locazione stipulati ai sensi della L. n.431 / 98.

Risparmio energetico: il 55% con l’ automatismo

 Eliminato il silenzio rifiuto e ritorno all’ automaticità della detrazione senza limiti di spesa per il bonus del 55% sulle spese di ristrutturazione di immobili. Tutto inalterato per le spese sostenute antecedentemente al 1° gennaio 2009, per le quali restano valide le condizioni previste e che quindi potranno essere detratte con la vecchia disciplina. È la conseguenza delle modifiche introdotte in sede di conversione del dl anticrisi. Per le spese sostenute nei periodi d’ imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008 restano validi i requisiti e le altre condizioni previsti dall’ art. 1 commi da 344 a 347 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ma sarà comunque necessario inviare un’ apposita comunicazione all’ Agenzia delle Entrate (e non una domanda). I termini e le modalità di invio di tale comunicazione saranno previsti con provvedimento del Direttore dell’ Agenzia delle Entrate, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 28 febbraio 2009.

Fiscalità: il contratto preliminare

 L’ Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 197 dell’ 1 Agosto 2007 ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale delle somme pagate a titolo di acconto o di caparra confirmatoria, dovute a seguito di un contratto preliminare di compravendita. Il contratto preliminare, disciplinato dall’ articolo 1385 c.c., è l’ accordo con il quale le parti si obbligano reciprocamente alla stipula di un successivo contratto definitivo, indicandone subito i contenuti e gli aspetti essenziali. Il contratto produce tra le parti effetti unicamente obbligatori e non reali, non essendo idoneo a trasferire la proprietà del bene o a determinare l’ obbligo di corrispondere il prezzo pattuito. Deve essere registrato entro venti giorni dalla sua sottoscrizione (articolo 10, della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l’ imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 – di seguito T.U.R) e comporta il versamento dell’ imposta di registro in misura fissa pari ad euro 168,00 indipendentemente dal prezzo della compravendita. Tuttavia, sulle somme pagate a titolo di acconto o di caparra confirmatoria è dovuta l’imposta proporzionale di registro.

Ristrutturazione e Fisco: le regole per le agevolazioni principali

 Aggiornamento sulle principali agevolazioni al recupero degli immobili previste dalle norme nazionali e relative regole.
Bonifico e tempi. Si ha diritto allo “sconto fiscale” per l’ anno in cui si è pagata la spesa con apposito bonifico bancario o postale, privato o condominiale. Il bonifico non è necessario per :
– i pagamenti effettuati effettuati ad amministrazioni pubbliche: per esempio gli oneri di urbanizzazione relativi alle opere eseguite, l’ imposta di bollo e i diritti pagati per i permessi di costruire, le denunce di inizio attività, le eventuali autorizzazioni;
– le ritenute di acconto operate sui compensi dei professionisti. Esse non risulteranno nel bonifico, ma saranno riportate solo sulla fattura;
– le spese sostenute per il personale dall’ imprenditore edile che fa un intervento a casa propria;
– le detrazioni sugli acquisti di case da imprese che hanno interamente ristrutturato il palazzo.

Decreto anticrisi: i provvedimenti immobiliari

 Norme su bollette, bonus elettrico esteso a disabili, cittadini e casella elettronica certificata per P.A., detrazioni risparmio energetico, Energia. Di seguito in dettaglio.

Bollette
Blocco tariffe ma non per acqua, luce e gas (articolo 3)
La sospensione dell’ efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato a effettuare l’ adeguamento di diritti, contributi o tariffe in relazione al tasso di inflazione o ad altri meccanismi automatici, non si applica, oltre che al servizio idrico già previsto dalla norma, ai settori dell’ energia elettrica e del gas. Modifiche al blocco di alcune tipologie di diritti e tariffe, facendo salvi eventuali adeguamenti in diminuzione.

Bonus elettrico esteso a disabili
Le tariffe elettriche agevolate (bonus elettrico) sono riconosciute anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone in gravi situazioni di salute tali da richiedere l’ utilizzo di apparecchiature medico terapeutiche alimentate da energia elettrica per la loro esistenza in vita. La compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutela per i clienti che utilizzano impianti condominiali. Destinatarie delle agevolazioni tariffarie delle utenze di energia elettrica e del gas sono le famiglie con almeno 4 figli a carico e con Isee non superiore a 20 mila euro. Modificata la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla compensazione in favore delle famiglie economicamente svantaggiate della spesa per la fornitura di gas (bonus gas): una quota pari a 47 milioni di euro delle risorse utilizzate a copertura, continua a essere destinata, nell’anno 2009, alle finalità originarie (interventi di riduzione delle aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per usi civili).

Decreto anticrisi: i provvedimenti immobiliari

 Segnaliamo in questa sede alcuni dei provvedimenti anticrisi per il settore immobiliare.

Bonus elettrico esteso a disabili
Le tariffe elettriche agevolate (bonus elettrico) sono riconosciute anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone in gravi situazioni di salute tali da richiedere l’ utilizzo di apparecchiature medico terapeutiche alimentate da energia elettrica per la loro esistenza in vita. La compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutela per i clienti che utilizzano impianti condominiali. Destinatarie delle agevolazioni tariffarie delle utenze di energia elettrica e del gas sono le famiglie con almeno 4 figli a carico e con Isee non superiore a 20 mila euro. Modificata la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla compensazione in favore delle famiglie economicamente svantaggiate della spesa per la fornitura di gas (bonus gas): una quota pari a 47 milioni di euro delle risorse utilizzate a copertura, continua a essere destinata, nell’anno 2009, alle finalità originarie (interventi di riduzione delle aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per usi civili).

Detrazioni risparmio energetico
Novità per le detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici (articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 / 2006). Viene soppressa la limitazione all’ utilizzo del credito di imposta nel 2008, prevedendo che, per i periodi imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati inviano all’ Agenzia delle Entrate apposita comunicazione, secondo i termini e le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’ Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi. Il provvedimento può stabilire che la trasmissione avvenga esclusivamente per via informatica, anche mediante i soggetti abilitati, e stabilisce i termini e le modalità di comunicazione all’ Agenzia delle Entrate dei dati trasmessi dai contribuenti in possesso dell’ Enea. Emanazione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un decreto di natura non regolamentare di modifica del decreto 19 febbraio 2007 al fine di snellire le procedure e di ridurre gli adempimenti burocratici a carico dei contribuenti. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 per la riqualificazione energetica degli edifici la detrazione d’ imposta lorda deve essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo.

Fotovoltaico e Fisco: Iva e imposte dirette

Conferire energia prodotta con impianti fotovoltaici da parte di imprenditori o soggetti IRES a favore del Gestore dei Servizi Elettrici è un esercizio di attività commerciale. Quindi, il contributo in conto scambio erogato dal gestore deve essere assoggettato ad IVA e ad imposte dirette.
Nella RM 13/E del 20 gennaio 2009 l’ Agenzia delle Entrate chiarisce la corretta tassazione, in base alle varie tipologie di contribuenti, del contributo corrisposto dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) riguardo al cosiddetto “servizio di scambio sul posto” (SSP).
L’ SSP è un sistema che consente al proprietario dell’ impianto di conferire l’ energia prodotta nella rete del gestore dei servizi elettrici e di prelevare, anche in tempi successivi, la quantità necessaria per i propri bisogni. Inizialmente era disciplinato dalla Deliberazione Aeeg 28/2006 che prevedeva, fino al 31 dicembre 2008. A partire dal 1° gennaio 2009, in seguito alle modifiche apportate dalla Deliberazione 74/2008, vengono introdotte delle novità per l’ espletamento della procedura relativa all’SSP: