Agevolazioni fiscali per l’ acquisto della prima casa in comunione legale

 Le agevolazioni fiscali per l’ acquisto della prima casa in comunione legale si applicano anche nei confronti del coniuge non titolare dei relativi requisiti previsti dalla legge. Questo quanto disposto dalla Cassazione Civile, attraverso l’ Ordinanza n.15426 del 1° luglio 2009.

In particolare, la Cassazione, richiamando la Sentenza n.14237 del 28 ottobre 2000, ha motivato la sua decisione basandosi sul fatto che, in regime di comunione legale, in caso di acquisto di un immobile ad uso abitativo da parte di uno dei due coniugi, anche l’ altro ne diviene comproprietario, con diritto a fruire delle agevolazioni fiscali connesse.

Il motivo della decisione risiede nel fatto che secondo la Cassazione l’ acquisto della comproprietà di un bene da parte dei coniugi in forza dell’ art.177 del Codice Civile si differenzia ontologicamente dall’ acquisto in comune del bene stesso.

Infatti il coniuge, che diviene proprietario di metà del bene, “non si rende acquirente del bene stesso, ma lo riceve per volontà della legge; di conseguenza, detto coniuge non è tenuto al possesso dei requisiti posti dalle disposizioni sulle agevolazioni tributarie sull’ acquisto della prima casa”.

Fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni. Tutte le procedure per ottenere lo sconto del 55%

 A regolare l’ iter per lo sconto fiscale del 55% è il Decreto dello sviluppo 19 /2 / 207, modificato dai decreti 26 / 10 / 2007 e 7 / 4 /2008. La documentazione di cui bisogna disporre può essere ripartita in due categorie: quella che va conservata in un cassetto ed esibita a richiesta e quella che va inviata.

Documentazione da conservare
1) Asseverazione da parte di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti tecnici prescritti. In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio l’ asseverazione può essere unitaria e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. Questo documento, se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre e infissi, e nel caso di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, può essere sostituito da una certificazione dei produttori.

2) Fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi. Secondo interpretazioni delle Entrate, anche l’ agevolazione della detrazione del 55% (e non solo quella del 36%), è condizionata all’ indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’ intervento

3) Ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso il quale è stato effettuato il pagamento (per i non titolari di reddito d’ impresa).

4) Per i lavori condominiali, copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese.

5) Per i lavori eseguiti dall’ inquilino o dal comodatario, dichiarazione di assenso del proprietario.

6) Ricevuta di invio tramite internet della documentazione tecnica all’ Enea.

7) Nelle regioni in cui è stata varata, è necessario conservare in un cassetto anche la certificazione energetica, redatta secondo i criteri locali.

Fiscalità. Detrazione del 36%: i dubbi sulla necessità della Dia o permesso di costruire

 Per avere diritto all’ agevolazione fiscale è indispensabile ottenere gli assensi comunali, se sono necessari. Per gli interventi di manutenzione ordinaria, ad esempio, non esiste alcuna necessità di chiederli e di esibirli in caso di verifiche (punti 3.5 e 6 della circolare Entrate n. 57/1998).

Occorre fare dei distinguo. In caso di opere di recupero in singole unità immobiliari o in caso di condomini (o di villette singole, ad essi assimilate), sono agevolate le spese per le opere di manutenzione ordinaria, che non necessitano di Dia. Invece, in caso di singoli appartamenti, le spese non sono detraibili ai sensi del 36%. Con alcune eccezioni però. Restano infatti detraibili spese di manutenzione ordinaria a otto diversi scopi: risparmio energetico, lotta all’ inquinamento acustico, eliminazione di barriere architettoniche, adeguamento degli impianti a norme di sicurezza, cablatura degli edifici, domotica a favore dei disabili, misure antifurto e contro gli infortuni domestici.

Ad esempio godono del bonus fiscale l’ installazione di una porta blindata o di una cassaforte a muro, la sostituzione di una vecchia caldaia con una ad alta efficienza energetica, l’ installazione di doppi vetri o di coibentazioni, la creazione di uno scivolo al posto di un gradino per la mobilità di una carrozzella, l’ installazione di fibre ottiche o di un interruttore: tutte opere che appunto i comuni classificano come manutenzione ordinaria.

Finalmente il paradosso fiscale va in soffitta: abrogato l’ accertamento in base al valore normale nelle transazioni immobiliari

 È arrivato il via libera definitivo della Camera al disegno di legge, già approvato dal Senato, poi modificato dalla Camera e quindi nuovamente modificato dal Senato, recante disposizioni per l’ adempimento di obblighi derivanti dall’ appartenenza dell’ Italia alla Comunità europea in riferimento all’ abrogazione dell’ accertamento fiscale in base al valore normale sulle cessioni degli immobili ovvero sulle transazioni a titolo oneroso.

Tale diabolica novella fiscale è stata oggetto di giuste precisazioni dalla Legge comunitaria 2008, in base alla quale viene confermata l’ eliminazione delle disposizioni in materia di accertamento sulle compravendite immobiliari in base al valore normale dei fabbricati ceduti, sia ai fini IVA che delle imposte sul reddito, che era stato introdotto dall’ art.35, commi 2 – 3, del D.L. 223 / 2008, convertito, con modifiche, dalla legge 248 / 2006 (Decreto Visco – Bersani).

Restiamo tutti in attesa della pubblicazione in Gazzetta per l’ entrata in vigore del nuovo provvedimento. Ci preme però ricordare che tale risultato è stato raggiunto anche grazie alla formale denuncia presentata dall’ ANCE alla Commissione europea, in cui è stato evidenziato che le norme sul valore normale violano la Direttiva 28 novembre 2006 n.2006 / 112 / CE – Direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d’ imposta sul valore aggiunto, in base alla quale la base imponibile costituita dal corrispettivo pattuito, coincidente con quello esposto in fattura e non da un valore prestabilito statisticamente, come le quotazioni O.M.I.

A tale segnalazione di illegalità con effetti di denuncia dell’ ANCE è seguita una procedura di infrazione comunitaria nei confronti dell’ Italia che ha necessariamente dovuto riallineare la propria normativa con le disposizioni europee.

Infatti la diavoleria fiscale era stata introdotta dall’ art.35, commi 2 – 4 e 23 bis, del Decreto – legge n. 223 / 2006 (decreto Visco – Bersani, convertito con modificazioni nella legge n. 248/2006) che aveva previsto la possibilità di procedere alla rettifica delle dichiarazioni IVA e delle imposte sul reddito, nell’ ipotesi in cui sia accertato che il valore di trasferimento di beni immobili si discosti da un certo valore normale degli stessi; nel caso, poi, di trasferimento immobiliare finanziato con mutuo ipotecario o finanziamento bancario, il valore normale non può essere inferiore all’ ammontare del mutuo o del finanziamento erogato.

Terreni e fiscalità. Aree comprese in un piano comunale per insediamenti produttivi

 Le agevolazioni non vengono riconosciute se l’ assegnatario vi ha costruito un fabbricato prima di stipulare l’ atto di trasferimento del terreno. Vediamone i motivi. L’ Ance spiega che l’ imposta di Registro in misura fissa e l’ esenzione dalle imposte Ipotecarie e Catastali si applicano esclusivamente nelle ipotesi previste dall’ art.32, comma 2, del D.P.R. 601 / 1973.

Queste agevolazioni non vengono riconosciute nel caso in cui l’ assegnatario di un’ area, compresa in un piano comunale per insediamenti produttivi, vi abbia costruito un opificio, a proprie spese, prima della stipula dell’ atto di trasferimento del terreno da parte del Comune, poiché, in tal caso, si presume che la cessione abbia ad oggetto sia l’ area che il fabbricato.

Rivalutazione dei beni immobili d’ impresa (parte seconda)

 L’ Agenzia delle Entrate ha precisato, nella C.M. 11 / E / 2009, le modalità di applicazione della rivalutazione dei beni immobili in presenza di particolari ipotesi.
In particolare
-in caso di bene oggetto di un diritto di superficie, la facoltà di rivalutazione spetta al titolare di tale diritto reale, qualora il bene sia comunque relativo all’ impresa;
-nell’ ipotesi di affitto e usufrutto di azienda con obbligo di conservazione dell’ efficienza dei beni ammortizzabili (art. 2561 del c.c.), la rivalutazione può essere eseguita solo dall’ affittuario o usufruttuario, quale soggetto che calcola e deduce gli ammortamenti. Nell’ ipotesi in cui, invece, le parti abbiano previsto che il concedente continui a calcolare gli ammortamenti, la rivalutazione potrà essere effettuata solo da quest’ ultimo;
-in caso di conferimento d’ azienda effettuato in neutralità fiscale nel corso del 2008, il conferitario può rivalutare i beni oggetto di conferimento, anche se questi erano iscritti nel bilancio del conferente relativo all’ esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
-in caso di operazioni di fusione o scissione realizzate nel corso del 2008, la società incorporante o risultante dalla fusione e la società beneficiaria possono rivalutare i beni acquisiti se gli stessi figuravano iscritti nei bilanci della società incorporata o della scissa al 31 dicembre 2007.

Beni rivalutabili e condizioni di applicabilità
Come enunciato nell’ art. 15, comma 16, D.L. 185 / 2008, la rivalutazione è concessa per i beni immobili dell’ impresa risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007 e va eseguita con riferimento al bilancio relativo all’ esercizio successivo.

Rivalutazione dei beni immobili d’ impresa – Nuovi chiarimenti ministeriali

 Nel caso in cui si effettui la rivalutazione solo ai fini civilistici dei beni immobili d’ impresa, introdotta dall’ art. 15, commi 16 – 23 del D.L. 185 / 2008, convertito con modificazioni in Legge 2 / 2009, il saldo attivo generato non sarà considerato in sospensione d’ imposta e, pertanto, verrà tassato solo in caso di distribuzione in capo ai soci.

Inoltre, l’ efficacia fiscale della rivalutazione si considera perfezionata con l’ indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva, a prescindere dall’ omesso, insufficiente e / o tardivo versamento della stessa (che, se non versata, verrà iscritta a ruolo, fermo restando la possibilità per il contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso).

Valutazione di impatto ambientale e fonti rinnovabili

 Quando occorre la Valutazione di impatto ambientale per le fonti rinnovabili? Il nodo non è certo sciolto dalle norme nazionali, in quanto la materia è oggetto di legislazione concorrente con quelle regionali. Il Codice dell’ ambiente (Dlgs n. 152 / 2006) detta gli obblighi di Via, pur nel rispetto delle competenze regionali.

Le regioni avevano un anno di tempo per varare norme proprie o adeguare quelle già vigenti ai suoi principi. In seguito il Dlgs n. 4 / 2008 ha introdotto modifiche radicali nel Codice, cosicché gli enti locali hanno goduto di una proroga automatica, fino a metà febbraio 2009.

Cessione di aree industriali. Quali agevolazioni

 Con la R.M. n.72 / E del 23 marzo 2009, l’ Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito all’ applicabilità del regime fiscale agevolato, ai fini delle imposte indirette, riconosciuto per i trasferimenti di aree comprese nei piani comunali di insediamenti produttivi. L’ imposta di Registro in misura fissa e l’ esenzione dalle imposte Ipotecarie e Catastali si applicano esclusivamente nelle ipotesi previste dall’ art.32, comma 2, del D.P.R. 601 / 1973.

Mutui. Il “tetto” al 4%: le modalità per accedervi

 Tetto al 4% per i mutui a tasso variabile: ci siamo, o quasi. Con l’ invio alle filiali della circolare informativa redatta dall’ Associazione bancaria italiana (Abi) giunge finalmente a termine l’ iter iniziato a fine novembre con l’ approvazione del cosiddetto Decreto anticrisi.
A partire dalle rate di aprile le banche inizieranno ad applicare le agevolazioni, che avranno valore retroattivo e decorrenza pari alla data in cui il pagamento è stato effettuato dal mutuatario. Un’ operazione laboriosa (il Dl riguarda potenzialmente circa 3 milioni di mutui) che l’ Abi, forse con un certo ottimismo, conta di concludere entro maggio.

Chiarimenti del fisco. Rivendita prima casa acquistata da una cooperativa

 Il quinquennio entro il quale la rivendita dell’ alloggio comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali decorre dalla data del rogito notarile e non dalla data del verbale di consegna dell’ immobile. Tale disposizione stabilisce che se l’ abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa viene venduta prima dei cinque anni dall’ acquisto, il contribuente perde le agevolazioni fiscali, a meno che provveda ad acquistare entro un anno, con i requisiti prima casa, un immobile da adibire ad abitazione principale.