Mutui ipotecari. Rinegoziazione agevolata, all’Inpdap come in banca

 Imposta sostitutiva anche per i finanziamenti concessi dagli istituti previdenziali ai propri iscritti, per l’estinzione anticipata di quelli già precedentemente contratti

Le operazioni di finanziamento poste in essere da enti di previdenza obbligatoria nei confronti dei propri iscritti, per estinguere mutui precedentemente contratti per l’acquisto di un immobile a uso abitativo, sono attratte al regime dell’imposta sostitutiva (articoli 15 e seguenti del Dpr 601/1973).
Questo è il chiarimento giunto con la risoluzione n. 68/E del 28 febbraio, con cui l’agenzia delle Entrate ha esaminato l’interpello proposto da un contribuente che, volendo rinegoziare un contratto di mutuo ipotecario per l’acquisto della “prima casa”, con un altro concesso dall’Inpdap, aveva chiesto di conoscere il corretto trattamento tributario applicabile all’operazione.

Occorre premettere brevemente che, ai sensi degli articoli da 15 a 20 del Dpr 601/1973, le operazioni di credito a medio e lungo termine, in presenza di determinati requisiti, sono sottratte al trattamento ordinario – consistente nel pagamento delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e della tassa sulle concessioni governative – e sottoposte al pagamento di una imposta sostitutiva, la cui misura, fino al 31 luglio 2004, giorno antecedente all’entrata in vigore del decreto legge 168/2004, era per tutte le operazioni pari allo 0,25 per cento.

Edilizia residenziale pubblica con ingressi ben controllati

 Registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria per la cessione di un immobile abitativo costruito con fondi dello Stato italiano durante il periodo di occupazione anglo-americana

L’atto di compravendita di un immobile, costruito durante il periodo di occupazione anglo-americana (Governo militare alleato), con fondi dello Stato italiano, nell’ambito di un programma per la realizzazione di alloggi di servizio, è soggetto, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, al regime ordinario.
L’indicazione è contenuta nella risoluzione n. 66/E del 28 febbraio 2008.

L’agenzia delle Entrate si è trovata a esaminare la fattispecie proposta con l’interpello di un contribuente che – intendendo procedere all’acquisto di un immobile a uso abitativo, di proprietà dello Stato e gestito dal Demanio – aveva chiesto di conoscere se al relativo atto di compravendita potesse essere esteso il regime agevolativo di cui all’articolo 32 del Dpr 601/1973, ossia l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali prevista anche per “…gli atti e i contratti relativi all’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della legge 22 ottobre 1971, n. 865”.

Si tenga in considerazione il fatto che gli immobili in esame fanno parte di quelli costruiti con fondi dello Stato italiano durante il periodo di occupazione anglo-americana, per la realizzazione di alloggi di servizio. Nel 1954, al termine del Governo militare alleato (Gma), tali alloggi furono assegnati al demanio dello Stato, in quanto destinati a soddisfare le esigenze del personale civile e militare, in servizio presso le Amministrazioni statali.

Milleproroghe, il Senato approva

 Convertito in legge il Dl n. 248/2007.

Il “milleproroghe” è legge. Il decreto ha trovato l’ok di palazzo Madama. Tra le ultime novità introdotte nel provvedimento, arriva il bonus per la rottamazione dei cinquantini più inquinanti e si amplia la platea dei beneficiari dell’esenzione dal pagamento dell’abbonamento Tv. Più tempo per saldare i propri debiti con il Fisco: le somme iscritte a ruolo potranno infatti essere versate in 72 rate mensili al posto di 60. Slittano i termini per la presentazione del 770/2008 semplificato – dal 31 marzo al 31 maggio – e per l’accatastamento spontaneo degli immobili che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità, che passa dal 30 novembre 2007 al 31 ottobre 2008. Ok alla “Visco-sud” anche per le spese sostenute l’anno scorso, mentre entrano a pieno titolo nella ripartizione del 5 per mille anche le fondazioni culturali. Trova infine soluzione la questione delle cartelle esattoriali prive dell’indicazione del responsabile del procedimento: saranno nulle solo quelle consegnate dopo il 1° giugno 2008.

L’imposta di successione non puo’ essere lasciata

 Intervenendo oggi al Convegno organizzato da Anci, Uncem, Legautonomie alle Stelline di Milano sul tema ” Catasto ai Comuni” il presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici ha dichiarato:
“Occorre rivedere l’imposta di successione poiche’ la sua attuale strutturazione è fortemente discriminatoria. Questa imposta è particolarmente gravosa soprattutto per gli immobili intestati alle persone fisiche (in massima parte abitazioni) per i quali il carico fiscale complessivo, tra imposta principale (aliquote del 4-6-8 % a seconda delle categorie di eredi ) ed imposte ipocatastali ( 3 % ) -le quali nell’antico regime erano assorbite dall’imposta principale – raggiunge rispettivamente il 7,4-il 9,6-ed il 11,8 % ;cio’ in quanto si è tassati, tra l’altro, anche su una quota del 10 % del valore degli immobili per beni mobili di cui si presume il possesso, anche se questi non esistono: la presunzione comunque non è assoluta, ma puo’ superarsi con una constatazione analitica.
In tal caso le aliquote rimarrebbero comunque del 7-9-ed 11 %.”

Proposta di acquisto di un immobile: registro obbligato dall’accettazione

 Risoluzione n. 63/E del 25 febbraio 2008. L’agente immobiliare deve versare l’imposta quando la controparte approva l’offerta

Sugli agenti di affari in mediazione grava l’obbligo di richiedere la registrazione sia dei contratti preliminari conclusi dalle parti convenute per la stipula nel medesimo tempo e luogo, sia di quelli conclusi tramite proposta e successiva accettazione.
L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 63/E del 25 febbraio, ha riposto all’interpello di una società immobiliare, fornendo chiarimenti sull’ambito di applicazione dell’articolo 10, comma 1, lettera d-bis) del Dpr 131/1986.
La disposizione di riferimento obbliga gli agenti a richiedere la registrazione delle “scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari”. Per gli stessi atti, i mediatori sono tenuti al pagamento dell’imposta di registro in solido con i soggetti nel cui interesse viene richiesta la registrazione.

Aree edificabili e Ici

L’imposta è applicabile solo con l’ok del Comune in base alla qualificazione attribuita dallo strumento urbanistico generale adottato dall’Ente locale

Ancora novità sull’edificabilità dei terreni ai fini Ici: l’aliquota viene determinata dalla qualificazione attribuita dal piano regolatore generale adottato dal comune, indipendentemente dal fatto che venga o no approvato dalla regione e anche in assenza di piani attuativi. La Cassazione tributaria, nella sentenza 1861/2008, si è espressa a favore dei Comuni, ma di parere contrario potrebbe essere la Corte costituzionale, avanti alla quale pendono diverse ordinanze di commissioni tributarie sulla nozione di terreno edificabile ai fini fiscali, emesse dalla commissione tributaria del Lazio (in Gazzetta Ufficiale 18/2007 e 47/2007) e dalle commissioni provinciali di Piacenza e Ancona.

Se l’affitto viaggia on line


Registrazioni e versamenti telematici degli affitti in continua crescita

L’affitto viaggia sempre più on line. In 7 anni i contratti di locazione e le operazioni di versamento effettuati in via telematica hanno superato i 4 milioni, ovvero in media 1619 al giorno e ben 67 l’ora. Il successo del servizio, avviato a partire dal 2001 e gestito dall’Agenzia delle Entrate, è legato soprattutto al risparmio di tempo, alla semplicità della procedura e all’assenza quasi assoluta di errori. In pratica è possibile effettuare la registrazione dei contratti d’affitto, con i relativi versamenti, con un’unica rapida operazione evitando i 4 passaggi tra ufficio e banca ai quali si era costretti prima.

Fiscalità immobiliare, due pesi e due misure

 Fiscalità immobiliare, due pesi e due misure: lo denuncia il Presidente di Assoedilizia avv. Achille Colombo Clerici che interverrà al convegno sulle SIIQ organizzato da Paradigma il 3 e 4 marzo prossimi a Milano. Come pubblica il Sole 24 Ore di oggi, mentre per le SIIQ è previsto un regime fiscale di favore, per le società immobiliari (che pure rappresentano la parte preponderante dell’investimento delle persone giuridiche nell’immobiliare, 200 miliardi di euro nel solo comparto abitativo) il trattamento fiscale è penalizzante.

Come si detrae l’affitto dell’abitazione principale

 Il decreto attuativo definisce le modalità di fruizione della detrazione d’imposta.

Il bonus per la locazione dell’abitazione principale è riconosciuto in misure diverse a seconda dell’ammontare del reddito e delle condizioni particolari dei soggetti beneficiari.
In via generale, è prevista una detrazione pari a:
– 300 euro in caso di redditi non superiori a 15.493,71 euro
– 150 euro in caso di redditi oltre i 15.493,71 euro ma non superiori a 30.987,41
Per i lavoratori dipendenti che si trasferiscono nel Comune di lavoro (a non meno di 100 chilometri dalla precedente residenza e comunque in una regione diversa dalla propria) spetta – per i primi tre anni – una detrazione pari a:
– 495,80 euro per i redditi non superiori a 15.493,71 euro
– 991,60 euro per i redditi compresi fra 15.493,71 e 30.987,41 euro
Debutta, inoltre, la detrazione in favore dei giovani fra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto d’affitto per l’abitazione principale, purché diversa da quella dei genitori. Anche per loro è prevista una detrazione pari a 991,60 euro per tre anni, ma soltanto in presenza di redditi non superiori a 15.493,71 euro. Le detrazioni non sono cumulabili fra loro.

Catasto patrimoniale, è caduto un incubo

 di Corrado Sforza Fogliani, Presidente di Confedilizia

Col Governo Prodi, è caduto – per condòmini, proprietari di casa, risparmiatori dell’edilizia in genere – anche un incubo: quello della messa a regime di un Catasto a base patrimoniale. Propiziato – per quel che se ne sa – dall’Agenzia del territorio (censire i valori è una bazzecola, basta mettere insieme un po’ di ritagli di giornale con offerte immobiliari; per censire i redditi – invece – si richiede una professionalità di riguardo e, soprattutto, un notevole impegno, anche di lavoro), il passato Governo s’è gettato a pesce sull’idea – conniventi i notai, facilitati nei loro adempimenti con un Catasto di questo tipo – per una semplicissima ragione: che in questi anni i valori sono aumentati, e i redditi si sono invece pressoché azzerati. Quindi, a far cassa sono buoni i valori (non certo i redditi).

Incentivi per le ristrutturazioni edilizie e per gli interventi finalizzati al risparmio energetico

 Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)

1.1 Aliquota Iva 10 per cento sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie

D. L’applicazione dell’aliquota ridotta è subordinata al fatto che il costo della manodopera sia esposto in fattura o tale requisito è da rispettare solo per il caso si intenda beneficiare della detrazione del 36% o del 55% ?

R. L’articolo 1, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha prorogato, per le annualità 2008, 2009 e 2010, l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.