Le detrazioni per i contratti di affitto

 DETRAZIONI D’IMPOSTA PER GLI INQUILINI A BASSO REDDITO
La legge finanziaria per il 2008 (con decorrenza dal 2007) ha aggiunto una nuova detrazione per chi sostiene le spese dell’affitto per la casa adibita a propria abitazione principale. In particolare ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale stipulati o rinnovati a norma della legge 9 dicembre 1998, n.431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
– 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
– 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non superiore a 30.987,41 euro.

DETRAZIONE PER I GIOVANI CHE VIVONO IN AFFITTO
La legge finanziaria per il 2008 ha introdotto (con decorrenza dal 2007) una detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.431, per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, a condizione che
la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati. La detrazione è pari a 991,60 euro e spetta per i primi tre anni, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71.

Imposte sugli immobili: come si tassano i fabbricati

 Gli immobili – terreni e fabbricati – sono soggetti a imposte che colpiscono il loro reddito (Irpef e addizionali all’Irpef), il loro possesso in quanto beni patrimoniali (Ici) e il loro trasferimento, realizzato mediante atto tra vivi – come la donazione o la compravendita – o attraverso la successione ereditaria, nonché l’usucapione. Nel caso di trasferimento mediante compravendita, le imposte applicate sono l’imposta di registro (in alternativa, l’Iva), e le imposte ipotecaria e catastale. Nel caso di trasferimento per donazione (o successione), sono dovute l’imposta di successione e di donazione che varia a seconda dei beneficiari e le imposte ipotecaria e catastale (Annuario 2008, vedi Cap.VIII).
Si ricorda che per gli atti soggetti ad IVA, non si applica, per il principio di alternatività, l’imposta proporzionale di registro; sono comunque dovute le tasse fisse di Registro, Ipotecaria e Catastale. Per quanto riguarda l’Irpef, i redditi degli immobili sono cumulati con gli altri redditi del possessore e tassati secondo le aliquote previste per tale imposta (Annuario 2008, vedi Cap. X ). Poiché le aliquote Irpef sono progressive, uno stesso reddito proveniente da immobili viene, quindi, ad essere tassato in misura più o meno elevata a seconda del reddito complessivo nel quale è venuto a confluire.
Per l’Ici, invece, il patrimonio immobiliare viene tassato di per sé, in modo proporzionale, senza riferimento, salvo casi particolari, alla capacità contributiva di chi lo possiede (Annuario 2008, vedi Cap. XIII).

Le imposte sugli immobili: come si determina la rendita catastale

 COME SI INDIVIDUANO GLI IMMOBILI
Gli immobili sono individuati attraverso gli identificativi catastali attribuiti dagli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio (già uffici del Dipartimento del territorio o Uffici Tecnici Erariali) i quali vengono normalmente riportati negli atti notarili con i quali gli stessi immobili vengono trasferiti. A ciascuna unità immobiliare urbana dei gruppi “A”, “B” e “C”viene attribuita una categoria e classe in relazione alle sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche, alla sua destinazione d’uso. Conseguentemente viene determinata la rendita catastale, applicando le tariffe d’estimo definite per ogni categoria e classe e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Alle unità immobiliari urbane dei gruppi “D“ ed “E” viene attribuita la relativa categoria e la rendita, effettuando una stima diretta.
Le unità immobiliari urbane sono classificate nei seguenti gruppi/categorie catastali.

Entrate provincia di Trento: più trasparenza per le informazioni catastali

 L’evasione fiscale in tema di imposte su terreni e fabbricati si combatte anche grazie a una corretta pubblicità immobiliare, per questa ragione l’agenzia delle Entrate e la Provincia autonoma di Trento hanno raggiunto, oggi 6 maggio, un accordo in base al quale l’ufficio Rapporti con gli Enti esterni della direzione provinciale riceverà direttamente dal servizio provinciale del Libro fondiario gli editti previsti dall’articolo 24 della legge regionale 4/1999 e ne curerà la comunicazione al pubblico attraverso i più idonei mezzi.
In Italia attualmente coesistono due sistemi di pubblicità immobiliare: da una parte la trascrizione improntata alla legge francese del 23 marzo 1855, dall’altra il sistema tavolare o “Libro Fondiario”, in vigore nelle province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia e in alcuni comuni delle province di Udine, Brescia, Belluno e Vicenza. Il “Libro Fondiario”è di quel complesso di registri, atti e documenti che raccoglie e riporta, in un determinato comune catastale, lo stato giuridico di un immobile e tutte le relative variazioni di fatto e di diritto che si sono andate verificando con il passare del tempo, dall’impianto fino ai giorni nostri.

Bonus prima casa, rileva solo la residenza anagrafica

 Il tenore letterale della disposizione in tema di agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” (contenuta nell’articolo 2 del Dl 12/1985) induce a ritenere insufficiente la circostanza che l’acquirente abbia trasferito la propria residenza nell’immobile acquistato laddove detta modificazione non sia recepita presso l’ufficio dell’anagrafe. Conseguentemente, è irrilevante alla data dell’acquisto la residenza di fatto difforme da quella risultante dall’esame delle iscrizioni all’anagrafe della popolazione residente. E’ quanto deciso dalla Cassazione, sentenza n. 9949 del 16 aprile 2008, i cui giudici hanno, in sintesi, chiarito che, ai fini dell’agevolazione in questione, la residenza anagrafica è prevalente rispetto a quella di fatto. Il fatto: la controversia era sorta in seguito a un avviso di liquidazione con cui l’ufficio comunicava a una coppia di coniugi la decadenza dalle agevolazioni “prima casa”, previste in materia di imposta di registro, sulla scorta della considerazione che gli stessi, alla data della compravendita, non avevano la residenza nel Comune in cui era ubicato l’immobile rispetto al quale intendevano beneficiare del regime agevolato.

Vicenza: dal 5 maggio ritorna Fiscoinsieme – novità ICI 2008

 In vista della prima scadenza del pagamento ICI (16 giugno: acconto o soluzione unica) il settore servizio delle entrate si sta organizzando per dare informazioni e assistenza ai cittadini sulle novità fiscali del 2008. Tali novità potrebbero subire variazioni anche consistenti in seguito a provvedimenti che potrebbero essere assunti dal nuovo Governo. Data però l’imminenza della scadenza del 16 giugno, notizie dettagliate sono già state pubblicate sul sito internet del Comune. Inoltre, dal 5 maggio al 16 giugno, una speciale “task force” di funzionari comunali e dell’Agenzia delle entrate darà vita a ”Fiscoinsieme”, l’iniziativa di supporto al contribuente per informazioni sulle tasse e sulla compilazione dei modelli UNICO e per le visure catastali. Quest’anno Fiscoinsieme sarà allestito nei locali dell’assessorato alle finanze, in piazzetta san Biagio 1, dal 5 maggio al 16 giugno, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12. Al primo piano ci sarà uno sportello per le visure catastali relative non solo alla provincia di Vicenza, ma all’intero territorio nazionale. (Il servizio è gratuito).Sempre al primo piano ci sarà un funzionario dell’Agenzia delle entrate che darà informazioni dettagliate sulla compilazione del modello UNICO e, in generale, sulle problematiche legate alle imposte sui redditi.
Nella stessa sede anche il personale dell’ufficio ICI sarà a disposizione dei contribuenti da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12; inoltre nel periodo più “caldo”, cioè quello dal 3 giugno al 12 giugno, amplierà il proprio orario di sportello anche al martedì e giovedì pomeriggio, dalle ore 15,30 alle ore 18. Anche quest’anno, inoltre, in previsione della scadenza dell’acconto ICI 2008, i contribuenti vicentini riceveranno una brochure informativa. La maggior parte dei contribuenti riceverà documentazione specifica (bollettini e schede immobiliari) per semplificare, per quanto possibile, l’adempimento degli obblighi relativi all’ICI, mentre un’altra parte dei contribuenti riceverà solo la brochure informativa necessaria per pagare l’ICI.

Bonus ristrutturazioni: abitazione e pertinenze unite anche se separate al catasto

 Per i lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti sia su un’abitazione che sulla relativa pertinenza, anche se accatastate separatamente, spetta un unico limite massimo di spesa di 48mila euro su cui calcolare la detrazione Irpef del 36 per cento. Ciò è valido anche per le spese effettuate dal 1° gennaio 2007, perché la norma, introdotta dal Dl n. 223/2006, è stata prorogata fino al 2007 dalla Finanziaria dello scorso anno e per il triennio 2008-2010 dall’ultima Finanziaria. E’ quanto precisato dalla risoluzione n. 181/E del 29 aprile 2008. In questo modo l’agenzia delle Entrate esprime un parere negativo sull’istanza di un contribuente che, avendo effettuato lavori di ristrutturazione su due unità abitative e sulle due relative pertinenze, accatastate distintamente, chiedeva di poter usufruire del limite di spesa di 48mila euro per ciascuna delle unità oggetto di lavori, iniziati nel dicembre 2006, e proseguiti nel corso del 2007 e del 2008.

Come presentare il modello di dichiarazione Ici per l’anno 2007

 Approvato il modello di dichiarazione Ici per l’anno 2007. Da quest’anno, va presentato solo quando le modifiche che determinano un diverso importo dell’imposta dovuta sono relative a riduzioni d’imposta e nei casi in cui tali variazioni non sono immediatamente acquisibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale. La soppressione dell’obbligo dichiarativo discende dall’effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, accertata con provvedimento 18/12/2007 del Territorio. Grazie all’interscambio informativo, infatti, gli enti locali possono direttamente accedere ai dati relativi agli immobili in essi situati, contenuti negli archivi informatici del Catasto. In pratica, la dichiarazione Ici non deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche attraverso il modello unico informatico (Mui). Si tratta del modello tramite il quale i notai effettuano la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili. In particolare, l’utilizzo del Mui è obbligatorio dal 15 giugno 2004 per gli atti di compravendita di immobili e per gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; dal 1° giugno 2007, invece, per tutti gli altri atti formati o autenticati da quella data. Inoltre, la dichiarazione non va presentata per gli atti notarili datati a partire dal 1° giugno 2007 relativi a immobili situati nei comuni ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto 499/1929).

Ulteriore detrazione Ici, i chiarimenti del Mef

 Base imponibile e modalità di calcolo per gli ex coniugi tra i principali temi affrontati dal documento di prassi. L’ulteriore detrazione Ici introdotta dalla Finanziaria 2008 non spetta per tutti gli immobili di cui si è proprietari ma solo per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e per le sue eventuali pertinenze. Il nuovo sconto va in ogni caso ad aggiungersi sia alla detrazione di base, pari a 103,29 euro, che alle riduzioni d’imposta eventualmente previste dai regolamenti comunali. Inoltre il coniuge assegnatario, comproprietario dell’ex casa coniugale, deve quantificare le detrazioni in funzione della quota di possesso dell’immobile e non sulla base della quota di destinazione ad abitazione principale. I chiarimenti arrivano dalla risoluzione n. 11/Df emanata oggi dal dipartimento Finanze del ministero dell’Economia.Il calcolo dell’1,33 per mille va dunque effettuato sull’intera base imponibile dell’abitazione principale e delle sue eventuali pertinenze. Il Dipartimento precisa inoltre che il beneficio, nel limite massimo di 200 euro, deve essere determinato non con riferimento alle quote di possesso eventualmente spettanti ai diversi comproprietari ma al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e proporzionalmente alla quota rispetto alla quale questa destinazione si verifica. In altre parole, anche la nuova detrazione viene

Agevolazione prima casa, resistente all’acqua

 Il beneficio permane se un evento del tutto straordinario, come l’allagamento impedisce il cambio di residenza nei termini stabiliti dalla legge. Il mancato trasferimento di residenza entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto nel comune in cui è ubicato l’immobile, se causato da un evento imprevisto e inevitabile successivo alla vendita, non è causa di decadenza dal beneficio Iva sulla prima casa (punto 21 della tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972). Questo in sintesi il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risoluzione n. 140/E del 10 aprile, in risposta all’interpello con cui l’acquirente di un immobile dichiarato inagibile a seguito di grosse infiltrazioni di acqua, ritiene di essere legittimato a differire il cambio di residenza oltre il termine previsto dalla norma, essendosi verificato un evento straordinario, non a lui imputabile, in seguito al quale l’immobile è stato dichiarato inagibile e inabitabile.