Accade spesso che le società immobiliari, nell’effettuare il calcolo dell’imposta ammessa in detrazione, indichino le operazioni esenti Iva come occasionali e non proprie dell’attività dell’impresa e pertanto non le considerino per il calcolo del pro rata. Se però le operazioni esenti, considerate non proprie dell’attività di impresa, sono relative alla percezione di canoni di locazione su unità abitative e tale attività faccia parte, come indicato magari nell’oggetto sociale, dell’attività propria dell’impresa, l’attività di affitto di immobili dovrà essere ritenuta abituale e non occasionale: in applicazione della disciplina del pro rata (articolo 19bis del Dpr 633/1972), l’eventuale credito Iva non potrà essere ammesso in detrazione. La tesi contraria a tale interpretazione evidenzia invece che, in questi casi, di solito: l’attività di locazione di beni immobili, pur essendo compresa nell’oggetto sociale dell’impresa, non rappresenta però attività prevalente gli immobili mantenuti in locazione, al momento dell’acquisto, erano magari già locati e quindi la società non potrebbe comunque esimersi dal percepire i canoni.
Agenzia delle Entrate
Cemento primo nemico delle coste, cinque reati al giorno di maladepurazione
E’ sempre il cemento il peggiore nemico del mare italiano. Sia che si tratti di una villetta con vista mare, di un albergo o di un nuovo porto turistico, le costruzioni illegali sul demanio marittimo sono in cima alla lista dei mali del Mare Nostrum: nel 2007 intorno al ciclo del mattone selvaggio si sono registrate quasi 4.000 infrazioni e sono scattati 1.399 sequestri e 5.066 denunce. Considerando anche le altre voci (inquinamento, depurazione, pesca di frodo, infrazioni al codice della navigazione) nel 2007 i reati ai danni del mare e delle coste italiane sono stati 14.315, quasi 2 infrazioni a chilometro lungo i 7.400 di costa del Belpaese. Diminuite rispetto all’anno precedente, (erano 19.063 nel 2006), vedono triplicare però il numero dei “colpevoli” (+276,8%) e salire lievemente anche i sequestri (+2,9%). A guidare la classifica regionale è la Campania, con 2.355 infrazioni accertate dalle Forze dell’ordine e dalle Capitanerie di Porto, seguita dalla Puglia con 2.184 e dalla Sicilia con 2.039 casi.
Ristrutturazioni edilizie scoperti dal fisco le truffe
La prova della fittizietà dei lavori di ristrutturazione edilizia e, di conseguenza, dei relativi costi portati in deduzione, può essere fornita con presunzioni che abbiano il carattere delle gravità della precisione e della concordanza. Questo, in estrema sintesi, è quanto affermato dai giudici della Ctr di Firenze con la sentenza 42/30/07, depositata il 31 gennaio 2008. La controversia derivava da una verifica della Guardia di finanza, in cui era stato contestato che un contribuente, svolgente un’attività nel settore turistico-alberghiero: sotto il profilo attivo, tramite l’elaborazione di questionari ai clienti, aveva omesso di fatturare parte dei ricavi conseguiti sotto il profilo passivo, aveva portato in deduzione costi derivanti da lavori di ristrutturazione, risultati mai eseguiti sull’immobile condotto in locazione per lo svolgimento della predetta attività. L’avviso di accertamento veniva impugnato dal ricorrente, lamentando che, relativamente alle poste attive del recupero, l’omessa fatturazione contestata era irrisoria rispetto al volume d’affari dell’anno. Relativamente ai costi indeducibili, poi, veniva denunciata l’assenza di prova, “non fornita” dall’Amministrazione, della falsità dei documenti giustificativi; a tal proposito, si ricordava come fosse inammissibile nel processo tributario la dichiarazione del proprietario dell’immobile circa l’inesistenza dei lavori de quibus. L’Agenzia, nel costituirsi in giudizio, aveva eccepito che era più che legittimo il recupero effettuato in base alle risposte ai questionari e che i costi di ristrutturazione andavano disconosciuti in base a tutta una serie di fatti: dall’Anagrafe tributaria risultava che le ditte esecutrici dei lavori erano evasori totali il contratto di locazione prevedeva l’acquisizione del consenso scritto del locatore per eventuali modifiche o innovazioni sul bene
la proprietaria dell’immobile aveva dichiarato che all’atto della restituzione del bene stesso non aveva rilevato alcuna ristrutturazione. Il ricorso in primo grado veniva accolto limitatamente alla questione dei costi indeducibili, in quanto non era stata fornita la prova dell’inesistenza dei lavori.
La mancata edificazione nei cinque anni comporta la perdita dei benefici fiscali
Ai fini del mantenimento delle agevolazioni fiscali per l’imposta di registro dovuta in dipendenza dell’acquisto di beni immobili inseriti in piani urbanistici particolareggiati (articolo 33, comma 3, legge 388/2000), è rilevante o meno che il soggetto ponga tempestivamente in essere l’edificazione? E l’edificazione, dopo lo scadere dei cinque anni, deve essere completata o solo cominciata? Per rispondere a tali quesiti, immaginiamo il seguente caso operativo. L’ufficio contesta al contribuente la decadenza dall’agevolazione relativa all’acquisto, in data 1° gennaio 2001, di un terreno edificabile sito in un piano particoleraggiato. La società richiede e applica le agevolazioni fiscali previste dalla legge 388/2000 (imposta di registro all’1% e imposte ipotecarie e catastali in misura fissa). Su tale terreno viene quindi rilasciata dal Comune la concessione edilizia per la realizzazione di varie unità immobiliari. In data 1/1/2005, prima cioè dello scadere del quinquennio, prima della prevista realizzazione edificatoria e comunque prima di aver costruito un edificio significativo dal punto di vista urbanistico (cioè un rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità immobiliari e con copertura completata), il terreno viene però ceduto ad altro soggetto. Peraltro, anche al 1° gennaio 2006, cioè al compimento del quinquiennio, l’intervento edilizio (da parte del successivo acquirente) non è stato ancora (del tutto) realizzato. In un tale contesto, il recupero da parte dell’ufficio appare dovuto e incontestabile
Confedilizia e Ministero dell’Interno: botta e risposta su confisca alloggi locati agli immigrati
Norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello. Stato e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell’immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita’ di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina. ». Il comunicato della Confedilizia: SICUREZZA, CONFEDILIZIA: LA NORMA SULLA REQUISIZIONE DEGLI IMMOBILI RICHIEDE CORREZIONI. La norma del decreto-legge sulla sicurezza che sanziona con l’arresto e la confisca la “cessione” di immobili a stranieri irregolari, sembra riferirsi – per come formulata – esclusivamente alle compravendite. Se l’intenzione del Governo era quella di prevederne l’applicazione per le locazioni, essa deve essere quindi corretta.
Sardegna: rimborso della tassa sulle seconde case a uso turistico
Il tesoriere della Regione sta inviando ai contribuenti aventi diritto al rimborso una comunicazione con le modalità dell’accreditamento di quanto dovuto, in virtù di quanto disposto da una sentenza della Corte Costituzionale. Tre anni di tempo dalla data del versamento. Stiamo rispettando l’impegno assunto con i contribuenti di procedere con immediatezza e con procedure semplificate al rimborso. È un punto d’onore dimostrare che si può instaurare un rapporto leale con i cittadini-contribuenti, all’insegna del rigore nel rispetto della legge, nell’avere ma anche nel dare”. Con queste parole l’assessore regionale della Programmazione e Bilancio, Eliseo Secci, accompagna la notizia che il tesoriere della Regione Sardegna, l’Unicredit Banca, ha iniziato ad inviare ai contribuenti che hanno diritto al rimborso della tassa sulle seconde case a uso turistico e sulle plusvalenze derivanti dalla compravendita delle degli immobili nella fascia dei tre chilometri dal mare, la comunicazione con le modalità di rimborso e gli importi divisi in quota capitale e quota interessi.
La Giunta regionale, con una delibera assunta il 13 maggio scorso, aveva impartito agli uffici finanziari della Regione le direttive per rimborsare, “con procedura semplice, rapida e sicura”, i tributi regionali dichiarati illegittimi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 102/2008. I contribuenti individuali interessati sono 36.675. Le somme saranno disponibili presso qualunque sportello del tesoriere regionale Unicredit Banca, dal 23 giugno al 31 ottobre 2008.
Pagamento Ici seconda casa
I contribuenti Italiani sono invitati oggi dall’agenzia delle entrate a pagare la dichiarazione dei redditi e l’ici per chi possiede una seconda casa o abitazioni di lusso, o quelle accatastate
Vita breve per il codice tributo 3900 per ulteriore esenzione Ici
Istituito per beneficiare dell’ulteriore detrazione Ici, diventa inutile con l’abolizione dell’imposta. Soppresso il codice tributo che avrebbe consentito ai proprietari di immobili di usufruire, mediante il modello F24, dell’ulteriore detrazione
L’immobile è già ultimato se viene utilizzato
Per stabilire la decorrenza dei cinque anni di possesso che, in caso di cessione del bene, consentono di non tassare la plusvalenza, si prescinde dall’accatastamento e dal collaudo. La risoluzione n. 231/E del 6 giugno riguarda l’interpello formulato dai proprietari di un immobile commerciale costruito da loro, concesso in locazione nel dicembre del 2001, con certificato di collaudo rilasciato nel mese di febbraio del 2002 e richiesta di attribuzione di rendita catastale avvenuta soltanto a febbraio 2006. Avendo intenzione di vendere il bene, gli interessati chiedono se l’eventuale plusvalenza realizzata debba essere o meno assoggettata a tassazione. Il dubbio è legato alla disposizione contenuta nell’articolo 67, comma 1, lettera b, del Tuir, in base alla quale la plusvalenza realizzata per la vendita di un immobile va tassata – come reddito diverso – se il bene è stato costruito o acquistato da non più di cinque anni. Nel caso dell’acquisto, la data di partenza per calcolare la durata del possesso è certamente identificabile con quella indicata nel relativo atto. Per gli immobili di nuova costruzione, invece, bisogna far riferimento al momento in cui il bene è stato realizzato.
E’ pronto il vademecum per il pagamento dell’ICI: tutto su chi è tenuto ancora a pagarla e chi, invece, ne è esonerato
In distribuzione da domani presso tutti gli sportelli degli agenti della riscossione di Equitalia un vademecum informativo per il pagamento dell’Ici, realizzato in collaborazione con l’Ifel (Fondazione Anci per la finanza e l’economia locale). La pubblicazione spiega ai cittadini, in modo chiaro e semplice, quando l’imposta deve essere ancora versata e quando l’obbligo è venuto meno a seguito delle disposizioni contenute nel decreto legge 93/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008. A tutti i contribuenti che nel 2007 hanno effettuato il versamento dell’Ici le società di Equitalia hanno inviato i bollettini per effettuare il pagamento relativo al 2008. Il processo è stato avviato a marzo per rispettare gli obblighi normativi, in tempo per la prima scadenza del 16 giugno. Non tutti però, come precisato sopra, sono tenuti all’adempimento, in conseguenza di quanto stabilito dal Dl 93 del 27 maggio.
Ici prima casa, esenzione anche per tutti gli immobili assimilati ad abitazione principale
L’esenzione Ici si estende a tutte le unità immobiliari che il Comune ha assimilato alle abitazioni principali con apposito regolamento, a condizione che questo fosse già vigente prima del 29 maggio scorso, giorno di entrata in vigore del decreto legge che ha stabilito l’esonero dal pagamento dell’imposta. La disposizione di favore non è applicabile se il regolamento, pur essendo retroattivo dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, diventa esecutivo dopo questa data. È uno dei principali chiarimenti forniti dal dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 12/Df del 5 giugno. Il documento di prassi risponde all’esigenza di diradare alcuni dubbi interpretativi sulle modalità di applicazione pratica delle nuove norme in materia di Ici approvate dal Consiglio dei ministri. In particolare, il provvedimento si sofferma sulle condizioni per il riconoscimento dell’esenzione, ribadendo che questa spetta a tutte le tipologie di immobili adibiti ad abitazioni principali, ad eccezione di quelli appartenenti alle categorie catastali A/1 (case signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi eminenti).
Associazione piccoli proprietari immobiliari: “La sola abolizione dell’ICI non basta”
A seguito delle decisioni prese nel primo Consiglio dei Ministri del nuovo Governo, l’Asppi-Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari, esprime la propria posizione sul tema della imposizione fiscale sulla casa. «Il provvedimento di abolizione dell’Ici sulla prima casa, assunto dal Governo Berlusconi – ricorda il presidente nazionale dell’Asppi Luigi Ferdinando Giannini – va a completare il percorso avviato dal Governo Prodi che, con l’ultima Finanziaria, aveva esteso l’esenzione dell’imposta al 40 per cento delle famiglie italiane. E’ necessario però che le politiche abitative non siano affrontate solo con provvedimenti estemporanei. Si deve dare un’ampia cassa di risonanza al problema casa, da esaminare in modo più approfondito». Il presidente dell’Asppi ribadisce la necessità di superare il concetto di Ici, per rivedere il meccanismo della tassazione locale. «L’Ici è figlia di un federalismo fiscale imperfetto – prosegue Giannini – e da tempo noi sosteniamo che si deve arrivare ad un riordino complessivo del sistema di tassazione locale. Si deve puntare su un’inversione del rapporto fra cittadino e fisco, con trasferimenti dagli Enti periferici allo Stato centrale e non viceversa, senza basare il federalismo su addizionali o imposte locali. Inoltre, come affermano numerosi esperti del settore, l’Ici porta con se punti di debolezza marcati, ad esempio la mancata correlazione fra il tributo e l’impiego delle risorse che ne derivano. Ciò impedisce di valutare ed eventualmente premiare l’operato delle amministrazioni locali».