Toscana: rallentano le costruzioni

 In Toscana si costruisce meno rispetto a dieci anni fa. E le aree urbanizzate, che oggi coprono il 4,5% dell’intero territorio, segnalano un decremento nei ritmi di crescita negli ultimi sei anni. E’ quanto emerge dalla ricerca svolta da Irpet con i dati della rilevazione condotta nel 2006 dalla Regione Toscana tramite la fotointerpretazione delle immagini satellitari del progetto europeo Corine (Coordination of information on the enviroment) Land Cover che trasforma in statistiche i dati forniti dal satellite e ci dice quanto e come viene impiegato il suolo a fini insediativi. Corine, già utilizzato dalla Toscana nel 2000 e adesso aggiornato, ha rilevato che nel 2006 le aree urbanizzate coprono 102.569 ettari, una superficie che incide del 4,5% sul totale (2 milioni e 300mila ettari). Il dato, confrontato con quello del 2000 (99.363 ettari), fa emergere una crescita solo del 3%, percentuale piuttosto misurata in sei anni, soprattutto se messa accanto al dato decennale 1990-2000 che segnava un +16%. I motivi sono essenzialmente due: da un lato le contenute (ove non negative) dinamiche demografiche e economiche, dall’altro il diffondersi della cultura del recupero e della riconversione urbana. D’altra parte, accanto a questi dati confortanti, non mancano segnali di potenziali criticità, rileva lo studio di Irpet (svolto in collaborazione con la Direzione generale per il governo del territorio della Toscana e col garante della comunicazione per il Pit). Esse riguardano la qualità dei nuovi insediamenti e all’entità della crescita dei tessuti residenziali, in particolare di tipo discontinuo. Anche riguardo ai recuperi, se da un lato l’impiego di aree già edificate non comporta un aumento del “consumo” di suolo, dall’altro la trasformazione di aree in usi diversi rispetto all’originaria destinazione può talvolta aumentare considerevolmente il carico insediativo producendo inefficienze in termini di servizi e di congestione del sistema infrastrutturale. «I dati che presentiamo – ha detto l’assessore regionale al territorio Riccardo Conti – sono contenuti in uno studio che ci restituisce una visione critica e ricca, della quale sentiamo il bisogno di nutrirci, sia ai fini della qualità e dell’onestà del dibattito pubblico nella nostra regione, sia in funzione di quelle nuove e adeguate politiche territoriali in cui siamo intensamente impegnati.

Rinegoziare i mutui a migliori condizioni, e senza formalità ipotecarie

 Comune denominatore dell’articolo 3 è la volontà legislativa di dare respiro alle diverse opportunità di alleggerimento del peso dei mutui sulle famiglie. Il provvedimento introduce la possibilità di rinegoziare i mutui contratti per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale. I criteri della negoziazione sono definiti con una convenzione ad hoc tra Mef e Abi, nella quale, come stabilisce la legge, è prevista la possibilità che ciascuna banca sia libera di adottare “eventuali condizioni migliorative” per i propri clienti, dandone loro puntuale informazione. Resta comunque ferma l’opzione di portabilità del mutuo. Nel dettaglio, si possono rinegoziare i mutui trasformando la rata da variabile a fissa con i tassi applicati nel 2006, al fine di ridurre l’importo delle rate. È interessante il dettato della legge relativo al calcolo dello spread. La differenza tra l’importo della rata dovuta secondo il piano originario di ammortamento e quello risultante dalla rinegoziazione è infatti addebitata su un conto di finanziamento accessorio al tasso che si ottiene in base all’Irs a 10 anni, alla data di rinegoziazione, “maggiorabile fino a un massimo di uno spread dello 0,50 per cento annuo”.

Gli immobili se commercializzati non hanno diritto all’eco-bonus

 La detrazione del 55 per cento prevista per gli interventi di riqualificazione energetica spetta esclusivamente a chi utilizza i beni, anche se strumentali, non a chi li commercializza. Il lavori di riqualificazione energetica effettuati su un immobile merce non possono beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista dalla Finanziaria 2007. Questo il parere dell’agenzia delle Entrate, espresso con la risoluzione n. 303/E del 15 luglio, che risponde a un interpello con il quale si chiede se una ditta di costruzioni può usufruire dello sconto Irpef previsto dalla Finanziaria 2007 (articolo 1, comma 344, della legge 296/2006), per un immobile che intende ristrutturare e poi rivendere. La norma in questione prevede la detrazione di imposta del 55% per interventi riguardanti impianti di riscaldamento, finalizzati al conseguimento di un maggior risparmio energetico, effettuati, su edifici già esistenti, entro il 31 dicembre 2007, termine prorogato dalla Finanziaria 2008 al 31 dicembre 2010.

In arrivo la Zona Franca Urbana

 Per favorire la “rinascita” di territori depressi o degradati. Le Zone franche urbane (Zfu) stanno per sbarcare anche in Italia dopo essere state già introdotte nella maggior parte dei Paesi Ue. Una circolare del ministero dello Sviluppo economico chiarisce modalità e tempistiche per i Comuni che intendono adottare la normativa, introdotta dalla Finanziaria 2007 e poi modificata dalla manovra del 2008, che ha l’obiettivo di contrastare i fenomeni di esclusione sociale e favorire l’integrazione nel tessuto socioeconomico delle popolazioni residenti in aree svantaggiate. Ad individuare le Zfu, sulla base di parametri socioeconomici sarà il Cipe – Comitato interministeriale per la programmazione economica – su proposta del ministero dello Sviluppo economico, ma saranno i Comuni che dovranno presentare, entro il 21 luglio o altra data stabilita dalle singole Regioni, le proposte progettuali dopo aver accertato il possesso di tutti i requisiti per l’ammissibilità.

Box auto, sì al 36% anche senza preliminare registrato

 E’ sufficiente l’accettazione, da parte del consiglio di amministrazione della cooperativa, della richiesta di assegnazione del bene per provare la sussistenza del vincolo pertinenziale. Ammesso il beneficio della detrazione d’imposta del 36% sull’acquisto, da parte dei soci di cooperative edilizie, di box e posti auto pertinenziali anche in assenza di un compromesso di vendita regolarmente registrato. E’ sufficiente infatti che il verbale di accettazione, da parte del Consiglio di amministrazione, della richiesta di assegnazione del bene sia trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni, perché i soci della cooperativa edilizia possano fruire dell’agevolazione fiscale sugli acconti pagati con bonifico. Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 282/E del 7 luglio 2008, in risposta alla richiesta di chiarimenti sul diritto alla detrazione Irpef per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali realizzati dalle cooperative edilizie (articolo 1, legge 449/1997). L’Agenzia rileva in via preliminare che, come specificato nella circolare 55/2002, nel caso in cui l’atto di acquisto sia stipulato successivamente al versamento di acconti, è riconosciuta la detrazione in relazione ai pagamenti versati con bonifico – fino a concorrenza del costo di costruzione del box dichiarato dal costruttore – a condizione che vi sia una regolare registrazione del compromesso di vendita, in quanto è necessario comprovare il vincolo pertinenziale tra abitazione e box (vedi anche risoluzione 38/2008).

Agenzia delle entrate: l’alto rendimento non basta per il bonus energetico

 Per le spese connesse, sì alla detrazione del 55% solo con l’ok del tecnico abilitato. Se pur ad alto rendimento, solamente gli impianti di climatizzazione invernale espressamente previsti dalla legge usufruiscono della detrazione del 55% per le spese relative a interventi di risparmio energetico; mentre per le spese connesse dovrà essere il tecnico abilitato a stabilire quali sono strettamente inerenti all’intervento e quali invece possono rientrare nelle più generali spese di ristrutturazione edilizia che sono invece agevolate al 36 per cento. È questo in sintesi quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 283/E del 7 luglio 2008, in risposta a un contribuente che, in procinto di acquistare una casa da ristrutturare, chiedeva se poteva usufruire della detrazione del 55% non solo per l’impianto in sé ma anche per tutte le spese connesse, a partire dallo smaltimento dei materiali fino alla tinteggiatura delle pareti se danneggiate dalla posa in opera dell’impianto. In particolare, l’Amministrazione finanziaria rammenta che, per usufruire della detrazione del 55% per l’istallazione di impianti di climatizzazione invernale, devono sussistere due condizioni fondamentali: la prima è che questi siano istallati in sostituzione, integrale o parziale, di impianti preesistenti; la seconda, che tali impianti rientrino nelle tipologie indicate dalla norma, ossia caldaie a condensazione, impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia. Pertanto non possono usufruire dell’agevolazione fiscale i contribuenti che installano sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti, né quelli che sostituiscono i vecchi sistemi di riscaldamento con altri che, se pur ad alto rendimento, non rientrano nelle categorie indicate.

Società immobiliari, estromissione agevolata solo per gli immobili strumentali per natura

 Gli immobili strumentali per natura che, dopo aver subito trasformazioni radicali, per il catasto diventano abitazioni, non possono essere estromessi dal patrimonio dell’impresa immobiliare. Il principio, chiarito dalla risoluzione n. 280/E del 4 luglio 2008, vale anche quando i beni fanno parte di un complesso edilizio più vasto che include altri locali accatastati come laboratori per arti e mestieri. Solo questi ultimi rientrano nella procedura di estromissione agevolata, per la quale è richiesto il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 10% della differenza tra il valore normale dei beni e il loro valore fiscalmente rilevante. Questo viene calcolato suddividendo per ciascuna particella il corrispettivo pagato complessivamente in misura proporzionale alle rendite catastali assegnate a ciascuna particella. Il valore che risulta da questa proporzione deve essere diminuito delle relative quote di ammortamento già dedotte fino al periodo d’imposta 2007. All’imposta sostitutiva così determinata bisogna inoltre aggiungere un importo pari al 30% dell’Iva applicabile al valore normale del bene.

Pronta la guida alle agevolazioni fiscali per i risparmio energetico

 Disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate la nuova versione della guida alle agevolazioni fiscali sugli interventi di riqualificazione degli edifici, integrata con le ultime novità introdotte dalla Finanziaria 2008 e dal decreto interministeriale del 7 aprile scorso. La guida illustra le nuove regole per il riconoscimento e la ripartizione della detrazione Irpef o Ires del 55% delle spese sostenute per i lavori di miglioramento dell’efficienza termica delle abitazioni. Da quest’anno, per esempio, il contribuente può scegliere in quante rate ripartire tale detrazione e, in caso di documentazione insufficiente, integrarla con una semplice autocertificazione, purché i lavori non siano già stati ultimati. Per gli interventi di risparmio energetico realizzati nel 2007, rimane invece l’obbligo di ripartire la detrazione in tre rate annuali di pari importo. Inoltre, non c’è più bisogno di presentare la certificazione per la sostituzione di finestre e l’installazione di pannelli solari.

Parma: Parmabitare nasce “Casadesso”

 Costruire e gestire alloggi già arredati e pronti ad accogliere lavoratori provenienti da fuori città, giovani coppie e nuclei monogenitoriali: questo l’obiettivo di Casadesso e Parmabitare, due società partecipate dal Comune di Parma, i cui presidenti (rispettivamente Claudio Bigliardi Gianni Leoni) giovedi 26 giugno hanno fatto il punto sullo stato dei lavori davanti alla Commissione Consiliare Permanente per il Controllo su Istituzioni, Aziende e Consorzi. Casadesso è una società partecipata al 100% dal Comune di Parma, che mette a disposizione dei soggetti sopracitati alloggi a canoni accessibili (i canoni d’affitto ipotizzati sono di 240 euro al mese per i monolocali, 300 per i bilocali e 480 per i trilocali; l’arredamento è già presente alla consegna dell’alloggio, assegnato mediante bando pubblico). Nella sua prima fase la SpA prevede la costruzione di 120 alloggi: 60 in via Budellungo e 60 a Vicofertile, che saranno pronti, i primi per la fine di luglio, i secondi entro la fine dell’anno. La realizzazione è resa possibile grazie anche al contributo della Fondazione Cariparma.
L’assegnazione degli alloggi è temporanea: dopo un periodo di tre anni, gli affittuari dovranno abbandonare l’alloggio, per essere sostituiti da altri con analoghe necessità ed urgenze.

Agevolazioni fiscali per chi risparmia energia

 L’agevolazione fiscale sul risparmio energetico è stata introdotta nell’anno 2007 con l’obiettivo di incentivare il risparmio e migliorare l’efficienza energetica degli edifici esistenti. Essa consiste nella possibilità di portare in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o dall’imposta sul reddito delle società (Ires) il 55% delle spese sostenute, a condizione che dall’intervento realizzato si consegua un determinato risparmio di energia. E’ previsto un tetto massimo di detrazione che varia da 30mila a 100mila euro a seconda del tipo di intervento effettuato. Rilevanti risparmi d’imposta, quindi, concessi a favore di chi adotta misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia.
Tra queste, ricordiamo che la detrazione è riconosciuta per le spese sostenute e documentate per effettuare i seguenti tipi di interventi:
– miglioramento termico dell’edificio (sostituzione di finestre, interventi su pareti, coperture, pavimenti)
– sostituzione dei vecchi impianti di climatizzazione invernale
– installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
– qualsiasi tipo di intervento capace di ridurre il fabbisogno energetico dell’edificio.
Per la compilazione e l’invio telematico della documentazione, l’Enea ha messo a disposizione un’applicazione web (http://finanziaria2008.acs.enea.it/index.php) con il relativo manuale di utilizzo. L’Enea è l’ente cui è stato affidato il compito di elaborare alla fine di ogni anno, a partire dal 2008, le informazioni sui documenti ricevuti e di trasmettere una relazione sui risultati degli interventi ai ministeri dello Sviluppo economico e dell’Economia e delle Finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano. Questo, per consentire una valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi.

Se uno solo dei condomini installa l’ascensore può beneficiare del 36% della detrazione irpef

 La detrazione per l’istallazione non deliberata dall’assemblea ma autorizzata dal Comune spetta solo in relazione alla spesa imputabile in base alla tabella di ripartizione millesimale. Il condomino che a sue spese installa un ascensore nel cavedio condominale senza l’autorizzazione dell’assemblea, ma che ha ricevuto il preventivo nulla osta del Comune, può beneficiare della detrazione Irpef del 36 per cento. Si tratta infatti di un intervento di manutenzione straordinaria e finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche. L’agevolazione è però fruibile solo relativamente alla quota parte di spesa a lui imputabile sulla base della tabella condominiale di ripartizione millesimale. Questo, in sintesi, il parere fornito dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 264/E del 25 giugno. Nel dettaglio, il contribuente interpellante ritiene di poter beneficiare dello sconto Irpef, poiché l’intervento non arrecherà alcun danno ai condomini, anzi gli stessi potranno goderne, in regime di comunione aperta. Inoltre, essendo unico condomino committente dell’appalto per la costruzione dell’ascensore, gli spetterebbe – sostiene – la detrazione fino al limite di 48mila euro.