A seguito della segnalazione di molti cittadini, Confconsumatori ricorda che, grazie alla sentenza della Corte Costituzionale del 15.4.08 n. 102, tutti i contribuenti che hanno pagato fino ad oggi alla Regione Sardegna le imposte previste dagli artt. 2 e 3 della Legge Regionale Sardegna n. 4/2006 e 2/2007 per le plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case, nonché per le seconde case ad uso turistico, hanno diritto al rimborso del pagamento di dette imposte.
La stessa Regione Sardegna, entro il 31 ottobre, deve dare comunicazione sulle modalità di rimborso a tutti i soggetti interessati, che potranno esigere la restituzione di quanto pagato presso qualsiasi sportello della tesoreria regionale. Se entro il 31 ottobre 2008, non fosse giunta, da parte della Regione Sardegna, alcuna comunicazione, si potrà comunque ottenere la restituzione delle somme pagate inoltrando, tramite raccomandata A.R., un’apposita istanza a: Agenzia delle Entrate- Regione Autonoma Sardegna- Via XXIX Novembre 23 – 09123 Cagliari.
Nell’istanza dovranno essere indicati:
– l’importo complessivo delle somme pagate secondo le Leggi della Regione Sardegna n. 4/2006 e 2/2007;
– il riferimento alla sentenza n. 102/2008 della Corte Costituzionale;
– copia del modello F24 attestante l’avvenuto pagamento delle imposte;
– copia di un documento d’identità del contribuente.
Agenzia delle Entrate
Basilicata: riduzione della bolletta del gas ai residenti
Una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta del presidente De Filippo estende la possibilità dello sconto, che insieme all’addizionale regionale consente l’abbattimento fino al 35 per cento della bolletta del gas, anche a ulteriori fasce di pensionati e di lavoratori dipendenti. L’ iniziativa è stata ulteriormente prorogata sino al 30 ottobre. Le famiglie disagiate In base alle leggi vigenti sono quelle che hanno un reddito complessivo calcolato con l’indice statistico Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) calcolato sui redditi maturati nell’anno 2007, non superiore a 3.961 euro annui. Nel caso dell’iniziativa “Riduzione Bolletta Gas”, questo limite aumenta fino a 7922 euro (100%) sia per i pensionati che per i lavoratori dipendenti. Per conoscere il proprio reddito Isee basta rivolgersi ad un Caf.
I benefici sulla prima casa sono anche per la nuda proprieta’
Le agevolazioni spettanti per l`acquisto della prima casa nell`ipotesi di trasferimento del solo diritto della nuda proprieta` competono sino dalla decorrenza della legge istitutiva dell`agevolazione. Con una doppia pronuncia, prima la Cassazione (sentenza n. 2071/2008) e poi la commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 15/36/08 del 19 marzo 2008, hanno stabilito che le agevolazioni previste per la prima casa competono anche in caso di acquisto della sola nuda proprieta`. «Le agevolazioni per l`acquisto della nuda proprieta`», osservano i giudici tributari, «competono senza che sia determinante il periodo in cui e` stato registrato l`atto di compravendita» e questo, proseguono, «perche` il principio della legge 548/1995 che ha esteso i benefici per l`acquisto della prima casa in favore dell`acquirente della sola nuda proprieta` e` applicabile retroattivamente». «Perche`», prosegue il collegio, «la legge n. 548/1995 pur essendo innovativa nella parte che prevede queste nuove condizioni, ha portata interpretativa della disciplina anteriore». Infatti, il legislatore, nell`elencare gli atti di trasferimento di case non di lusso, include gli atti traslativi della nuda proprieta` (in presenza degli altri requisiti) tra quelli a cui e` destinato il trattamento agevolato, e questo a condizione che l`acquirente, dopo la consolidazione dell`usufrutto con la nuda proprieta`, destini effettivamente l`appartamento acquistato a propria abitazione.
Federconsumatori: detassare solo redditi fissi. Abbattere prezzi e tariffe. Bloccare i carichi fiscali dei prodotti energetici
Che la crisi del Paese sia vera è un fatto indiscutibile, ed a soffrirne di più sono le famiglie italiane con redditi da lavoro e da pensione.
A furia di aumenti di prezzi e di tariffe che si susseguono incessantemente dal 2002, si è determinata una fortissima ed iniqua redistribuzione del reddito pari a 137 miliardi di Euro passati dalle tasche dei percettori redito fisso ad altri strati sociali. E’ quindi perfettamente condivisibile, oltre che fondamentale per un rilancio dei consumi interni, la richiesta di aumento di questo particolare potere di acquisto attraverso processi di defiscalizzazione di questi redditi. Ma lo ribadiamo solo per questi redditi evitando manovre generalizzate che impattano meno e premiano anche l’evasore fiscale.
Raccolta e smaltimento rifiuti, municipalizzate fuori dalla “moratoria fiscale”
Non sfuggono all’Iva le prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani effettuate dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico locale e dalle aziende speciali degli enti locali. Con la sentenza n. 1836/2008 – che ribalta completamente l’esito dei precedenti gradi di giudizio – la Suprema corte ha accolto il ricorso presentato dall’agenzia delle Entrate contro l’Azienda speciale ecologica (Ase) di Manfredonia (FG), chiudendo dunque definitivamente a favore dell’Amministrazione finanziaria una controversia del valore di oltre 337mila euro. Appellandosi alla cosiddetta “moratoria fiscale” introdotta nel 1993 (Dl 331/1993) proprio in favore di società per azioni, aziende speciali e nuovi consorzi istituiti ai sensi della legge sull’ordinamento delle autonomie locali (legge 142/90), l’azienda aveva chiesto il rimborso dell’Iva versata relativamente ai servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti. In pratica, la moratoria fiscale consisteva nel riconoscere alle società in questione la possibilità di usufruire, per tre anni, delle più vantaggiose disposizioni tributarie applicabili all’ente di appartenenza.
Secondo la Cassazione, però, coerentemente con un orientamento ormai consolidato, l’agevolazione non si applica all’Iva relativa alle prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani effettuate dalle stesse aziende, perché svolte “non in forza dell’esercizio di un potere pubblico autoritativo”, correlato all’imposizione di un tributo a carico dei destinatari del servizio, “ma sulla base di un incarico di gestione a esse commissionato dal Comune e accompagnato dall’erogazione di un corrispettivo per il servizio reso”.
Assoedilizia: denuncia del presidente Achille Colombo Clerici al meeting Ambrosetti di Cernobbio
“Quando venne introdotta l’esenzione IRPEF per l’abitazione diretta, l’effetto fu la dilatazione delle aliquote ICI e la riduzione dal 25 al 15 % (per le persone fisiche) delle spese forfettarie
Centroconsumatori: i ricorsi contro le imposte suppletive sui mutui provinciali
I 50 ricorrenti hanno vinto anche in appello contro l’Agenzia delle Entrate, in caso di eventuale ricorso in Cassazione da parte dell’Agenzia, la Provincia deve resistere in giudizio. Ennesima puntata dell’infinta storia dei ricorsi contro gli avvisi di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate relativi alla richiesta di imposte suppletive sui mutui provinciali: dopo la vittoria in primo grado i ricorrenti hanno vinto anche l’appello. E ora cosa succede? E soprattutto: chi rimborserà i costi sostenuti sino ad ora dagli stessi per la propria difesa legale? Come si ricorderà la vicenda aveva preso avvio nel 2005 con l’invio da parte dell’Agenzia delle Entrate di circa 150 avvisi di liquidazione di imposta suppletiva a cittadini che avevano ottenuto un mutuo provinciale agevolato a tasso zero dal 2002 al 2004. In breve, la Provincia sosteneva e sostiene che in caso di stipula di un tale mutuo vada pagata un’imposta fissa (pari a circa 129,11 euro), mentre l’Agenzia delle Entrate è di parere opposto e chiede il pagamento di un’imposta proporzionale (2% + 3%) del valore del mutuo. Gli arretrati richiesti dall’Agenzia arrivano in taluni casi anche a cifre ragguardevoli, nell’ordine dei 4.500-5.000 euro.
Contro tali avvisi di liquidazione la Provincia e la maggior parte dei mutuatari interessati, molti di questi assistiti e difesi dall’Avv. Michael Pichler di Bolzano, avevano proposto ricorso alla locale Commissione Tributaria di Primo Grado e questa, con una lineare sentenza, aveva dato ragione alla Provincia e ai ricorrenti. Contro tale sentenza l’Agenzia delle Entrate, insistendo nella sua interpretazione del dettato normativo, circa un anno fa, era ricorsa in appello. In questi giorni è stata emessa anche la sentenza di appello che ha riconfermato la sentenza di primo grado, dando così ragione per la seconda volta a Provincia e mutuatari.
La lista delle tasse ed imposte sulla casa
Forse è bene saperlo ma la lista di imposte e tasse che gravano sulla casa è ancora lunga: Ici, Irpef, Registro, Tarsu, Iva, passi carrai, occupazione spazi pubblici, successione, catastali etc.. L’Ici sulla prima casa e’ stata abolita, ma la pressione fiscale sugli immobili nel nostro paese resta molto alta e aggredisce i cittadini con una dozzina di balzelli. Nei giorni scorsi il ministro per le Riforme, Umberto Bossi, ha proposto di unificare tutte queste tasse, cercando allo stesso tempo di abbassare la pressione fiscale. La tassa piu’ nota sulla casa e’ l’ICI che si paga al Comune in base a delle aliquote stabilite dai comuni stessi e i cui massimi e minimi sono invece stabiliti dallo Stato, la tassa e’ proporzionale al valore catastale dell’immobile ed è ancora vigente per le seconde case e per quelle con categorie diverse dalle A/2 e A/3. La tassa di REGISTRO SUL CONTRATTO DI LOCAZIONE si paga quando si stipula un contratto di affitto, occorre registrarlo all’Ufficio del Registro e pagare la tassa e i bolli. L’IRPEF colpisce il reddito della casa anche se non e’ locata e in questo caso l’Irpef e’ ancora piu’ pesante. Il reddito di una casa non locata e’ virtuale, esiste solo sulla carta, sui certificati catastali, e’ un reddito non reale. La TARSU riguarda lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che si paga al Comune proporzionalmente alla superficie dei locali occupati.
Ance: agevolazione Ici anche per chi abita in Albergo
Sentenza della Cassazione: e` necessaria la variazione catastale Prima casa nell`hotel? Spetta l`agevolazione Ici. Si` all`agevolazione Ici sulla prima casa per la parte di albergo adibita ad abitazione principale. Cio`a patto che su quella porzione di immobile sia stata fatta la variazione catastale. E`quanto stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 21332 del 7 agosto 2008. A chiedere la maggior Ici a un albergatore e` stato il comune di Merano, in provincia di Bolzano. L`uomo, proprietario dell`immobile, aveva adibito parte di questo a sua abitazione principale e aveva pagato l`Ici, essendo i fatti anteriori alla riforma, in misura agevolata per la prima casa. Ma l`ente locale, con tre avvisi di accertamento, aveva chiesto la maggiore imposta per il `95, `96 e `97. Cosi`l`albergatore aveva impugnato gli atti di fronte alla Commissione tributaria provinciale di Bolzano. I primi giudici avevano accolto il ricorso del contribuente. Stessa decisione davanti alla Commissione tributaria regionale. In particolare, secondo i giudici di merito, “la detrazione d`imposta concessa per l`abitazione principale trova unica ragion d`essere nel fatto che l`immobile e` oggettivamente destinato (e per la parte in cui era pacificamente destinato) a tale scopo, non ostando all`agevolazione il fatto che l`immobile sia classificato in una categoria catastale diversa da quelle relative alle abitazioni; rilevando la categoria catastale al solo fine di determinare la base imponibile».
Ance: sanatoria Ici fino al 26 agosto
Scade martedi` 26 agosto il termine per rimediare, senza addebito di sanzioni, a eventuali omissioni di pagamento dell`Ici, collegate a difficolta` interpretative sui confini dell`esenzione per l`abitazione principale. La legge 126 di conversione del Dl 93/08, che ha introdotto l`esonero per la prima casa, e` stata infatti pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» 174 di ieri ed entra in vigore da oggi. Una delle principali novita` della legge e` rappresentata dalla mini sanatoria che consente, ai contribuenti che hanno sbagliato a individuare gli immobili esenti, di regolarizzare la propria posizione, entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore. `azzeramento dell`Ici riguarda il fabbricato posseduto dal contribuente, nel quale egli ha la residenza anagrafica. E` tuttavia possibile provare che l`immobile in cui si ha la dimora abituale e` diverso da quello di residenza anagrafica. Non rientrano nel beneficio gli immobili accatastati come A1, A8 e A9. L`esenzione si estende alle pertinenze dell`abitazione principale. Occorre, tuttavia, tener conto delle eventuali limitazioni contenute nei regolamenti comunali.
Portabilità piu facile anche per i mutui frazionati
Portabilità più facile anche per i mutui frazionati. Con la circolare n. 5/T del 28 luglio, l’agenzia del Territorio chiarisce che anche l’annotazione di surrogazione in quota di un debito già oggetto di frazionamento deve essere effettuata d’ufficio dal conservatore in base alla presentazione del titolo e di una semplice richiesta scritta da parte dell’interessato. Questa possibilità discende da un’interpretazione estensiva delle disposizioni introdotte dal decreto “Bersani-bis” (Dl 7/2007), che ha incentivato l’esercizio del diritto di subingresso nei prestiti immobiliari, riconoscendo un regime di favore, sia in termini di adempimenti che sul piano tributario, a quanti sostituiscono un vecchio mutuo con uno più vantaggioso. Dando seguito a queste norme, nel giugno dell’anno scorso i tecnici del Territorio erano intervenuti con la circolare n. 9/T, che ribadiva l’assenza di oneri particolari a carico dei cittadini che decidano di trasferire volontariamente il mutuo da una banca all’altra. In particolare, già in quell’occasione si precisava che l’annotazione della surroga per volontà del debitore doveva essere predisposta d’ufficio dal conservatore, senza adempimenti specifici per il contribuente, chiamato a versare la sola tassa ipotecaria, ma non le imposte sostitutiva, ipotecaria e di bollo.
Ristrutturazioni agevolate maggior incremento al centro-sud
Sono quasi 40.000 le comunicazioni di inizio lavori che in maggio sono state inviate all’ufficio fiscale competente. L’edilizia agevolata ricomincia a mettere a posto i mattoni secondo il ritmo che in questi anni è sempre stato progressivamente in aumento. La possibilità di risparmiare il 36% delle spese di ristrutturazione immobiliare, portandole in diminuzione delle imposte dovute per i prossimi dieci anni, è sfruttata sempre di più anche dai contribuenti del Centro-Sud, senza ancora però raggiungere i livelli del Nord. La tabella a lato, con i numeri a confronto di aprile e maggio, evidenzia un aumento del 14 per cento. Tutte le regioni hanno registrato numeri più alti, rispetto al mese precedente, con percentuali di incremento che vanno dal +45% della Basilicata al +6% della Sardegna. Solo in due casi c’è stato invece un decremento del dato: in Calabria, -0,7%, e in Trentino Alto Adige, -10%. Curiosamente, le crescite più sostanziose si sono avute nei territori che – per limitata estensione o per superficie più montuosa – presentano una minore densità abitativa, almeno per quanto riguarda le prime cinque regioni. Infatti, dopo la Basilicata, troviamo, per percentuale di incremento, il piccolo Molise (+35%), la Valle d’Aosta e le Marche (+29%) e l’Abruzzo (+23%). A seguire, Lazio, Sicilia e Friuli Venezia Giulia, con incrementi compresi fra 23 e 20%. Poi Puglia e Toscana, che crescono del 16% circa, e, solo nella seconda parte della classifica, dall’undicesimo posto in poi, si collocano le grandi regioni del Nord: Emilia Romagna (+15%), Lombardia, Piemonte e Veneto (+13%). Campania, Liguria, Umbria e Sardegna completano la graduatoria delle percentuali positive con dati che vanno dal +12 al +6 per cento. Esaminando invece l’elenco in ordine ai valori assoluti, si ripropone, come capofila, ancora la Lombardia che, in maggio, raggiunge quota 9.468 comunicazioni di avvio di ristrutturazione edilizia spedite al Centro operativo di Pescara. Anche il resto della classifica è la stessa di aprile, tranne per il Lazio, che con 2.429 cantieri aperti scavalca la Toscana (2.373), e per le Marche (1.227), che sorpassano la Puglia (1.206).