Sulla proroga degli sfratti, interviene, con la dichiarazione che segue, l’assessore alle politiche del territorio, Angela Barbanente: “Continuano a piovere provvedimenti del governo Berlusconi a danno dei più deboli. La pubblicazione del decreto legge 20 ottobre n. 158 conferma le nostre intuizioni. Il decreto stabilisce che, in attesa della realizzazione delle misure e degli interventi previsti da un fumoso e inattuabile Piano Casa nazionale che tutto lascia presagire fuorché misure a sostegno delle persone e famiglie in difficoltà, l’esecuzione dei provvedimenti di sfratto è differita al 30 giugno 2009. “Dove sta il danno? Innanzitutto nel fatto che, in barba alla tanto decantata semplificazione, con oscuro linguaggio burocratico che rinvia alla legge 148/2005, si limita la proroga degli sfratti a 14 città metropolitane e comuni contermini.
Agenzia delle Entrate
Beneficio fiscale a braccetto con la sospensione dello sfratto
Il reddito da fabbricato degli immobili per i quali viene rimandata l’esecutività della procedura di rilascio, non concorre a formare il reddito imponibile dei proprietari. Con il decreto legge n. 158 del 20 ottobre, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri, viene concesso maggiore respiro a quegli inquilini che, appartenenti a particolari categorie sociali e residenti in determinati aree metropolitane, si trovavano nelle condizioni di dover fronteggiare uno sfratto e di dover necessariamente trovare una nuova soluzione abitativa. Il provvedimento, infatti, sospende fino al 30 giugno l’esecutività delle procedure con le quali veniva richiesto, entro il 15 ottobre, il rilascio degli immobili locati. Se da una parte viene aiutata una specifica tipologia di affittuari, dall’altra, con il medesimo decreto, viene stabilito che il reddito dei fabbricati in questione non concorre a formare il reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, dei rispettivi proprietari, così come previsto dall’articolo 2 della legge 9/2007.
Lombardia: con 60 milioni 1.000 alloggi a canone “sostenibile”
Gli affitti compresi fra 400 e 600 euro a Milano, fra 300 e 500 nelle altre città. La realizzazione di circa 1.000 nuovi alloggi da dare in locazione a canone sostenibile, vale a dire sociale, moderato e convenzionato, a chi ha un reddito, calcolato con il metodo Isee/erp non superiore a 30.000 euro e in locazione temporanea a studenti con reddito Isee/erp fino a 40.000 euro. E’ questo l’obiettivo del nuovo Programma di Riqualificazione Urbana (Pru) varato da Regione Lombardia e cofinanziato dal Ministero delle Infrastrutture. A disposizione dei Comuni lombardi interessati alla riqualificazione del proprio territorio mediante costruzione ex novo o riqualificazione del patrimonio ci sono circa 53 milioni di euro. I Comuni stessi poi sono chiamati a compartecipare con una cifra almeno del 14% del totale. Rientrano negli interventi ammessi al finanziamento anche quelli volti a migliorare le infrastrutture degli stessi quartieri.
Sicet: proroga sfratti, dovra’ interessare tutti i comuni con tensione abitativa e introdurre tutti nella morosità
Dichiarazione del Segretario Generale Guido Piran: “Sono 110mila, nei comuni a tensione abitativa, le famiglie interessate all’esecuzione degli sfratti con 90mila per morosità”. Ci auguriamo che il Governo nel predisporre
Tariffa igiene ambientale o ancora tassa per lo smaltimento rifiuti?
A distanza di oltre 10 anni dall’emanazione del “decreto Ronchi” (febbraio 1997) non c’è ancora stato il completo e totale passaggio dal regime della “Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani” a quello della “Tariffa di igiene ambientale”. Di fatto si è creato una sorta di “sistema binario”, laddove in alcuni Comuni vige ancora il regime Tarsu (Dlgs 507/1993) mentre in altri è già operativa la Tia(1) (Dlgs 22/1997). In più, la stessa normativa in materia di Tariffa è stata riformata (Dlgs 152/2006), prima ancora di essere applicata concretamente, da una norma che non ha, al momento, ancora trovato, essa stessa, concreta applicazione. Esempio concreto di tale situazione è la determinazione della Tariffa: l’articolo 238 del Dlgs 152/2006, al comma 3, sottrae tale potere ai singoli Comuni e lo attribuisce alle “Autorità di ambito”, subordinando, tuttavia, questa nuova competenza all’emanazione di uno specifico regolamento che, al momento, non è stato ancora emanato.
Assoedilizia: appello ai Sindacati inquilini
Contratti agevolati: subito rinnovo degli accordi sindacali. Dichiarazioni del Presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici: « È singolare che il Sunia abbia denunciato l’elevato costo degli affitti per gli studenti,nella citta’ di Milano : si dimentica che la causa principale di questa situazione è l’inoperativita’, nella nostra citta’, del contratto agevolato i cui canoni sono alla base dei contratti di locazione transitori e di quelli per gli studenti fuori sede. È necessario, dunque, che i sindacati degli inquilini si inducano a considerare l’opportunita’ che si dia finalmente corso,dopo sei anni di tergiversazioni, al rinnovo,soprattutto nella parte economica,degli accordi per l’attuazione dei contratti agevolati ai sensi della legge 431/98.
Ristrutturazione case: +12% di domande in Sardegna
In Sardegna crescono a doppia cifra le domande pervenute all’Agenzia delle Entrate per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i lavori di ristrutturazione edilizia. Nel mese di luglio si e’
Confedilizia: niente certificazione energetica, neppure regionale
L’obbligo di allegare ai rogiti l’attestato di certificazione energetica e, per i locatori, di consegnarlo o comunque di metterlo a disposizione dei propri inquilini, così com’era previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 6 del d.lgs. 192/’05, non c’è più. La legge di conversione del d.l. n. 112/’08 (la manovra e-stiva, come è stata chiamata) ha infatti abrogato tali disposizioni e, con esse, le due norme di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 15 dello stesso decreto legislativo, che sanzionavano con la nullità (relativa) un eventuale inadempimento al riguardo. Resta in linea generale, per i proprietari, l’obbligo di dotarsi del predetto attestato secondo le scadenze e le condizioni previste dalla legge, ma sta di fatto che le intervenute abrogazioni – con particolare riferimento ai fabbricati preesistenti (vale a dire non costruiti o radicalmente ristrutturati in base a titolo richiesto dopo l’8 ottobre 2005) – hanno svuotato del suo valore precettivo tale previsione (salvo, ovviamente, il caso in cui si abbia inte-resse ad accedere alle agevolazioni fiscali connesse al risparmio energetico).
Ammortamento, la nuova stima rileva anche per l’affittuario
Fiscalmente riconosciuto alla società concessa in locazione, il valore dei beni rideterminato a seguito della trasformazione d’azienda.
Una Srl che effettua distribuzione di gas, costituitasi da una consortile in attuazione della normativa comunitaria che impone la gestione separata dell’erogazione del prodotto da quella della vendita, può considerare fiscalmente riconosciuti ai fini dell’ammortamento i nuovi valori derivanti dalla perizia redatta in occasione della “trasformazione obbligatoria” del consorzio in società di capitali (articoli 113-115 del Testo unico degli enti locali); stima che nello specifico riguarda reti, impianti e dotazioni della distribuzione. Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 375/E del 6 ottobre, in risposta a un’istanza di interpello formulata dalle due società. La consortile, proprietaria della rete di erogazione del gas metano, inizialmente ne gestiva sia la distribuzione che la vendita. Successivamente il proprietario, in ottemperanza della direttiva 98/30/Ce, ha dovuto costituire due apposite società, concedendo in locazione nel 2002, a una di esse, il ramo relativo alla distribuzione. Sui cespiti ricadenti nel ramo d’azienda, l’affittuario ha sempre dato corso al processo di ammortamento dei beni come previsto dall’articolo 2561 cc. Quando la società consortile, nel 2007, si è necessariamente trasformata in società di capitali, secondo quanto previsto dagli articoli 113-115 del Tuel, è stata redatta una perizia per la definitiva determinazione del valore patrimoniale, che ha stabilito una nuova valutazione per reti, impianti e dotazioni della distribuzione del gas.
Entro il 30 novembre gli adempimenti per i contratti di locazione stipulati fino al 31 ottobre
L’agenzia delle Entrate con un provvedimento del direttore fornisce le indicazioni per l’attuazione dell’articolo 82 del decreto legge 112 relativamente alla registrazione telematica dei contratti e ai versamenti della relativa imposta di registro.
Per i contratti in corso di esecuzione alla data del 25 giugno e per quelli stipulati prima dell’entrata in vigore del provvedimento del direttore dell’Agenzia viene stabilito che per la registrazione è sufficiente la trasmissione dei soli dati indispensabili ai fini delle imposte di registro senza allegare il testo del contratto. La base imponibile per il calcolo dell’imposta di registro è data dai canoni di locazione pattuiti per i contratti stipulati dopo il 25 giugno 2008, mentre per quelli in corso di esecuzione alla stessa data la base imponibile è costituita dai canoni di locazione maturati dal 25 giugno 2008. L’imposta può essere versata annualmente o in unica soluzione. In quest’ultimo caso, l’importo si riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità. Il beneficio si applica però solo ai contratti di durata complessiva di almeno due anni.
Sardegna: dieci milioni di euro per abbattere i canoni di locazione
Sono 6.300 le famiglie sarde disagiate (il 73% delle richiedenti) che quest’anno beneficeranno del contributo. La Regione ha previsto un finanziamento di sei milioni di euro (è il massimo sforzo economico mai compiuto in questo tipo di intervento) e ha ottenuto una buona premialità dallo Stato. Duecentocinquanta i Comuni che riceveranno e distribuiranno i fondi. Due le fasce di reddito per l’accesso ai benefìci. Oltre dieci milioni di euro per 6.300 famiglie sarde disagiate, per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. La Giunta regionale anche quest’anno cofinanzia il Fondo nazionale, con un intervento pari a sei milioni di euro che va a sommarsi ai tre milioni 973mila 407 euro garantiti dallo Stato. Quest’ultimo, secondo quanto previsto dalla legge 431 del 9 dicembre 1998, ha riconosciuto alla Regione una premialità di 834mila 292 euro per l’intervento della stessa amministrazione regionale. Pertanto, la consistenza del Fondo per il 2008 ammonta complessivamente a dieci milioni 807mila 699 euro, che andranno ripartiti tra i 250 Comuni che hanno redatto le graduatorie e riusciranno a soddisfare il 73% delle richieste pervenute agli Enti locali. Quello previsto nella delibera di ieri è il massimo sforzo economico mai compiuto dalla Regione in questo tipo di intervento a forte valenza sociale. Due le fasce di reddito per l’accesso ai benefìci. Nella fascia A rientra il reddito familiare pari a due pensioni minime dell’Inps (complessivi 11.521,12 euro all’anno): in questo caso il canone deve incidere in misura superiore al 14% del reddito imponibile. Nella fascia B, invece, il limite di reddito è pari a 13.643 euro (il canone non deve superare il 24% del reddito imponibile, ma sono previsti ulteriori sgravi a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare). Per ciascun figlio a carico, inoltre, è previsto un abbattimento del reddito di 516,46 euro.
Aste immobiliari. Come fare se prima casa
Un atto integrativo prodotto per fruire delle agevolazioni “prima casa” è valido anche nel caso di trasferimento di un immobile attraverso un’asta giudiziaria, a condizione che lo stesso sia presentato prima della registrazione del decreto del giudice di esecuzione. In sostanza, tenuto conto del rispetto di tale tempistica, è possibile estendere l’efficacia normalmente riconosciuta alle dichiarazioni integrative delle “ordinarie” compravendite, attestanti il possesso dei requisiti per l’accesso ai benefici.
Un principio in risposta all’interpello di un contribuente che si è aggiudicato la proprietà di un’abitazione attraverso un’asta immobiliare. Il problema è sorto nel momento in cui l’istante, non avendo reso nella domanda di partecipazione all’incanto la dichiarazione necessaria per usufruire del regime fiscale di favore previsto per l’acquisto della “prima casa”, ha chiesto al tribunale che gli aveva assegnato la proprietà l’emanazione di un atto integrativo contenente la richiesta a suo tempo omessa. In seguito al rifiuto dell’istanza da parte del giudice di esecuzione, il contribuente si è rivolto ai tecnici del Fisco, per sapere se poteva ancora ottenere le agevolazioni e, in particolare, il rimborso dell’imposta di registro versata in misura ordinaria.