Baronti: «Avremo 116 alloggi in più grazie ad un accordo fra Regione e Cet». Case in affitto a canone “regolato”. Si tratta di misure straordinarie concordate fra la Regione Toscana, la Conferenza Episcopale e l’Arciconfraternita delle Misericordie di Pistoia. L’intervento, deciso da una delibera della giunta regionale su proposta dell’assessore alla casa Eugenio Baronti, dà concreta attuazione ad un precedente protocollo d’intesa siglato dal presidente della Regione, Claudio Martini e dal Cardinale Antonelli. Oggi, dopo che la Conferenza Episcopale Toscana ha trasmesso alla Regione l’elenco degli immobili di sua proprietà che possono essere recuperati ed adibiti ad alloggi, o le aree dove ne possono essere costruiti di nuovi, da destinare alla riduzione del disagio abitativo, la Regione ha stanziato il proprio contributo. Si tratta in totale di 4 milioni e 395 mila 954 euro che permetteranno di recuperare o costruire 116 alloggi per un valore di 11 milioni 187 mila euro. La quota coperta grazie al contributo in conto capitale della Regione sarà pari al 35% del costo dell’intervento se gli alloggi saranno concessi in locazione per un periodo complessivo non inferiore a 25 anni (53 interventi) , che salirà al 45% se gli edifici (63 interventi) verranno destinati in maniera permanente all’affitto a canone “regolato”.
Agenzia delle Entrate
Niente scorporo per gli edifici non significativi
La procedura di scorporo del valore del terreno da quello del fabbricato non è applicabile in presenza di edifici non significativi. In tale ipotesi, infatti, il valore fiscalmente ammortizzabile è pari al costo effettivamente sostenuto per la realizzazione del fabbricato. Questo il principio contenuto nella risoluzione n. 434/E del 12 novembre. Nel determinare la quota dell’immobile riferibile al terreno (non ammortizzabile), il comma 7 richiede la necessità di considerare il maggiore tra: il valore dell’area indicato in bilancio; il valore forfetario ottenuto applicando le percentuali del 20% (o del 30% per i fabbricati industriali) al costo complessivo dell’immobile (area + fabbricato). Ipotizzando, ad esempio, la situazione di un contribuente che ha acquisito un fabbricato industriale di valore complessivo pari a 20mila euro, di cui 16mila riferibili al fabbricato e 4mila all’area, il valore dell’area non ammortizzabile è pari a 6mila euro (30% di 20mila), mentre la quota riferibile al fabbricato che potrà essere ammortizzata è pari a 14mila euro (20mila – 6mila).
Toscana: i soldi degli affitti vanno usati per la manutenzione
Le risorse derivanti dai canoni delle case popolari devono essere utilizzate prioritariamente per la manutenzione e la riqualificazione dell’edilizia popolare ”. Per sgombrare il campo da dubbi l’assessore regionale alla casa Eugenio Baronti torna a precisare quanto già detto ieri in occasione dell’assemblea degli inquilini degli alloggi popolari, riunitisi per protestare contro la situazione di degrado in cui si trovano i condomini di via Simone Martini a Firenze. “La legge regionale è chiara – spiega l’assessore – e se i Comuni, pur con le migliori intenzioni, finiscono per utilizzare le risorse destinate alla manutenzione delle case popolari per tamponare altre voci di bilancio, questo non può essere accettato». Sul complesso residenziale di via Simone Martini, l’assessore ha ribadito, ancora una volta, che «la Regio ne non ha bloccato nessun intervento, per il semplice motivo che non è mai stata presentata nessuna proposta in merito, come ha confermato ieri ai cittadini il direttore di CASA S.p.A». «Certi ritardi- ha proseguito l’assessore – sono difficili da capire e da tollerare anche perchè esiste un’apposita delibera regionale, la n.989 del 2005, che autorizza i gestori, in caso di necessità e urgenza, a predisporre subito piani operativi sia per nuovi interventi che per le opere di manutenzione. Per coprire queste spese possono essere utilizzate sia le risorse che derivano dai canoni, sia gli avanzi di gestione, le economie degli anni precedenti».
Mercato degli uffici in calo del 12%
La crisi congiunturale si fa sentire anche sul mercato immobiliare degli uffici. In calo anche gli investimenti nel settore, che risentono della stretta creditizia della ridotta operatività dei fondi stranieri. Nel 2007 il fatturato del mercato immobiliare italiano si stima attorno ai 138,27 miliardi di euro, ammontare leggermente inferiore a quello stimato per il 2006 a seguito della contrazione delle compravendite, fenomeno apparso nell’ultima parte dello scorso anno. La componente degli uffici rappresenta il 2,4% delle transazioni effettuate sul mercato e una quota analoga del valore del mercato nel suo insieme, stesso peso misurato nel 2006. Il mercato immobiliare italiano è infatti dominato dalla componente residenziale, capace di muovere, nel 2007, un giro d’affari superiore ai 123 miliardi di euro, pari all’89,1% dei capitali circolanti sul mercato. Il discorso cambia se si prende in considerazione la componente degli investitori istituzionali del mercato, dove, al contrario, il segmento direzionale continua a rappresentare la destinazione prevalente degli investimenti effettuati nel nostro Paese.
Tra modifiche e regimi speciali, i cambiamenti introdotti dal Dl 112
Le modifiche apportate alla disciplina fiscale dei fondi immobiliari, ossia quei fondi che investono il proprio patrimonio esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, in diritti reali immobiliari e in partecipazioni in società immobiliari, a opera della manovra d’estate (Dl 112/2008). E’ questo l’oggetto della circolare n. 61/E del 3 novembre, documento con il quale l’agenzia delle Entrate ha commentato, in un quadro d’insieme, le novità normative. E’ stato, innanzitutto, innalzato dal 12,50 al 20% l’aliquota della ritenuta alla fonte applicabile sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare. Si tratta, in particolare, dei proventi periodici erogati dal fondo in costanza di partecipazione e delle somme o del valore normale dei beni distribuiti in sede di riscatto o di liquidazione. Il Dl ha, inoltre, introdotto un regime speciale – rispetto a quello previsto per la generalità dei fondi immobiliari – applicabile ai fondi per i quali i regolamenti di gestione non prevedono la quotazione dei certificati partecipativi in mercati regolamentati italiani o esteri, che abbiano un patrimonio inferiore a 400 milioni di euro. Il regime speciale consiste nell’applicazione di un’imposta patrimoniale dell’1% del valore netto del patrimonio del fondo, che si aggiunge alla ritenuta alla fonte sui proventi distribuiti ai partecipanti.
I terreni promessi non sono esenti da tasse
Imposte senza sconti per il contratto preliminare di vendita. L’atto, infatti, non comportando il passaggio del bene, non può beneficiare delle agevolazioni previste in caso di trasferimento di terreni agricoli a persone che si impegnano a costruire un compendio unico e a coltivarlo per almeno un decennio. Questo, in sintesi, è il chiarimento che fornisce l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 407/E del 30 ottobre, in risposta al quesito formulato da un imprenditore agricolo professionale che si propone di acquistare un fondo confinante per costruire un’unica struttura lavorativa. L’istante, nel porre il quesito all’Amministrazione finanziaria, fa presente di aver stipulato un compromesso, garantito da caparra confirmatoria per un importo di 50mila euro, e ritiene che, in sede di registrazione del preliminare, vada applicata l’esenzione dall’imposta di registro prevista dall’articolo 5-bis del Dlgs 228/2001 (“Conservazione dell’integrità aziendale”).
L’abitazione data in uso ai soci dietro corrispettivo è locazione
Il corrispettivo – a valore di mercato – del trasferimento del diritto di usufrutto di un’abitazione nei confronti di un socio, per un periodo di tempo determinato, è esente da Iva perché riconducibile alla locazione di un bene immobile. Lo chiarisce l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 405/E del 30 ottobre, con la quale risponde a una società di costruzioni che ha chiesto al Fisco di poter portare in detrazione l’Iva derivante da contratti a corrispettivo concordato per la cessione, ai propri soci, dell’uso di unità abitative ricavate da un immobile strumentale di cui è proprietaria. Infatti, secondo l’interpretazione dell’interpellante, l’operazione rientrerebbe fra quelle imponibili Iva, se effettuata entro quattro anni dalla data di costruzione delle abitazioni.
La proroga per soddisfare le esigenze di Comuni, società concessionarie e associazioni di categoria
Tra le misure collegate alla collaborazione dei Comuni all’attività di controllo fiscale, con la raccolta di informazioni utili all’accertamento delle imposte dirette, è stata prevista dalla legge finanziaria per il 2007 la comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati acquisiti nell’ambito della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Le disposizioni del provvedimento, firmato oggi dal direttore delle Entrate, intervengono in particolare sulla materia istituita dai commi da 106 a 108 dell’articolo 1 della legge 296/2006(la Finanziaria per il 2007). Con provvedimento del 14 dicembre 2007, attuativo della norma, tra le informazioni da inserire nella comunicazione a cadenza annuale – come quelle raccolte attraverso la denuncia (originaria o di variazione) presentata dai contribuenti – erano stati individuati anche i dati catastali dell’immobile per il quale la tassa sui rifiuti solidi è pagata.
Assoedilizia: federalismo fiscale – compartecipazione Irpef – Isco
Il Presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici commenta la proposta del Sindaco di Padova Zanonato di realizzare il federalismo fiscale attribuendo ai Comuni il 20% dell’IRPEF:
“Era inevitabile che, in un quadro di riforma federalistica del nostro sistema fiscale, di fronte alla esigenza di incrementare la finanza locale – attualmente assai sbilanciata rispetto al gettito erariale che rappresenta il 95% dell’intero prelievo fiscale – trasferendo risorse tributarie dallo Stato ai Comuni, per non aggravare il carico dei contribuenti, i sindaci cominciassero a pensare ad un ampliamento della compartecipazione Irpef. In verità, si tratta di un meccanismo sommario che non comporta neppure una riforma fiscale sostanziale.
Non meraviglia dunque che, nell’ambito dei comuni, si stia formando il cosiddetto fronte del 20 per cento
Fabbricati e aree fabbricabili il giusto confine per il fisco
La linea di confine che distingue i fabbricati dalle aree fabbricabili è sottile. Basta che gli immobili rientrino in un piano di recupero perché perdano la loro natura originaria di fabbricati per assumere quella di aree fabbricabili. La metamorfosi può avere risvolti interessanti per il Fisco, che classifica tra i redditi diversi le plusvalenze derivanti dall’eventuale cessione di beni utilizzabili a scopo edificatorio. Questi, comunque, possono essere oggetto di rivalutazione, entro il 31 ottobre prossimo, versando un’imposta sostitutiva del 4 per cento. A fare il punto sul trattamento fiscale delle plusvalenze generate dalla compravendita di immobili è l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 395/E del 22 ottobre. Il documento risponde all’istanza di interpello presentata da un contribuente che possiede da oltre cinque anni, insieme al coniuge, due edifici: uno a uso industriale, accatastato come D/7, e uno adibito a civile abitazione, accatastato come A/3. Entrambi gli stabili, pur essendo ancora integri e agibili, sono stati inseriti dal Comune in un piano di recupero che include anche altri immobili e prevede la realizzazione di una serie di opere di trasformazione urbanistica con l’incremento delle cubature esistenti. A realizzare gli interventi edilizi sarà il costruttore che nel frattempo avrà acquistato i beni. Questa compravendita, a giudizio dell’interpellante, non comporta l’emersione di una plusvalenza in capo ai venditori. Al momento della vendita gli immobili ceduti conserverebbero, infatti, la natura di fabbricati integri nella struttura e utilizzabili in base alle loro specifiche caratteristiche.
Appartamenti in comodato d’uso al coniuge
Il reddito fondiario derivante dalla locazione di un immobile, percepito dal comodatario, deve essere imputato al proprietario comodante. È quanto risponde l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 394/E del 22 ottobre all’interpello proposto da un contribuente che ha concesso un appartamento in comodato d’uso alla moglie. L’istante aveva chiesto come dovevano essere ripartiti gli oneri fiscali relativi al reddito dell’immobile, sia ai fini Irpef che ai fini Ici, avendo autorizzato la moglie ad affittare, anche parzialmente, l’appartamento lasciato nella sua disponibilità. Secondo il marito-proprietario, l’Ici sarebbe rimasta a suo carico, ma il reddito della locazione avrebbe dovuto essere dichiarato tra i redditi diversi da sua moglie, che realmente lo percepisce e che ne avrebbe dovuto pagare l’Irpef, mentre lui avrebbe dichiarato solo la rendita catastale.
Milano: riqualificazione urbana per Biococca
L’assessore Masseroli: “E’ il primo grande intervento di riqualificazione urbana di Milano”. La ristrutturazione, avviata nel 1989, riguarda un’area di 810mila mq, Previsti nuovi spazi verdi, residenze, servizi e social housing. Il Comune di Milano, la Regione Lombardia e l’Università degli Studi Bicocca hanno firmato oggi un nuovo accordo di programma per l’area Bicocca. All’intesa ha aderito anche Pirelli RE in rappresentanza dei promotori del Progetto “Grande Bicocca” (fondi immobiliari partecipati da investitori esteri e sistema delle cooperative). Nell’atto ufficiale si prevede la completa riqualificazione dell’area (810.000 metri quadri), con la programmazione di circa 142.000 metri quadri di superficie lorda di pavimento.