L’articolo 17, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, numero 131 (Testo Unico sull’ imposta di registro) dispone infatti che “l’ imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo….”. In particolare, la tassa di registro sulle cessioni è dovuta in misura proporzionale e la base imponibile è costituita dal corrispettivo pattuito per la cessione e dal valore delle prestazioni ancora da eseguire. Si veda, in questo senso, l’ articolo 43, comma 1, lettera d) del Testo Unico sull’ imposta di registro, secondo cui la base imponibile è costituita “per le cessioni di contratto, dal corrispettivo pattuito per la cessione e dal valore delle prestazioni ancora da eseguire”. A norma dell’ articolo 31, comma 1, del sopra richiamato Testo Unico, l’ aliquota applicabile è quella relativa al contratto ceduto.
Agenzia delle Entrate
Oggi affitto, domani acquisto. Il trasferimento del bene subito ammortizzato
E’ nel momento in cui si conclude l’accordo che, anche dal punto di vista fiscale, rileva il trasferimento del bene. Se più contratti fra loro collegati si configurano quale una “locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti”, il bene strumentale oggetto degli accordi è iscrivibile fra le immobilizzazioni materiali dell’acquirente, con rilevanza anche fiscale delle quote di ammortamento, sin dall’esercizio della sua consegna, a prescindere, quindi, dal non ancora perfezionato formale trasferimento di proprietà.Con la risoluzione n. 11/E del 9 gennaio, l’agenzia delle Entrate torna, così, a ribadire quanto già chiarito con un suo precedente intervento (cfr risoluzione n. 338/2008): come stabilito dall’articolo 109, comma 2 del Tuir, in presenza di un contratto di vendita con riserva della proprietà o di un contratto di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, il verificarsi dell’effetto traslativo è voluto da entrambi i contraenti già al momento della conclusione del negozio ed è, quindi, a tale ultima data che occorre fare riferimento per individuare il momento in cui ai fini della redazione del bilancio e ai fini fiscali rileva il trasferimento del bene.
Cessione di abitazione in fabbricati ristrutturati
In caso di vendita di unità immobiliare ristrutturata, le detrazioni non utilizzate dal venditore spettano all’ acquirente Se l’ acquisto di un’ abitazione, situata all’ interno di un fabbricato interamente
Assegnazione di case popolari con obbligo di registrazione
La tematica affrontata dalla risoluzione n.480/E riguarda il trattamento fiscale applicabile, ai fini dell’imposta di registro, agli atti di concessione di alloggi popolari posti in essere da un ente pubblico economico, dotato di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale e contabile, con la finalità di rispondere alla domanda abitativa di soggetti in condizioni economiche disagiate. La fattispecie trae spunto da un intervento normativo volto a modificare una legge regionale e, segnatamente, nel prevedere che ove ricorrano le espressioni “contratto”, “canone di locazione” e “locazione” le stesse debbano essere sostituite con “atto di concessione amministrativa” “canone d’uso” e “concessione” (legge regionale della Sardegna 7/2003). L’ente in questione, in quanto ente pubblico economico e successore degli Iacp in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, rientra tra gli enti pubblici aventi per oggetto esclusivo o principale attività di carattere commerciale. Pertanto, ai fini Iva, l’attività svolta dall’ente pubblico economico è riconducibile all’articolo 4, secondo comma, n. 2), del Dpr 633/1972, in base al quale si considerano in ogni caso effettuate da “enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole”. Per quanto concerne l’esistenza del requisito oggettivo ai fini Iva, ai sensi dell’articolo 3 del Dpr 633/972, “costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo: le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili”.
Anaci: beneficio fiscale relativo agli interventi intesi alla riqualificazione energetica degli edifici
L’art. 29 del D.L. n. 185 del 29/11/2008 (manovra anticrisi) ha sensibilmente modificato le condizioni per consentire il beneficio fiscale del 55% relativo agli interventi intesi alla riqualificazione energetica degli edifici. La normativa, in vigore dalla data della pubblicazione in G.U. (29 novembre scorso), soggetta a possibili (auspicabili) modifiche in sede di conversione in legge, stabilisce che deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica una istanza (che non sostituisce quella da trasmettere all’ENEA) ai fini di ottenere una sorta di prenotazione fino ad esaurimento delle risorse finanziare stanziate a tale scopo. Dal 29 dicembre 2008 sul sito dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.it) verrà pubblicato uno specifico modello da utilizzare per tale adempimento, da utilizzare dal 15 gennaio al 27 febbraio 2009; l’Agenzia esaminerà le istanze relative alle spese sostenute nel 2008 in ordine cronologico di invio comunicando entro 30 giorni dalla ricezione l’eventuale assenso a seguito della verifica effettuata.
Decreto anticrisi: un po’ di ossigeno per gli italiani
Titoli non svalutabili e beni immobili rivalutabili per i soggetti che non adottano i principi internazionali. Titoli del circolante valutati come se la crisi dei mercati non ci fosse stata. Immobili che adeguano il loro valore, abbandonando il costo storico. Il decreto anticrisi dà, così, ossigeno anche ai bilanci dei soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, consentendo, nel primo caso, di non svalutare le azioni in portafoglio non iscritte fra le immobilizzazioni e, nel secondo, di rivalutare (anche se fiscalmente a pagamento) i beni immobili, a esclusione di quelli merce e delle aree fabbricabili. Nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del Dl 185/2008 (29 novembre 2008), i soggetti che applicano i principi contabili nazionali possono contabilizzare i titoli dell’attivo circolante allo stesso valore a cui erano iscritti nell’ultimo bilancio approvato o, se presente, a quello risultante dall’ultima relazione semestrale approvata. La norma di favore (introdotta in considerazione della “eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari”) non opera se le perdite hanno carattere durevole. Si ricorda che, in generale, tutti i titoli non immobilizzati (in generale, obbligazioni, azioni e titoli assimilati) vanno iscritti, a fine esercizio, al minore fra costo e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, valore costituito per i titoli quotati in mercati organizzati, dalla loro quotazione ufficiale (il principio contabile nazionale n. 20 dà l’indicazione di far riferimento alla media dell’ultimo mese o, se il mercato è in flessione, di valori medi per periodi inferiori, come, ad esempio, l’ultima settimana) per i titoli non quotati, dalla quotazione di titoli similari per affinità di emittente, durata e cedola o, in mancanza, dal valore nominale, rettificato per tener conto del rendimento espresso dal mercato con riferimento a titoli di pari durata e di pari affidabilità di emittente.
Portale del consumatore: sentenza Ici per i valori venali di riferimento alle aree edificabili
Importante principio sancito da sentenza in materia di ICI. Importante principio sancito dalla sentenza n. 519/09/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce in materia di ICI di sicuro interesse per
Federconsumatori: banche prima hanno speculato sui mutui a tasso variabile ora a tasso fisso
Urge intervenire anche con strumenti normativi. La crisi economica dilaga in campo internazionale e nel nostro Paese ed il Governo pensa illusoriamente di arginarla con un irrisorio rilancio dei consumi attraverso le “Social Card” per le famiglie più in difficoltà! Ben altre sono le misure da prendere per aiutare concretamente le famiglie e l’economia italiana, Adusbef e Federconsumatori lo ripetono ormai da mesi:
– Innanzitutto bisognerebbe avviare un tavolo di confronto con tutte le forze sociali del Paese, per concordare, per il bene di tutti, una moratoria di riduzione dei prezzi.
– È necessario poi avviare un processo di defiscalizzazione, che porti un aumento di almeno 1500 Euro l’anno per le famiglie a reddito fisso, lavoratori e pensionati, con un reddito sotto la soglia di circa 25 mila Euro. Ma in questa delicata situazione bisogna rivolgere un’attenzione particolare e prendere i necessari provvedimenti per le famiglie che hanno contratto mutui negli ultimi anni, che sono oltre 3.500.000.
Energia: più garanzie e nuovi rimborsi automatici per reclami, errori di fatturazione
Regole più stringenti per assicurare la massima tempestività nella gestione dei reclami e nella rettifica di ogni eventuale errore di fatturazione, prevedendo anche indennizzi automatici a favore dei consumatori in caso di violazione delle nuove norme. Sono alcune delle principali novità del Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita (TIQV) emanato dall’Autorità per l’energia per migliorare le tutele dei consumatori di elettricità e gas naturale, nei diversi momenti del rapporto commerciale con il venditore di energia elettrica e di gas (reclami, fatturazioni, richieste di informazioni, etc). Il rimborso automatico è di 20 euro e scatta se il venditore non risponde entro 40 giorni dal reclamo del cliente o se l’errore di doppia fatturazione non viene rettificato entro 20 giorni dalla richiesta, oppure se la rettifica della fatturazione non viene fatta entro 90 giorni dalla richiesta. Il nuovo provvedimento è stato approvato al termine di una procedura di consultazione pubblica che ha consentito di recepire anche indicazioni delle Associazioni di consumatori e degli operatori del settore. Il nuovo Testo integrato accorpa in modo organico la precedente regolazione sulla qualità della vendita; ad esempio anche quella per i call center dei venditori che ha fissato obblighi di servizio riguardanti la semplicità del risponditore automatico, l’orario di apertura, la gratuità delle chiamate, l’informazione ai clienti, nonché precisi standard per il tempo medio di attesa, il livello di servizio e l’accessibilità.
Bonus ristrutturazioni l’amministratore giudiziario del condominio è l’interlocutore privilegiato del fisco
Per ottenere la detrazione del 36 per cento delle spese di ristrutturazione edilizia l’amministratore giudiziario del condominio è l’interlocutore privilegiato del Fisco. Porte chiuse, invece, al dialogo con le cooperative costituite dai condomini dell’immobile da rimettere a nuovo. Queste, infatti, non sono legittimate né a inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro operativo di Pescara né tanto meno a effettuare direttamente i pagamenti alla ditta appaltatrice tramite bonifico bancario o postale. Il compito di mettere in campo tutti gli adempimenti richiesti dalla legge ricade su un unico soggetto di imposta, che coincide con il gestore giudiziario del complesso. A chiarirlo è la risoluzione n. 442/E del 17 novembre 2008, in cui l’agenzia delle Entrate si sofferma sull’analisi di una tipologia di intervento molto particolare, che comporta la demolizione e la successiva ricostruzione dell’edificio ex novo. Il caso è descritto in un interpello presentato da un condominio nella persona del suo amministratore giudiziario pro-tempore. Nell’istanza si legge che i lavori sullo stabile, dichiarato inagibile, si configurano come una ristrutturazione edilizia per cui è stato stipulato un contratto di appalto. I proprietari delle unità immobiliari hanno fondato una cooperativa edilizia a cui la ditta esecutrice dei lavori fatturerà i versamenti fatti dai soci in modo da consentire il riconoscimento delle agevolazioni fiscali. Inoltre, il bonifico sarà fatto dal condominio in nome e per conto della coop, indicando i suoi dati, quelli del beneficiario delle somme e il codice fiscale dell’amministratore. Più precisamente, la procedura descritta dall’interpellante prevede che i condomini, che sono anche soci della coop, versino gli importi dovuti al condominio attraverso assegno bancario non trasferibile o bonifico.
Leasing immobiliare “in pool”
Nel caso di locazioni finanziarie immobiliari in pool, ciascuna delle società partecipanti al pool è tenuta alla registrazione del contratto di leasing, ai sensi degli articoli 5 e 10 del Testo unico dell’imposta di registro (Dpr 131/1986). Le stesse compagini, in qualità unitaria di “parte contraente”, sono, inoltre, solidalmente obbligate al pagamento del tributo. Questi, in sintesi, i chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 443/E del 17 novembre. Il contratto atipico di leasing può sostanziarsi in una pluralità di forme, pur sempre conservando, nel rapporto causale che lega le parti, gli elementi distintivi comuni a tale tipologia contrattuale. Nello specifico, il “leasing finanziario” è caratterizzato dalla “trilateralità” del rapporto contrattuale. Il concedente, ovvero l’impresa di leasing, si frappone tra fornitore del bene e suo utilizzatore; acquista o fa costruire dal produttore il bene, mobile o immobile, scelto dall’utilizzatore e, restandone proprietario, lo concede in godimento all’utilizzatore, che assume su di sé tutti i rischi e i benefici connessi con la proprietà del bene. A ogni modo, anche nella variante del leasing finanziario in pool, le parti che intervengono nel contratto restano individuabili nel concedente (pool delle società di leasing), nel fornitore del bene e nell’utilizzatore. Nella fattispecie prospettata dall’istante, si faceva presente come fosse stipulato un unico contratto di locazione finanziaria nei confronti dell’utilizzatore e come le banche, o gli enti di intermediazione creditizia, assumessero unitariamente la parte contrattuale di “concedente”. Per quanto concerne il relativo trattamento tributario, tutti i contratti di locazione, anche finanziaria, e di affitto, aventi a oggetto immobili strumentali, siano essi esenti ai fini Iva ovvero assoggettati all’imposta, scontano l’obbligo di registrazione in termine fisso, con imposta di registro proporzionale, nella misura prevista dall’articolo 5 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986.
Gas: all’Autorità italiana il progetto di gemellaggio con l’Autorità dell’Ucraina
Si rafforza la collaborazione con un Paese strategico per l’approvvigionamento europeo e nazionale. L’Autorità per l’energia italiana è stata prescelta per il progetto di gemellaggio con l’Autorità energetica dell’Ucraina (NERC) a seguito di una selezione internazionale fra Istituzioni ed organismi delegati alla regolazione dell’energia. Il progetto -completamente finanziato dalla Commissione europea, nell’ambito del programma TACIS (Technical Assistance Community Indipendent States) –contribuirà a rafforzare la collaborazione con un paese strategico per l’approvvigionamento energetico: dall’Ucraina transita infatti l’80% del gas russo destinato all’Europa. Con la stessa NERC, l’Autorità italiana sta già sviluppando un analogo gemellaggio per il settore elettrico che si concluderà nel 2009. Obiettivo del progetto di gemellaggio è l’armonizzazione del quadro di regolazione ucraina nel settore del gas con quello europeo (‘Acquis communautaire’), nonché il rafforzamento delle capacità istituzionali del NERC per delineare tariffe incentivanti degli investimenti nel settore del gas, raggiungere standard di qualità in linea con quelli europei, favorire la separazione tra attività regolate e in concorrenza, definire tariffe agevolate per le famiglie disagiate.