La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 4863/2010, è ritornata ad occuparsi dei cosiddetti ”contratti preliminari ad effetti anticipati”
Come è noto tali contratti, nel settore della compravendita immobiliare, si sono sempre più diffusi in quanto rispecchiano, da un lato, l’esigenza del costruttore/venditore di ottenere l’immediata disponibilità di tutto (o in parte) l’importo pattuito, e, dall’altro, la necessità per il promissario acquirente di ottenere subito la disponibilità del bene per poterlo abitare, ancor prima della stipula del contratto definitivo di trasferimento della proprietà.