Sentenza n. 16730 del 27 luglio 2007.
Non è sufficiente la sola classificazione catastale del bene tra gli immobili strumentali per natura
La detrazione dell’Iva sull’acquisto di un immobile, concesso successivamente in locazione al venditore, non è ammessa quando l’imprenditore non dimostra l’inerenza dell’acquisto alle finalità dell’impresa e svolge, peraltro, un’attività diversa da quella di compravendita e locazione di immobili.
Il principio è stato espresso dalla Cassazione, con la sentenza n. 16730 del 27 luglio 2007.
La controversia traeva origine dalla notifica di un avviso di accertamento, con il quale l’ufficio aveva recuperato a tassazione l’Iva risultante dalle fatture concernenti l’acquisto di due immobili a uso ufficio irritualmente detratta dal ricorrente, titolare di un’agenzia di intermediazione immobiliare.
In particolare, secondo l’Amministrazione finanziaria, detti immobili non erano inerenti alle finalità dell’impresa, in quanto non utilizzati direttamente dal contribuente, ma lasciati nella disponibilità dei venditori i quali corrispondevano un canone di locazione.