On line le proposte di emendamenti ANCI all’AC3194 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 recante interventi urgenti in materia economico finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale”.
Art. 21
(Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica. Risorse per opere di ricostruzione delle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite da eventi sismici)
All’art. 21, comma 1, sostituire le parole “nel limite di 550 milioni di euro per l’anno 2007” con le parole “nel limite di 600 milioni di euro per l’anno 2007”
Motivazione
L’emendamento è finalizzato ad incrementare di 50 milioni di euro il finanziamento del programma straordinario di edilizia destinato a soddisfare il fabbisogno abitativo tenendo conto che gli interventi previsti nei Comuni di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, non riguardano solo le Città metropolitane e grandi centri urbani ma un insieme di Comuni sopra i 10.000 abitanti che risultano ad essi limitrofi e per i quali gli interventi previsti e presentati ai sensi della legge 8 febbraio 2007, n. 9 non sarebbero ricompresi.
La copertura finanziaria è data dalla contestuale diminuzione di 50 milioni di euro dell’autorizzazione di spesa per le attività di cui all’art. 41 del decreto.
Art. 21
(Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica. Risorse per opere di ricostruzione delle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite da eventi sismici)
All’articolo 21, comma 4, dopo le parole “dell’Osservatorio nazionale” sopprimere le parole “e degli Osservatori regionali”.
All’articolo 21, comma 4, dopo le parole “anche a livello regionale” aggiungere le parole “ e locale”.
Motivazione
L’emendamento ha lo scopo di destinare la quota dell’1 per cento del finanziamento per potenziare le attività e il funzionamento dell’Osservatorio Nazionale sulle politiche abitative e consentire la condivisione e l’implementazione della banca dati centrale utilizzando le esperienze degli osservatori regionali e locali.
Art. 21
(Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica. Risorse per opere di ricostruzione delle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite da eventi sismici)
All’art. 21 dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi:
5. Al fine di sostenere i Comuni e di facilitare e ottimizzare il coordinamento, a livello nazionale, dei piani abitativi locali predisposti o da predisporre, il Ministero delle Infrastrutture attiva, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), un servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico ai Comuni ed in particolare a quelli individuati dalla delibera CIPE del 13 novembre 2003, n.87 nonché ai comuni capoluogo di provincia e comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti.
6. Il servizio di cui al comma 5 provvede a: a) monitorare il fabbisogno abitativo; b) creare una banca dati degli interventi realizzati e realizzabili a livello locale; c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi; d) fornire assistenza tecnica ai Comuni, anche nella predisposizione dei piani abitativi locali; e) promuovere e attuare, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture, programmi straordinari di supporto alle soluzioni alloggiative; f) supporto tecnico ed operativo all’Osservatorio nazionale sulle politiche abitative di cui al comma 4.
7. Con apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità impiego del finanziamento per le spese di funzionamento dell’Osservatorio e di gestione del Servizio nonché delle attività di cui al comma 5.
Motivazione
L’emendamento è finalizzato alla creazione – presso il Ministero delle infrastrutture – di un apposito servizio di supporto ai Comuni per favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi, assisterli nella definizione ed implementazione dei piani abitativi straordinari e fornirgli assistenza tecnica, realizzare una banca dati degli interventi promuovendo anche programmi straordinari di assistenza alle soluzioni alloggiative ( differenziando gli interventi sulla base dei diversi bisogni rilevati sul territorio ), nonché fornire il supporto tecnico ed operativo all’Osservatorio nazionale sulla condizione abitativa.
Art. 41
Incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa
All’art. 41, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole “la spesa massima di 100 milioni di euro” con le parole “la spesa massima di 50 milioni di euro”
Motivazione
La diminuzione dello stanziamento previsto serve all’aumento delle risorse per la realizzazione del Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica.