Risoluzione n. 4/Dpf del 18 ottobre 2007
Residenza “obbligatoria” anche per i dipendenti della polizia di Stato.
Le agevolazioni Ici, sia in termini di applicazione dell’aliquota agevolata sia di detrazione per abitazione principale, possono essere riconosciute solo per quegli immobili ove gli interessati stabiliscano la residenza, presupposto al cui rispetto non fanno eccezione le forze di polizia. E’, in sintesi, quanto precisato dall’ufficio Federalismo fiscale del Dpf con la risoluzione n. 4/Dpf del 18 ottobre 2007.
Ai tecnici del dipartimento per le Politiche fiscali era stato, appunto, chiesto se i benefici in questione fossero concedibili a un contribuente avente lo status di dipendente della polizia di Stato, per il quale vige l’obbligo di residenza presso la caserma, proprietario di un immobile ubicato in un comune diverso da quello in cui è posta la caserma.
Il Dpf ha richiamato l’articolo 8, comma 2, del Dlgs 504/1992, istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili, rubricato “riduzioni e detrazioni dell’imposta”, laddove, nell’attuale versione, è previsto che per abitazione principale si deve intendere, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del soggetto. Da ciò consegue che, trattandosi di una presunzione semplice, il contribuente, se sollecitato in tal senso, in qualsiasi momento può dimostrare di aver stabilito la propria abitazione principale in un immobile diverso da quello ove egli ha la propria residenza anagrafica.
L’ufficio, muovendo da tali premesse, ha concluso che è condizione imprescindibile, per l’ottenimento dell’aliquota ridotta e della detrazione per l’abitazione principale, fornire la prova della dimora abituale nel comune ove è ubicato l’immobile. Condizione “di diritto e di fatto” che deve essere osservata anche dagli appartenenti alle forze di polizia.
Il Dpf, inoltre, ha precisato che le norme agevolative in tema di acquisto della prima casa, che conferiscono ai beneficiari la riduzione delle imposte di registro e dell’Iva, non trovano applicazione nel caso dell’Ici. L’eccezione, cioè, prevista per le forze armate e di polizia (articolo 66, legge 342/2000, che non fa obbligo a tali soggetti in sede di acquisto dell’immobile di tenere la residenza nel comune dove viene effettuato l’acquisto), non può essere estesa automaticamente anche al tributo immobiliare, dal momento che la stessa opera esclusivamente nell’ambito di disposizioni tributarie ben individuate e circoscritte dal legislatore.
Argentino D’Auro – Fiscooggi.it
mirko 22 Giugno 2011 il 21:44
salve!
trovo assurdo che un militare che compra la sua prima casa, e che non ha obbligo di residenza, deve pagare l’ici sulla prima casa, solo perche per motivi di servizio risiede in citta differente dall’immobile..!! io ho la residenza in caserma ma ho il domicilio a casa mia! non posso avere il contrario come faccio?!!