Se si fosse fatto apposta, non si sarebbe riusciti a fare meglio. La confusione, nel campo delle certificazioni energetiche, è ad un livello intollerabile, non degno di un Paese civile: complice una classe politica che di tutt’ altro – nella sua generalità – si cura, e che non si dà carico dei problemi della gente neanche quando essa stessa li ha creati (essenzialmente, nel nostro caso, attraverso la riforma costituzionale del 2001).
Così, gli interessati non sanno cosa fare e i consulenti cosa consigliare (se non di fare tutto, e di più, per star sul sicuro). Il risparmio energetico, non interessa a nessun politico, o quasi: interessa, ai più, creare lavoro buroindotto, formare i certificatori e dargli più lavoro possibile (e solo a questo fine, la confusione è funzionale). Ma l’ Attestato energetico, ci vuole o no?
In materia, è comunque intervenuto un cristallino provvedimento del Tribunale di Varese che – tanto per cominciare – due punti fermi li pone. Innanzitutto, si stabilisce in esso l’ illegittimità costituzionale della previsione (ad opera delle Regioni) dell’ obbligo di allegare l’ attestato di certificazione energetica ai decreti di trasferimento degli immobili interessati a procedimenti esecutivi.
La Costituzione riserva infatti alla legislazione esclusiva dello Stato la materia della giurisdizione e delle norme processuali. Al pari (aggiungiamo noi, non essendo questo specifico problema stato trattato dal Tribunale) sono illegittime le norme di legge regionali che prevedano la nullità dei contratti (di compravendita, o di locazione) ai quali l’ attestato in parola non sia stato allegato o per i quali l’ attestato stesso non sia stato consegnato: ciò, perché la Costituzione riserva allo Stato il potere di dettare la normativa in materia di ordinamento civile.
Ma la decisione varesina (in corso di pubblicazione – nel suo testo integrale – sull’ Archivio delle locazioni e del condominio) stabilisce anche un altro importante principio. Ferma la potestà legislativa, in questa materia, delle Regioni (non essendo la materia in sé espressamente stata riservata – ad opera della richiamata riforma costituzionale – alla legislazione statale), è un fatto che le Regioni stesse devono però esercitare la potestà loro attribuita, a mezzo di una legge vera e propria, che deve essere osservata fino a che – a seguito di eccezione di costituzionalità – non venga cassata dalla Consulta.
Altro è invece se le Regioni (come ha fatto quella lombarda) pretendano di poter dettare disposizioni a mezzo di delibere di Giunta: queste – ha detto il Tribunale di Varese – se illegittime, possono essere direttamente disapplicate dai singoli giudici, in quanto semplici atti amministrativi.
Corrado Sforza Fogliani
presidente Confedilizia
certificatore_energetico 23 Febbraio 2010 il 04:27
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cinzia 19 Aprile 2010 il 16:04
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