Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2009 due ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri e precisamente le n. 3832 e 3833 del 22 dicembre 2009.
Ordinanza n. 3832 / 2009
Procedura per gli aggregati edilizi
L’ art. 3 integra l’ art. 7 dell’ OPCM n. 3820 / 2009, stabilendo una specifica procedura per gli aggregati edilizi, demandando ai Comuni la loro individuazione entro il 28 febbraio 2010 (31 marzo 2010 per il Comune de L’ Aquila) con pubblicazione sull’ Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del relativo elenco e delle eventuali partizioni già individuate.
Entro 20 giorni (30 per L’ Aquila) dalla pubblicazione i proprietari e i titolari dei diritti reali delle unità immobiliari degli edifici interessati devono costituirsi in consorzio obbligatorio, con la nomina del relativo rappresentante legale, anche esterno, per lo svolgimento di tutte le attività riguardanti la completa attuazione degli interventi oppure rilasciare apposito atto di procura speciale ad un unico soggetto per lo svolgimento di tutte le attività riguardanti la completa attuazione degli interventi.
L’ individuazione dell’ aggregato può essere proposta direttamente dai proprietari interessati con apposita perizia tecnica almeno dieci giorni prima delle predette scadenze.
La costituzione del consorzio non è richiesta per le unità immobiliari appartenenti ad un unico proprietario, il quale resta comunque vincolato al rispetto della disciplina prevista per gli interventi sugli aggregati.
Le domande di contributo per l’ esecuzione dei lavori negli aggregati devono essere presentate dal legale rappresentante del consorzio, dal procuratore o dal commissario nominato dal comune, entro 160 giorni dalla nomina degli stessi in caso di aggregati con esito peggiore E, ovvero entro 90 giorni per gli aggregati con esito peggiore B o C.
Cumulabilità contributo
Il contributo per la ricostruzione dell’ abitazione principale o per l’ acquisto di un’ abitazione equivalente a quella distrutta è cumulabile con quello che prevede il subentro dello Stato, fino al massimo di 150.000 euro, nei finanziamenti accesi con garanzia dell’ immobile distrutto ai sensi dell’ art. 3, comma 1- bis, del decreto legge 39 / 2009 (L. 77 / 2009), anche quando viene concesso con la modalità del finanziamento agevolato garantito dallo Stato.
L’ importo del finanziamento in cui subentra lo Stato viene detratto dal finanziamento agevolato richiesto per la ricostruzione in altro sedime dell’ unità immobiliare adibita ad abitazione principale distrutta, ovvero per l’ acquisto di una nuova abitazione sostitutiva dell’ abitazione principale distrutta.
Gli immobili adibiti ad abitazione principale per i quali si applicherà la disciplina indicata sono quelli appartenenti ad edifici che hanno subito il crollo totale oppure parziale, anche di un solo piano o di una porzione superiore al 25% del volume totale dell’ edificio e quelli per i quali la demolizione e successiva ricostruzione sia più conveniente della riparazione con miglioramento sismico fino all’ 80% dell’ adeguamento.
L’ agevolazione può riguardare anche gli immobili localizzati in altri Comuni a condizione che sussista un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l’ evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.
Proroga contributo autonoma sistemazione ed edifici B e C
Gli articoli 5 e 12 prorogano rispettivamente i termini di scadenza previsti per l’ ammissione al contributo di autonoma sistemazione e per la riparazione e ricostruzione degli edifici B e C.
Il primo è prorogato al 31 dicembre 2010 mentre quello relativo agli edifici con esito B e C, scaduto lo scorso 18 dicembre 2009, è differito ulteriormente al 31 gennaio 2010.
Ordinanza n. 3833 / 2009
A decorrere dal 1° febbraio 2010 le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma sono assunte dal Presidente della Regione Abruzzo.
Entro lo stesso termine, inoltre, il Sindaco del Comune de L’ Aquila è nominato vice commissario vicario del Commissario delegato il quale d’ intesa con il Presidente della Regione Abruzzo e con il Presidente della Provincia nelle materie di sua competenza predispone la ripianificazione del territorio comunale, le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio – economica, la riqualificazione dell’ abitato nonché l’ armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo e la ricostruzione del centro storico, ai sensi dell’ art. 2, comma 12 – bis e dell’ art. 14, comma 5 – bis, del Dl 39 / 2009 (L. 77 / 2009).
La ripianificazione del territorio tiene conto degli insediamenti abitativi realizzati con il progetto C.A.S.E. nonché del completamento delle attività inerenti la realizzazione dei MAP e dei MUSP nel proprio territorio.
Fonte: Ance