Oltre alla provincia autonoma di Bolzano, 11 Regioni hanno emanato una propria legge per disciplinare il Piano di rilancio dell’ attività edilizia.
Sono stati di recente approvati da parte della rispettive Giunte regionali i disegni di legge di Calabria e Sicilia che sono passati ora all’ esame del Consiglio. In corso di approvazione definitiva sono ancora i ddl di Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche e Sardegna. In dirittura d’ arrivo anche il testo del Molise che deve ancora ricevere l’ ok della Giunta.
Il Veneto ha predisposto una circolare esplicativa (n. 4 del 29 /9 / 09) della LR 14 / 2009 con l’ obiettivo di fare chiarezza sui contenuti della normativa e soprattutto sulle modalità di realizzazione degli interventi. Con la circolare è stato ribadito che la legge ha carattere straordinario e pertanto la sua durata è stata limitata a due anni a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Per tale motivo essa prevale sulle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali.
Inoltre è stato ulteriormente chiarito che la legge è immediatamente applicabile solo alla prima casa, mentre per quanto riguarda tutti gli altri edifici occorre attendere le delibere applicative dei Comuni, che hanno tempo fino al 30 ottobre per decidere.
Il Veneto ha emanato due delibere di Giunta con le quali sono state definite: con la DGR n. 2508 del 4 / 8 / 09 le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle pensiline e delle tettoie sulle quali poter installare impianti solari di tipo termico o fotovoltaico ai sensi dell’ art. 5 co. 1 LR 14 / 2009; con la DGR n. 2499 del 4 / 8 / 09 sono state invece approvate alcune modifiche alle linee guida in materia di edilizia sostenibile di cui all’ art. 2 della LR 4 / 2007 al fine di individuare le modalità per la graduazione della volumetria assentibile in riferimento alle prestazioni energetico – ambientali degli edifici.
L’ Umbria con DGR n. 1063 del 27 / 7 / 09 ha individuato i criteri di efficienza energetica che devono essere rispettati per gli interventi di ampliamento degli edifici residenziali di cui all’ art. 34 co.3 LR 13 / 2009. Inoltre ha comunicato che le denunce di inizio attività e le istanze di permesso di costruire abbreviato dovranno essere trasmesse al Comune esclusivamente per via telematica. A tal fine la Regione emanerà, a breve, una Direttiva esplicativa delle modalità attuative per la presentazione delle pratiche edilizie on line.
Con la DGR n. n. 10134 del 7 / 8 / 09 la Lombardia ha invece emanato le “Determinazioni relative alla qualificazione degli insediamenti attraverso la realizzazione di spazi verdi” ai sensi dell’ art. 3 co. 6, LR n. 13 / 2009 che infatti ha previsto di elevare al 35% l’ incremento volumetrico nel caso in cui gli interventi assicurino un congruo equipaggiamento arboreo. I criteri approvati forniscono le indicazioni generali che dovranno essere applicate in sede di progettazione e realizzazione degli interventi.
Infine, si segnala che il Consiglio dei Ministri ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale le leggi di Puglia e Basilicata. La legge n. 14 / 2009 della Puglia è stata contestata nella parte in cui prevede la trascrizione nei registri immobiliari degli spazi per i parcheggi pertinenziali, procedura non prevista però dalla legislazione statale di riferimento (art. 9 Legge 122 / 1989).
Peraltro proprio perché la trascrizione comporta il pagamento di un’ imposta ipotecaria, che non può essere disciplinata dalla Regione, tale disposizione si trova in contrasto con l’ articolo 117 della Costituzione perché invade la competenza statale in materia di sistema tributario e ordinamento civile.
L’ impugnativa non ha sospeso gli effetti della legge
Motivo dell’ impugnativa della legge n. 25 / 2009 della Basilicata è la parte in cui si prevede l’ obbligo di redigere il fascicolo di fabbricato. Tale disposizione si pone in contrasto con diverse norme costituzionali in quanto sarebbe contraddittoria rispetto alle finalità perseguite dalla legge, ovvero l’ incentivazione e l’ incremento dell’ edilizia privata, aggravando inoltre gli adempimenti e gli oneri amministrativi dei proprietari privati nell’ intrapresa di nuove iniziative edilizie.
Inoltre viene rilevato come l’ obbligo di prevedere il fascicolo di fabbricato rientri nella competenza legislativa statale in materia di governo del territorio, ai sensi dell’ art. 117, comma 3, cost. Infatti, tale previsione costituisce indubbiamente principio fondamentale della materia succitata che, per uniformità di trattamento sull’ intero territorio nazionale, non può essere rimessa alle singole differenti discipline regionali.
Fonte: Ance