La Puglia è stata la prima Regione meridionale ad aver approvato il Piano Casa. Possono essere ampliate le abitazioni inserite nelle aree edificabili rientranti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, previa adozione di un regolamento da parte dei Comuni. Se per mancanza di spazio agli aumenti volumetrici non può corrispondere un incremento dei parcheggi, il costruttore dovrà versare la cifra corrispondente al Comune, che si impegnerà nella realizzazione di nuovi posti auto o di servizi a sostegno della mobilità pubblica. Gli edifici da demolire per ragioni di sicurezza possono poi essere ampliati del 35%.
1. Tipologie di immobili. Immobili esistenti alla data del 3 agosto 2009.
2. Zone escluse. Centri storici, zone in cui strumento urbanistico generale consenta soltanto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo o subordini gli interventi di ristrutturazione edilizia all’ approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo. Immobili con vincolo storico – artistico o con valore culturale o o negli elenchi della legge regionale 10 giugno 2008, n. 14. Immobili dichiarati di notevole interesse pubblico dal d.lgs. 42 / 2004 o aree comunque tutelate dallo stesso (art. 142). Zone naturali tutelate. Ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica o geomorfologica.
3. Termini presentazione richiesta di assenso. Entro il 3 agosto 2011.
4. Incrementi volumetrici. Max 20% volumetria, non oltre 200 mc. Vanno computate nell’ incremento volumetrico le superfici utili condonate (salvo che si sia trattato di mero cambio destinazione uso).
4.1 Risparmio energetico. Rispetto applicazione requisiti edifici nuovi per l’ ampliamento. Finestre con vetrature con intercapedini di aria o di gas.
4.2. Limiti urbanistici. Ampliamento in contiguità. Rispetto norme sull’ eliminazione delle barriere architettoniche. Reperimento spazi parcheggio nella misura minima di 1 mq ogni 10 m cubi della volumetria aggiunta (per le addizioni) o realizzata (per le demolizioni e ricostruzioni). o compensazione con somma di denaro pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire. Vietati i cambio d’ uso.
4.3. Limiti edilizi. Rispetto delle altezze massime e delle distanze minime previste dagli strumenti urbanistici e, in mancanza, dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
5. Demolizioni e ricostruzioni. Incremento massimo del 35% della volumetria preesistente.
5.1 Risparmio energetico. Criteri di edilizia sostenibile indicati dalla legge regionale 10 giugno 2008, n. 13. Va raggiunto almeno il punteggio 2.
5.2. Limiti urbanistici. Rispetto norme sull’ eliminazione delle barriere architettoniche. Reperimento spazi parcheggio o compensazione in denaro. Vietati i cambio d’ uso. Gli immobili situati nelle zone escluse (ma non quelli di pregio) possono essere demoliti e ricostruiti altrove, tramite meccanismi perequativi (cessione aree pubbliche), con incrementi di volumetria fino al 35%, elevabili al 45% qualora l’ intervento sia contemplato in un programma integrato di rigenerazione urbana o qualora il 20% della volumetria sia estinto a edilizia residenziale sociale. La ricostruzione deve avvenire secondo i criteri di edilizia sostenibile indicati dalla legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 (Norme per l’ abitare sostenibile).
5.3. Limiti edilizi. Rispetto norme sull’ eliminazione delle barriere architettoniche. Per il resto, come per gli incrementi volumetrici.
6. Autonomia comunale. Entro il 2 ottobre 2009 i comuni possono escludere zone del loro territorio o prescrivere altezze massime e distanze minime diverse.
7. Edilizia convenzionata e sovvenzionata. La demolizione di immobili situati in zone protette e ricostruzione al di fuori è premiata con un incremento del 45% della volumetria. Fuori da queste zone, occorre una variante del piano urbanistico.
8. Iter e contributo costruzione. Tutti gli interventi sono realizzabili con Dia, o, in alternativa, mediante permesso di costruire, con versamento del contributo di costruzione. Il principale ostacolo è però che occorre cedere aree a standard in misura corrispondente all’ aumento volumetrico previsto o, solo se il comune lo prevede, pagare una somma commisurata al costo di acquisizione dell’ area stessa, Il progetto esecutivo riguardante le strutture deve essere riferito all’ intero edificio. anche in caso di meri incrementi volumetrici.
9. Edifici non abitativi. Agevolati gli edifici a qualunque destinazione d’ uso, purché con volumetria non superiore a 1.000 mq.
9.1. Incrementi volumetrici. Gli ampliamenti debbono avvenire in contiguità. Per il resto le stesse regole dell’ abitativo.
9.2 Demolizioni e ricostruzioni. Stesse regole dell’ abitativo.
Altre disposizioni. I comuni possono individuare edifici a qualsiasi destinazione da delocalizzare con demolizione e ricostruzione e aumenti concessi di cubatura del 35%.
Fonte: Confappi