Il Piano Casa è legge anche in Piemonte. Varate le norme regionali

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Il ddl per il rilancio delle costruzioni consente gli ampliamenti volumetrici e lo snellimento delle procedure nel settore edilizio. Possibili gli aumenti di cubatura anche per i fabbricati a destinazione diversa dal residenziale. Gli interventi di ampliamento in deroga agli strumenti urbanistici sono realizzabili solo se si utilizzano tecnologie volte al risparmio energetico, da quantificare tramite la riduzione del 40% del fabbisogno di energia primaria dell’ unità edilizia complessiva per il solo ampliamento. Per la demolizione con successiva ricostruzione, invece, il miglioramento deve riferirsi al Protocollo Itaca 2009.

1. Tipologie di immobili. Edifici esistenti al 31 luglio 2009, ma, per il residenziale, solo unità edilizie uni e bi – familiari. Sono equiparati quelli residenziali le abitazioni degli imprenditori agricoli e gli edifici a finalità ricettive.
2. Zone escluse. Aree agricole e soggette ad alluvioni. Centri storici, aree esterne ad essi pertinenti d’ interesse storico e paesaggistico, nuclei minori, monumenti isolati, parchi nazionali e nelle aree protette istituite con legge regionale, aree sismiche di pericolosità IIIa (circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7 / LAP dell’ 8 maggio 1996). Esclusi gli edifici valore storico – artistico o ambientale o documentario. Possibili gli interventi in aree con vincolo paesaggistico, fatto salvo l’ ottenimento della relativa autorizzazione.

3. Termini presentazione richiesta di assenso. 31 dicembre 2011

4. Incrementi volumetrici. Ampliamento del 20% volumetria per un incremento massimo di 200 metri cubi. A lavori ultimati l’ edificio deve avere al massimo 1.200 mc di volume. Sono cumulabili con ampliamenti del 20% eventualmente già previsti dagli strumenti urbanistici per motivi igienico funzionali, anche qualora non fossero stati ancora realizzati. Negli edifici residenziali ultimati entro il 2008 è possibile trasformare ad abitazione anche il piano pilots, a condizione che le opere realizzate siano conformi alle prescrizioni igienico – sanitarie e alle norme in materia di contenimento del consumo energetico.

4.1 Risparmio energetico. Riduzione del 40 per cento il fabbisogno di energia primaria oppure standard nuova costruzione per tutto l’ edificio.
4.2. Limiti urbanistici. Nessuna nuova unità abitativa. I cambi d’ uso sono possibili solo se permessi dagli strumenti urbanistici vigenti. Nessun abuso edilizio, anche parziale, a meno che sia stato condonato. Gli incrementi sono alternativi a quelli previsti dalle norme regionali sul recupero dei sottotetti, che vengono rese applicabili dalla nuova legge per gli edifici esistenti al 31 dicembre 2008.
4.3. Limiti edilizi. Incremento possibile per le altezze, purché la sopraelevazione sia limitata a un piano. Vanno serbati i limiti di densità fondiaria minimi previsti dalla legge regionale n. 56 / 1977 (che variano a seconda degli abitanti di un comune) e l’ indice di permeabilità dei suoli. Nessuna agevolazione sulle distanze legali. Vanno rispettate le norme vigenti idrogeologiche e in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico sanitaria.

5. Demolizioni e ricostruzioni. Max 25% SUL esistente. Fino al 35% con il raggiungimento di una particolare qualità ambientale. Resta necessaria l’ assenso all’ intervento con deliberazione del consiglio comunale.
5.1 Risparmio energetico. Va raggiunto il valore 1,5 previsto dal Protocollo Itaca Sintetico 2009 della Regione Piemonte (edilizia sostenibile). Incrementi fino al 35% se è toccato il valore 2,5.
5.2. Limiti urbanistici. Destinazione abitativa del fabbricato almeno al 75% e uso diverso compatibile ad essa. Il volume a destinazione non residenziale non va computato ai fini dell’ ampliamento e non va aumentato Occorre rispettare le caratteristiche tipologiche del contesto. I cambi d’ uso sono possibili solo se permessi dagli strumenti urbanistici vigenti.
5.3. Limiti edilizi. La ricostruzione deve avvenire all’ interno della stessa unità catastale nella quale è avvenuta la demolizione e vanno serbate le distanze legali. Per il resto, stesse regole previste per le addizioni di volumi.

6. Autonomia comunale
. Entro il 29 settembre 2009 i comuni possono escludere zone del loro territorio e dettare parametri di applicabilità quantitativi e qualitativi, stabiliti dagli strumenti urbanistici.

7. Edilizia pubblica sovvenzionata. L’ ampliamento del 20% è condizionato all’ ulteriore requisito del raggiungimento del valore 1 nello standard Protocollo Itaca Sintetico 2009 Regione Piemonte” (edilizia sostenibile).

8. Iter e contributo costruzione. Oneri di urbanizzazione ridotti 20% per interventi edilizi con superamento barriere architettoniche.

9. Edifici non abitativi. Gli edifici a destinazione turistica hanno gli stessi vantaggi previsti per quelli abitativi. Ammessi i fabbricati a destinazione artigianale o produttiva.
9.1. Incrementi volumetrici. In caso di esaurimento degli standard di densità fondiaria, c’ è la possibilità della creazione di soppalchi con incremento massimo del 30% della SUL. Vi è comunque, in tutti i casi, anche la possibilità di incremento max del 20% della SUL, contenuto in 200 mq, senza rispetto degli standard urbanistici. Le due agevolazioni parrebbero cumulabili.

Demolizioni e ricostruzioni. Stessi criteri previsti per gli incrementi volumetrici.

Fonte: Confappi

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