Per avere diritto all’ agevolazione fiscale è indispensabile ottenere gli assensi comunali, se sono necessari. Per gli interventi di manutenzione ordinaria, ad esempio, non esiste alcuna necessità di chiederli e di esibirli in caso di verifiche (punti 3.5 e 6 della circolare Entrate n. 57/1998).
Occorre fare dei distinguo. In caso di opere di recupero in singole unità immobiliari o in caso di condomini (o di villette singole, ad essi assimilate), sono agevolate le spese per le opere di manutenzione ordinaria, che non necessitano di Dia. Invece, in caso di singoli appartamenti, le spese non sono detraibili ai sensi del 36%. Con alcune eccezioni però. Restano infatti detraibili spese di manutenzione ordinaria a otto diversi scopi: risparmio energetico, lotta all’ inquinamento acustico, eliminazione di barriere architettoniche, adeguamento degli impianti a norme di sicurezza, cablatura degli edifici, domotica a favore dei disabili, misure antifurto e contro gli infortuni domestici.
Ad esempio godono del bonus fiscale l’ installazione di una porta blindata o di una cassaforte a muro, la sostituzione di una vecchia caldaia con una ad alta efficienza energetica, l’ installazione di doppi vetri o di coibentazioni, la creazione di uno scivolo al posto di un gradino per la mobilità di una carrozzella, l’ installazione di fibre ottiche o di un interruttore: tutte opere che appunto i comuni classificano come manutenzione ordinaria.
Se un’ opera è diversa da quelle sopra elencate è classificata come di manutenzione ordinaria sia dalle norme nazionali che da quelle del singolo comune: per esempio, la ripittura delle pareti interne di una stanza o la sostituzione delle piastrelle del pavimento. Tali lavori non hanno diritto all’agevolazione, se sono gli unici eseguiti in un singolo appartamento condominiale. Se invece sono fatti insieme ad altri di manutenzione straordinaria, tutto l’ intervento diviene di manutenzione straordinaria, ha diritto alla detrazione per l’ intero suo costo ed è soggetto a Dia.
I casi veramente dubbi sono due:
1) Un’ opera è considerata di manutenzione straordinaria dalle leggi nazionali, ma non da quelle locali;
2) Un’ opera è considerata di manutenzione straordinaria sia dalle norme locali che da quelle nazionali, ma non necessita di Dia (Dichiarazione di inizio attività).
Ad esempio, nel primo caso, lo spostamento di una parete interna all’ appartamento o la sostituzione di sanitari comprensivi di scarichi sono, ai sensi del Dpr n. 380 / 2001, manutenzione straordinaria. Gli uffici tecnici di molti comuni invece, si rifiutano di ricevere le Dia che riguardano tali opere, o perché i loro regolamenti edilizi le hanno derubricate a manutenzione ordinaria, oppure perché non accettarle è divenuta una prassi, per evitare l’ eccesso di burocrazia. E così questa semplificazione rischia di trasformarsi in una perdita di benefici fiscali.
Quale classificazione vale? Quella nazionale o quella locale?
Chiarimenti delle Entrate non ci sono a proposito. Benché la detrazione del 36% sia decisa a livello nazionale, ci pare che si sia costretti a fare riferimento alle norme comunali, che sono le uniche ad aver valore obbligatorio. Pertanto, in caso di opere classificate dal comune come in ordinaria, uno stratagemma legittimo potrebbe essere abbinare ad esse un lavoro di scarso costo in straordinaria, per poter fare senza problemi la Dia.
Per le opere straordinarie che non necessitano però di Dia, la Risoluzione delle Entrate 12 / 11 / 2007 n. 32 ha stabilito che, se non è richiesto nessun assenso, è consigliabile (anche se non necessario) redigere una dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorietà, accompagnata da fotocopia del documento di identità, in cui si afferma che l’ opera è comunque di manutenzione straordinaria.