È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2009 l’ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009 con la quale vengono definiti, in attuazione dell’ art. 2, commi 10 e 11, del Decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, i criteri e le modalità per la locazione temporanea di alloggi a favore dei nuclei familiari le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili in conseguenza del sisma.
In particolare, il provvedimento dispone che il Commissario delegato provveda, anche per il tramite dei Sindaci, al reperimento di alloggi ad uso abitativo non utilizzati che siano arredati e dotati di impianto di riscaldamento.
La relativa assegnazione a favore dei beneficiari avverrà da parte dei Sindaci secondo criteri di priorità che tengano conto dei seguenti requisiti: vicinanza dell’ immobile al comune di residenza del beneficiario, numero dei componenti del nucleo familiare, presenza di persone disabili o portatori di handicap, di anziani e di minori di età. È prevista una durata temporale della locazione di 6 mesi, rinnovabile di ulteriori 6 mesi per un massimo di 18 mesi complessivi.
La sopravvenuta dichiarazione di agibilità dell’ abitazione principale dell’ assegnatario ovvero la ricostruzione della stessa determinerà la cessazione del diritto al godimento dell’ immobile locato decorsi 30 giorni dalla relativa revoca di assegnazione.
Il canone di locazione sarà commisurato in relazione alle diverse tipologie immobiliari (fino a 800 euro per un quadrilocale di circa 80 mq) e sarà corrisposto dai comuni, mentre a carico dell’ assegnatario resteranno gli oneri condominiali, quelli relativi alla manutenzione ordinaria e quelli derivanti dal consumo di utenze domestiche (acqua, gas ecc.) nonché la tassa per lo smaltimento dei rifiuti.