Le agevolazioni non vengono riconosciute se l’ assegnatario vi ha costruito un fabbricato prima di stipulare l’ atto di trasferimento del terreno. Vediamone i motivi. L’ Ance spiega che l’ imposta di Registro in misura fissa e l’ esenzione dalle imposte Ipotecarie e Catastali si applicano esclusivamente nelle ipotesi previste dall’ art.32, comma 2, del D.P.R. 601 / 1973.
Queste agevolazioni non vengono riconosciute nel caso in cui l’ assegnatario di un’ area, compresa in un piano comunale per insediamenti produttivi, vi abbia costruito un opificio, a proprie spese, prima della stipula dell’ atto di trasferimento del terreno da parte del Comune, poiché, in tal caso, si presume che la cessione abbia ad oggetto sia l’ area che il fabbricato.
Questi i chiarimenti della R.M. n.72 / E del 23 marzo 2009, con la quale l’ Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito all’ applicabilità del regime fiscale agevolato, ai fini delle imposte indirette, riconosciuto per i trasferimenti di aree comprese nei piani comunali di insediamenti produttivi.
L’ Ance spiega che l’ art.32, comma 2, del D.P.R. 601 / 1973 stabilisce che gli atti di trasferimento, tra l’ altro, della proprietà delle aree comprese nei piani di insediamenti produttivi sono soggetti all’ imposta di Registro in misura fissa, pari a 168 euro, e sono esenti dalle imposte Ipotecarie e Catastali.
Nell’ esaminare il caso di specie, l’ Agenzia delle Entrate ha richiamato l’ art.24 del D.P.R. 131 / 1986, in materia di imposta di Registro, che stabilisce una presunzione secondo la quale, nelle compravendite immobiliari, le accessioni si considerano trasferite all’ acquirente insieme all’ immobile su cui insistono, a meno che queste siano state espressamente escluse dall’ oggetto della vendita.