La Giunta regionale del Veneto ha approvato il disegno di legge dal titolo “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per promuovere le tecniche di bioedilizia e l’ utilizzo di fonti di energia alternativa e rinnovabile”. Il testo del disegno di legge consente, in particolare, l’ ampliamento del 20% della volumetria (se ad uso residenziale) e della superficie coperta (se ad uso diverso) degli immobili ultimati entro il 31 dicembre 2008.
Per tali interventi il contributo di costruzione, ove dovuto, sarà commisurato al solo ampliamento ridotto del 20% o del 60% qualora vengano eseguiti su edifici o unità immobiliari destinati a prima abitazione. L’ ampliamento del 20% potrà essere realizzato anche su edifici composti da più unità immobiliari ma in questo caso bisognerà rispettare le norme previste per il condominio.
Consentita, inoltre, la demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente al 1989, anche su area diversa, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, con aumenti del 30% del volume (per gli edifici residenziali) e della superficie coperta (per quelli adibiti ad uso diverso) fino ad aumenti del 35% nel caso vengano rispettate le tecniche costruttive della bioedilizia o l’ utilizzo di fonti di energia rinnovabile.
Anche per questi interventi è previsto il versamento del contributo di costruzione determinato in ragione dell’ 80% per la parte eseguita in ampliamento e del 20% per la parte ricostruita, ridotto del 50% in caso di edificio o unità destinati a prima abitazione. Le istanze relative ai suddetti interventi (ampliamenti o demolizione e ricostruzione) dovranno essere presentate entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Nella determinazione complessiva della cubatura non concorreranno le pensiline e le tettoie realizzate su abitazioni già esistenti all’ entrata in vigore della legge e destinate all’ installazione di impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 6 kW. Tali strutture potranno essere realizzate anche in zona agricola e saranno sottoposte a DIA.
Alcuni limiti:
– gli ampliamenti e le ricostruzioni non potranno riguardare gli immobili abusivi soggetti all’ obbligo di demolizione né quelli costruiti su area demaniale o vincolata ad uso pubblico;
– i comuni entro 60 giorni dall’ entrata in vigore della legge possono escludere l’ autorizzazione dei suddetti interventi in relazione a specifici immobili o zone del territorio, sulla base di valutazioni a carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale, e inoltre porre limiti differenziati in relazione alle caratteristiche delle singole zone e del diverso grado di saturazione edilizia;
– la legge non può trovare applicazione su edifici a destinazione commerciale al fine di derogare alle disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali.
cassandra 24 Marzo 2009 il 15:32
Anche il comune di torino ha avanzato una proposta per sollecitare iniziative di edilizia ecosostenibile: sembra infatti stia valutando la proposta di consentire ai proprietari di sopraelevare il sottotetto della propria abitazione di un metro (attualmente l’intervento consentito è di 40 cm) per renderlo abitabile, a patto che realizzino al contempo interventi di recupero tali da abbattere il consumo annuale di energia dell’intero stabile/casa. Qui pro quo: se realizzi interventi come isolamento termico delle pareti disperdenti verso l’esterno con materiale isolante oppure sostituzione dei vetri con vetrocamera, ti permetto di alzare il sottotetto non solo di 40 cm, bensì di un metro. Sono però escluse a priori le case costruite dopo il 1998 (il che non sembrerebbe un grosso problema, visto che il 90% delle abitazioni torinesi è stato costruito prima di tale data) e quelle di interesse storico/artistico