È stato approvato il 6 marzo, dal Consiglio dei Ministri, il Dpr che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e la preparazione dell’ acqua calda per usi igienici sanitari, in attuazione delle lettere a) e b) dell’ articolo 4 comma 1 del Dlgs 192 / 2005. Con questo provvedimento diventano concrete le possibilità di risparmio per tutti coloro che sostituiscono o installano un nuovo impianto termico o realizzano l’ isolamento termico del proprio edificio. Positivo anche l’ effetto sui prodotti ad alta tecnologia di tutte le imprese italiane del comparto delle costruzioni. Si potenzia, in tal modo, l’ efficacia degli incentivi fiscali che, già nel primo anno di operatività, hanno registrato oltre 100.000 interventi, e sono quasi raddoppiati nel corso del 2008.
“Dopo un vuoto legislativo di alcuni anni, stiamo completando – ha dichiarato il ministro dello sviluppo economico, Claudio Scajola – l’ iter iniziato nel 2005, quando abbiamo recepito la direttiva europea 2002 / 91 / CE, sul rendimento energetico in edilizia. Presto porteremo in Consiglio dei ministri gli altri provvedimenti del “pacchetto”, che riguardano le linee guida per la certificazione energetica degli edifici ed i requisiti dei soggetti chiamati a effettuare la certificazione energetica degli edifici”. Quello approvato il 6 marzo è infatti uno dei tre decreti attuativi che il Governo avrebbe dovuto emanare entro il 6 febbraio 2006, per completare l’ attuazione dei Dlgs 192 / 2005 e 311 / 2006.
Le norme attuative, infatti, sono costituite da tre decreti: un DPR in attuazione delle lettere a), b) e uno in attuazione della lettera c) dell’ articolo 4 comma 1, del Dlgs. 192 / 2005, e un Decreto interministeriale (Sviluppo – Ambiente – Infrastrutture), in attuazione dell’ articolo 6, comma 9 e dell’ articolo 5, comma 1 del Dlgs. 192/2005. Il DPR attuativo della lettera c) definisce i criteri di riconoscimento per assicurare la qualificazione e l’ indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica, mentre il Decreto interministeriale definisce le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici e contiene, in allegato, le Linee guida nazionali. Le disposizioni danno attuazione alle norme di recepimento della direttiva comunitaria in materia di efficienza energetica, consentendone l’ applicazione immediata.