Più lontana in Italia l’ efficienza energetica in edilizia, in controtendenza rispetto all’ Unione Europea. L’ articolo 29, comma 1- octies, del disegno di legge di conversione del DL n. 207 del 30 dicembre 2008 Milleproroghe, differisce al 1° gennaio 2010 la scadenza del 1° gennaio 2009 entro la quale i regolamenti edilizi comunali avrebbero dovuto vincolare il rilascio del permesso di costruire, per gli edifici di nuova costruzione, all’ installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Il termine del 1° gennaio 2009 – spiega la relazione del Servizio Studi della Camera – è previsto dall’ art. 4, comma 1-bis del DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia), come sostituito dal comma 289 dell’ art. 1, della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008), che prevede che, per gli edifici di nuova costruzione, il permesso di costruire venga rilasciato a condizione che siano installati impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in modo da garantire una produzione energetica di almeno 1 kW per ciascuna unità abitativa e di almeno 5 kW per i fabbricati industriali di superficie non inferiore a 100 mq.
Il testo previgente del comma 1-bis dell’art. 4 del DPR 380/2001 faceva riferimento ai soli pannelli fotovoltaici e richiedeva una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per unità abitativa. La Finanziaria 2008 ha, quindi, incrementato la potenza minima degli impianti e ha esteso l’obbligo di installazione (con una potenza maggiore) anche ai fabbricati industriali. Inoltre, il nuovo comma 1-bis non riguarda più solo gli impianti fotovoltaici, ma si riferisce più genericamente ad impianti a fonte rinnovabile.
L’ Italia non sembra essere sulla stessa lunghezza d’ onda della Ue in tema di rendimento energetico in edilizia, dal momento che dall’ ottobre 2006 è in corso un contenzioso per la presunta non corretta attuazione della direttiva 2002/91/CE. La Commissione ritiene, infatti, che il Dlgs 192/2005, di attuazione della direttiva 2002/91/CE, costituisca un semplice quadro generale di riferimento che avrebbe dovuto essere completato da successivi decreti, linee guida e relazioni da approvare, rispettivamente, entro 120 e 180 giorni, dalla sua entrata in vigore. Non avendo ricevuto alcuna comunicazione inerente tali misure di attuazione, né disponendo di altri elementi d’ informazione, la Commissione ha concluso che l’ Italia non ha adempiuto all’ obbligo di attuare la direttiva.
E una nuova procedura di infrazione potrebbe essere aperta, a carico dell’ Italia, per la cancellazione – prevista dalla legge 133 / 2008 – dell’ obbligo di allegare l’ attestato di certificazione energetica all’ atto di compravendita di interi immobili o di singole unità immobiliari, e dell’ obbligo, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l’ attestato di certificazione energetica. Dall’ entrata in vigore della legge 133 / 2008 è venuto meno l’ obbligo di allegare l’ attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita, ma non l’ obbligo di redigerlo, previsto dall’ art. 6 del Dlgs 192 / 2005.