CONTO ENERGIA: quali impianti possono goderne

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Nuovo sistema di agevolazioni. Varate tariffe incentivanti la vendita di energia da fonti rinnovabili grazie al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato il 2 gennaio sulla Gazzetta ufficiale. Differenziate le agevolazioni secondo il tipo della fonte rinnovabile. Le nuove norme per la prima volta applicano la differenziazione fra le fonti rinnovabili, trattate allo stesso modo fino a ieri. Per gli impianti eolici tradizionali e per quelli idroelettrici non cambia nulla. Viene privilegiata la produzione di energia elettrica da impianti eolici offshore, da rifiuti biodegradabili e da biomasse / biogas agricoli e da moto ondoso. Penalizzata la produzione di energia geotermica e quelli di gas di discarica e di biogas non provenienti dalla produzione agricola.
Il diritto agli incentivi viene esteso ai certificati verdi: per quelli entrati in esercizio dal 2008 è di 15 anni per l’ energia elettrica incentivata prodotta da fonti rinnovabili, resta di 12 anni per quelli entrati in esercizio fino al 2007 e di otto anni per gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento e impianti alimentati da rifiuti non biodegradabili. In alcuni casi è prevista la proroga di altri quattro anni.

TEMPI E CONDIZIONI
E inoltre, la delibera dell’ Autorità per l’ energia elettrica e il gas n. 1, datata 8 gennaio 2009, stabilisce tempi e condizioni per l’ erogazione delle tariffe fisse e modalità per lo scambio sul posto.
Gli incentivi del decreto non sono cumulabili. Non possono cioè essere integrati con qualsiasi altra forma di beneficio fiscale di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata. Ad eccezione degli impianti alimentati da biomasse di filiera, i certificati verdi e la tariffa omnicomprensiva sono cumulabili con altre forme di incentivazione, a condizione che l’importo non superi il 40 per cento del costo dell’ investimento.

COSA SONO LE TARIFFE OMNICOMPRENSIVE
Una delle novità più significative: il varo di tali tariffe omnicomprensive, che si potranno ottenere in alternativa ai certificati verdi, ha l’ obiettivo di incentivare la vendita di energia non inquinante da parte dei produttori. Gli impianti con potenza inferiore o uguale a 1 MW (200 kW per l’ eolico) si vedranno conoscere tariffe fisse per ogni kWh prodotto.
Esse sono differenziate in rapporto al tipo di fonte rinnovabile: per l’ eolico sono pari a 0,3 euro; per il geotermico 0,2; per il moto ondoso e maremotrice 0,34; per l’ idraulico 0,22; per i biogas 0,18; per le biomasse da fonte agricola, di allevamento o forestale a filiera corta 0,3; per le altre biomasse e i rifiuti 0,22.

I TEMPI
Le domande vanno presentate al GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) entro tre anni dall’ entrata in esercizio dell’ impianto. Se l’ ente non risponde entro 90 giorni, scatta il meccanismo del silenzio – assenso. Per gli impianti di nuova installazione, l’ inizio dei lavori deve essere comunicato al GSE entro 18 mesi dalla domanda e l’ entrata in esercizio entro tre anni.

(a cura di A.C.)

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