Ricorso di Assoedilizia al TAR Lombardia per l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Milano istitutiva delle microzone.
Il Consiglio Direttivo di Assoedilizia, riunitosi ieri, ha deliberato di presentare ricorso al Garante del contribuente , in base alla legge 212 del 2000 perche’ lo stesso imponga, alla Agenzia del territorio ed al Comune di Milano, l’annullamento ,in autotutela, del PROCEDIMENTO di revisione catastale ai sensi del comma 335 art 1 della legge 311/2004, nonche’ dell’atto PRESUPPOSTO ( delibera del Consiglio Comunale di Milano in data 21/6/1999 istitutiva delle microzone).
E conseguentemente l’annullamento di tutti gli ATTI di ACCERTAMENTO notificati a seguito dell’espletamento del procedimento stesso. Assoedilizia proporra’ ricorso al TAR per impugnare la deliberazione del Consiglio Comunale di Milano in data 21/6/1999. Motivazioni e vizi denunciati nel corso della riunione di Consiglio allargato, in data 13 gennaio scorso.
1- La revisione ai sensi del comma 335 dell’art. 1 della legge 311 del 2004 è una revisione generale dei classamenti di tutti gli immobili ( ancorche’ non siano intervenute variazioni catastali) limitata ad alcune zone della citta’( per cio’ solo denominata parziale).
In quanto tale, i relativi criteri avrebbero dovuto esser determinati dalle Commissioni Censuarie.
Cio’ in quanto la natura di revisione generale non dipende, ne’dalla quantita’ degli immobili, ne’ dall’estensione del procedimento a tutti gli immobili compresi nel territorio comunale; bensi’ dipende dalle modalita’ della operazione di revisione: e, nel caso di specie, queste modalita’ sono proprie di una revisione generale, perche’ riguardano la generalita’ degli immobili, indipendentemente da intervenute o riscontrate variazioni.
2-Illegittimita’ costituzionale della norma del comma 335.
Determinando incrementi di valori catastali essa ha effetti, non solo sul prelievo locale, ma anche su quello erariale. Orbene, poiche’ il ricorso a questo procedimento( comma 335) è facoltativo per i Comuni, le decisioni dei singoli comuni incideranno sul bilancio statale, in modo diverso a seconda delle differenti decisioni: ed, a livello nazionale, i contribuenti interessati dalle revisioni pagheranno anche per gli altri.
Si produrranno forti sperequazioni tra i diversi contribuenti, a seconda della decisione del singolo comune di ricorrere o non ricorrere a questo procedimento; ed ancora, nel caso che il Comune non possa ricorrervi perche’ esiste una sola microzona; ovvero, per ultimo( nel caso di adozione di tal procedimento) fra gli immobili compresi e quelli non compresi nelle microzone interessate dalla revisione.
Peraltro la norma del comma 335 non determina puntualmete il proprio ambito di applicabilita’, ma rimanda ad un successivo atto amministrativo ( sara’ nella specie la determinazione direttoriale 16/2/2005)
Il compito di stabilire il c.d. rapporto di soglia, dal quale dipende l’efficacia della legge stessa.
– Gli accertamenti conseguenti alle revisioni ex 335 sono atti amministrativi complessi.
Il procedimento consta di due fasi , la seconda delle quali si divide in due segmenti : mentre gli stessi avrebbero dovuto esser tre. Ciascuno di tali fasi e segmenti presenta vizi.
3-Prima fase: l’attuazione del DPR 138/98.
Una vera e propria pianificazione del territorio, che è stata compiuta a tavolino senza il coinvolgimento degli interessati.
Nessun avviso di inizio procedimento, nessuna possibilita di conoscere l’attivita’ amministrativa in fieri, nessuna possibilita’ di osservazioni e di deduzioni per i contribuenti.
La deliberazione del Consiglio Comunale di individuazione delle microzone risente di vizi procedurali e vizi sostanziali.
-violazione della legge 241 del 1990
-violazione dei criteri di legge DPR 138/98, dal che deriva una assoluta arbitrarieta’ nelle scelte comunali.. “Omogeneita” delle zone non rispettata.
Travisamenti di fatto nel giudizio sulle perimetrazioni e sulla qualita’ degli immobili.
– Seconda fase: attuazione dell’art 1 comma 335 della legge 311/2004
4- primo segmento: arbitrarieta’ della fissazione, da parte della Determinazione Direttoriale (del 16/2/2005) del c.d. “rapporto di soglia” nella misura del 35 % di scostamento .
Un dato assolutamente cervellotico ed avulso da qualsiasi logica. Oltretutto la scelta è priva di qualsiasi motivazione .
5- secondo segmento, totalmente mancante: la scelta da parte del Comune di richiedere alla Agenzia del Territorio la revisione zonale ai sensi del comma 335, a seguito della presa d’atto della presenza di microzone con rapporto di scostamento superiore alla “soglia”.
-non è stato notificato avviso di inizio del procedimento (legge 241/90) agli interessati, ne’ sono state raccolte osservazioni.; ma soprattutto non si è permesso che gli interessati fossero informati dell’apertura del procedimento che li riguardava.
-E’ mancato un atto decisionale, adeguatamente motivato da parte del Comune di Milano.
Si trattava di esercitare una facolta’ discrezionale e non di esprimersi con un atto tecnico.
La lettera 14 ottobre 2005 da parte dei due funzionari della ripartizione Territorio del Comune di Milano, invece di una deliberazione del Consiglio o della Giunta,viola i principi generali del Diritto Amministrativo, nonche’ lo Statuto del Comune di Milano.
-6 terzo segmento:
trattandosi di una revisione catastale generale riguardante tutti gli immobili (sia pure limitata ad alcune zone della citta’) la stessa si sarebbe dovuta attuare attraverso l’intervento delle Commissioni Censuarie;
-È mancato anche qui ogni avviso di inizio dl procedimento.
– Le operazioni di accertamento, con i conseguenti classamenti, sono state svolte a tavolino, prescindendo dalla verifica delle siruazioni e delle condizioni degli immobili ( operazione di controllo prevista anche dalla deliberazione del Consiglio comunale di Milano in data 21/6/99) : l’esito è consistito in una trasposizione in avanti di tipo seriale di tutti i classamenti , per cio’ che concerne le categorie e le classi.
Nessuna logica e nessuna motivazione al proposito.
Peraltro, l’Agenzia del territorio non dispone di alcun criterio per definire le caratteristiche delle diverse classi : dal che deriva l’apoditticita’ e dunque l’arbitrarieta’ di qualsiasi attribuzione di classe, in variante della precedente.