Imposte senza sconti per il contratto preliminare di vendita. L’atto, infatti, non comportando il passaggio del bene, non può beneficiare delle agevolazioni previste in caso di trasferimento di terreni agricoli a persone che si impegnano a costruire un compendio unico e a coltivarlo per almeno un decennio. Questo, in sintesi, è il chiarimento che fornisce l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 407/E del 30 ottobre, in risposta al quesito formulato da un imprenditore agricolo professionale che si propone di acquistare un fondo confinante per costruire un’unica struttura lavorativa. L’istante, nel porre il quesito all’Amministrazione finanziaria, fa presente di aver stipulato un compromesso, garantito da caparra confirmatoria per un importo di 50mila euro, e ritiene che, in sede di registrazione del preliminare, vada applicata l’esenzione dall’imposta di registro prevista dall’articolo 5-bis del Dlgs 228/2001 (“Conservazione dell’integrità aziendale”).

In merito, l’Agenzia precisa che la norma citata fa riferimento all’articolo 5-bis, comma 1, della legge 97/1994, il quale stabilisce che “Nei territori delle comunità montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costruire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento è esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo…”. L’agevolazione, pertanto, si applica agli atti di trasferimento a qualsiasi titolo effettuati in tale ambito. Tra questi atti, però, non rientra il preliminare di vendita perché esso non prevede passaggio del bene, ma determina solo l’obbligo tra le parti di una successiva stipula di contratto definitivo.
Per quanto riguarda il Registro, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 5 del Tur (Dpr 131/1986) e dell’articolo 10 della tariffa, parte prima, dello stesso Testo unico: i contratti preliminari sono soggetti a registrazione entro 20 giorni dalla data della stipula con pagamento dell’imposta in misura fissa, pari a 168 euro. Inoltre, per la somma versata a titolo di caparra confirmatoria è dovuta l’imposta proporzionale dello 0,50 per cento.

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