Le agevolazioni spettanti per l`acquisto della prima casa nell`ipotesi di trasferimento del solo diritto della nuda proprieta` competono sino dalla decorrenza della legge istitutiva dell`agevolazione. Con una doppia pronuncia, prima la Cassazione (sentenza n. 2071/2008) e poi la commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 15/36/08 del 19 marzo 2008, hanno stabilito che le agevolazioni previste per la prima casa competono anche in caso di acquisto della sola nuda proprieta`. «Le agevolazioni per l`acquisto della nuda proprieta`», osservano i giudici tributari, «competono senza che sia determinante il periodo in cui e` stato registrato l`atto di compravendita» e questo, proseguono, «perche` il principio della legge 548/1995 che ha esteso i benefici per l`acquisto della prima casa in favore dell`acquirente della sola nuda proprieta` e` applicabile retroattivamente». «Perche`», prosegue il collegio, «la legge n. 548/1995 pur essendo innovativa nella parte che prevede queste nuove condizioni, ha portata interpretativa della disciplina anteriore». Infatti, il legislatore, nell`elencare gli atti di trasferimento di case non di lusso, include gli atti traslativi della nuda proprieta` (in presenza degli altri requisiti) tra quelli a cui e` destinato il trattamento agevolato, e questo a condizione che l`acquirente, dopo la consolidazione dell`usufrutto con la nuda proprieta`, destini effettivamente l`appartamento acquistato a propria abitazione.

Rimane utile ricordare i requisiti che devono essere posseduti da quanti acquistino una prima casa: a) che l`immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l`acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall`acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l`acquirente svolge la propria attivita`. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove e` ubicato l`immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall`acquirente nell`atto di acquisto; b) che nell`atto di acquisto l`acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui e`situato l’immobile da acquistare; c) che nell`atto di acquisto l`acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprieta`, usufrutto, uso, su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento degli immobili acquistati con i benefici prima dei cinque anni dall`acquisto, sono dovute le imposte nella misura ordinaria, nonche` una soprattassa del 30% di queste imposte.

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