Ciò che conta è la chiara relazione tra somme versate, fatture emesse e lavori eseguiti. Non ha importanza il fatto che l’importo dovuto da un condominio alla ditta esecutrice del restyling della facciata di un immobile sia stato corrisposto soltanto dopo una controversia in tribunale. Anche se i dati indicati nel bonifico sono incompleti, infatti, è possibile riscontrare l’effettiva relazione tra versamento, emissione della fattura ed esecuzione dei lavori. Nessun pregiudizio per l’attività di controllo delle Entrate. Questo, in estrema sintesi, il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 300/E del 15 luglio. La questione viene posta all’attenzione degli esperti del fisco dall’amministratore di un edificio di proprietà di più condomini, che, non soddisfatti dei lavori eseguiti dall’impresa incaricata del rifacimento della facciata, avevano sospeso i relativi pagamenti. Chiamati in giudizio dal creditore, venivano però condannati e obbligati a estinguere il debito.
La perplessità riguarda, in sostanza, la correttezza degli adempimenti posti in essere allo scopo di ottenere la detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per la descritta ristrutturazione edilizia (articolo 1, legge 449/1997 e decreto interministeriale 41/1998).
In particolare, l’amministratore chiede se il beneficio vale anche per gli importi dovuti dopo la conclusione del procedimento giudiziario, per il pagamento dei quali ha provveduto tramite bonifico postale on line riportando la causale “estinzione debito secondo la sentenza del tribunale di…”, senza però indicare il codice fiscale o la partita Iva né del condominio né della ditta che ha eseguito l’intervento.
Nel ricordare la ratio delle disposizioni contenute nel Dm 41/1998, dettate per consentire un facile controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria sulla veridicità del sostenimento delle spese per le quali si chiede la detrazione, l’Agenzia pone l’attenzione non tanto sulla incompletezza degli elementi indicati sul bonifico postale (assimilabile in tutto a quello bancario), ma sulla possibilità di rilevare il nesso tra il versamento e “quei” lavori di ristrutturazione. Nel caso in esame, inequivocabile. Da queste considerazioni, l’ok alla detrazione, ma a condizione che la stessa sia calcolata unicamente sull’importo pagato all’impresa per i lavori eseguiti e non per le spese giudiziarie.
Detrazione accordata, anche se il pagamento dei lavori di ristrutturazione edilizia è disposto dal giudice
di 16 Luglio 2008Commenta