DETRAZIONI D’IMPOSTA PER GLI INQUILINI A BASSO REDDITO
La legge finanziaria per il 2008 (con decorrenza dal 2007) ha aggiunto una nuova detrazione per chi sostiene le spese dell’affitto per la casa adibita a propria abitazione principale. In particolare ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale stipulati o rinnovati a norma della legge 9 dicembre 1998, n.431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
– 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
– 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non superiore a 30.987,41 euro.

DETRAZIONE PER I GIOVANI CHE VIVONO IN AFFITTO
La legge finanziaria per il 2008 ha introdotto (con decorrenza dal 2007) una detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.431, per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, a condizione che
la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati. La detrazione è pari a 991,60 euro e spetta per i primi tre anni, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71.

DETRAZIONE D’IMPOSTA PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONVENZIONATO
Una detrazione d’imposta spetta ai contribuenti intestatari di contratti di locazione stipulati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta’ edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali ai sensi della legge del 9 dicembre 1998 n. 431). In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).
La detrazione d’imposta è di:
– 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
– 247,90 euro se il reddito complessivo e’ superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro.

Se il reddito complessivo è superiore a quest’ultimo importo non spetta alcuna detrazione.

DETRAZIONE PER TRASFERIMENTO PER MOTIVI DI LAVORO
A favore dei lavoratori dipendenti che abbiano stipulato un contratto di locazione, è prevista una detrazione, nella misura di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro; nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro, alle seguenti condizioni:
a. abbiano trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo;
b. il nuovo comune si trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione;
c. la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione;
d. la detrazione può essere fruita nei primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2005 può essere operata la detrazione in relazione ai periodi d’imposta 2005, 2006 e 2007.
Questa detrazione non spetta per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es.: borse di studio).

ATTENZIONE
La legge finanziaria per il 2008 ha stabilito che la fruizione delle diverse detrazioni per gli inquilini devono essere ragguagliate al periodo dell’anno in cui ricorrono le condizioni richieste e non possono essere cumulate.

CONTRATTI DI LOCAZIONE PER STUDENTI UNIVERSITARI
Un altro contratto di locazione che gode di un’agevolazione fiscale è quello stipulato dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza. Dal 1º gennaio 2007 questi contratti sono detraibili nella percentuale del 19%, calcolabile su un importo non superiore a 2.633 euro.
Gli immobili oggetto di locazione devono essere situati nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi. Essi inoltre devono essere distanti almeno 100 Km dal comune di residenza e comunque devono trovarsi in una diversa provincia. I contratti di locazione devono essere stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.431. La legge finanziaria 2008 ha esteso la detrazione anche ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonchè agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

Agenzia delle entrate

Commenti (1)

  1. Ho 24 anni e per motivi di studio ho la residenza e una casa in affitto a 5oo Km dai miei genitori….oltre ad essere una studentessa, lavoro e quest’anno no posso usufruire della detrazione di € 991 perchè il mio reddito supera di 10€ il reddito limite….FORTUNATA VERO?

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