La normativa finalizzata alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio che per gli edifici in condominio è affidata alla tutela dell’amministratore di condominio (Direttiva 2002/91/CE del 16/12/2002, D.Lgs. attuativo 19/8/2005, n. 192 e D.Lgs integrativo 29/12/2006, n. 311) individua un ruolo sociale delicato ed impegnativo con attribuzioni intese al conseguimento di interessi di natura pubblicistica che richiedono un’opera di formazione ed informazione culturale a beneficio generale del Paese e dell’intero pianeta. L’amministratore di condominio diventa, pertanto, un interlocutore privilegiato per l’effettivo contenimento energetico negli edifici, in quanto è il soggetto che, mediante le operazioni preparatorie (informazione) ed esecutive (proposte di delibere assembleari), indispensabili per la realizzazione degli obiettivi comunitari, rappresenta il naturale intermediario di tale politica evitando responsabilità che possono incidere sulla stessa commerciabilità delle unità immobiliari gestite.
Considerato che, a decorrere dal primo luglio 2009 l’indicazione delle caratteristiche energetiche sarà obbligatoria per consentire il valido trasferimento a titolo oneroso e la locazione di tutte le unità immobiliari (acquirente e conduttore potranno far valere la nullità dei rispettivi contratti in assenza di tale documentazione), l’amministratore, pertanto, ha il dovere professionale di informare adeguatamente i partecipanti al condominio in merito alla situazione energetica delle parti comuni con proposte che consentano l’adozione di nuove tecnologie, da formulare in sede assembleare, curandone una opportuna registrazione a verbale in caso di un possibile rinvio decisionale, evidenziando i vantaggi ed i pregiudizi connessi all’osservanza o meno delle prescrizioni, ai fini della conservazione del valore economico delle rispettive unità immobiliari.
Risparmio energetico e sicurezza impianti: interlocutore privilegiato l’amministratore di condominio
di 6 Maggio 2008Commenta