L’Agenzia delle Entrate semplifica gli adempimenti da sbrigare per mettersi in regola: basta versare la sanzione minima di 129 euro entro il 4 di ottobre.
La sanzione va pagata con il modello F24 “Elementi identificativi” compilato in ogni sua parte, senza dover presentare all’Agenzia la copia del versamento e la dichiarazione di cessazione attività. Così chiarisce l’Agenzia con la risoluzione 93/E del 21 settembre. I contribuenti non devono consegnare al Fisco la copia del pagamento perché i dati dei versamenti effettuati con l’F24 dedicato “entrano” direttamente nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria. Infatti la chiusura della partita Iva è effettuata dal Fisco in base ai dati ricavati dall’F24 dedicato e confrontati con quelli contenuti nel sistema informativo, impostando la data di cessazione dell’attività al 31 dicembre dell’anno indicato nel modello di pagamento.
Non è necessario presentare la dichiarazione di cessazione attività, con il modello AA7 (previsto per i soggetti diversi dalle persone fisiche) o il modello AA9 (previsto per le imprese individuali e lavoratori autonomi), perché il versamento effettuato correttamente sostituisce la presentazione della dichiarazione.
Titolari di partite Iva inattive sono i cittadini che, pur avendo una partita Iva, non presentano la relativa dichiarazione da almeno tre anni oppure non svolgono alcuna attività. Anche se obbligati, non hanno comunicato la cessazione della propria attività entro i 30 giorni prescritti dal Dpr sull’Iva: avevano novanta giorni di tempo per regolarizzare la loro posizione, pagando una “mini” sanzione di 129 euro. Poiché il decreto legge 98/2011 è entrato in vigore dal 6 luglio, l’ultimo giorno utile è quindi il 4 ottobre prossimo.
Nel compilare la delega di pagamento, nella sezione “Contribuente” devono essere riportati i dati anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il versamento, mentre nella sezione “Erario ed altro” occorre indicare:
– la lettera “R” nel campo “tipo”
– il numero della partita Iva da chiudere nel campo “elementi identificativi”
– il codice tributo 8110 nel campo “codice”
– l’anno di cessazione dell’attività nel campo “anno di riferimento”.
Il modello F24 “Elementi identificativi” deve essere compilato correttamente in ogni sua parte. Inoltre, il documento di prassi specifica che per fruire dell’agevolazione è necessario che il contribuente non abbia esercitato attività d’impresa o di arte e professione e che non abbia effettuato alcuna operazione nei periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività, da indicare nel modello di pagamento.
Se esistono le condizioni richieste per usufruire di questa agevolazione, versando la sanzione si sanano anche le irregolarità legate alla mancata presentazione delle dichiarazioni Iva e delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi d’impresa e lavoro autonomo, con importi pari a zero, in relazione ai periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività che risulta dal modello F24.
Se i contribuenti che hanno chiuso l’attività, senza presentare la dichiarazione di cessazione, ora non si mettono in regola con il versamento della sanzione minima, l’Agenzia può procedere alla chiusura d’ufficio della partita Iva con una sanzione che può arrivare fino a 2.065 euro.
Partite Iva inattive, sanzione minima
di 26 Settembre 2011Commenta