L’obiettivo del Codice è quello di disciplinare, con 69 articoli, tutti gli aspetti connessi all’attività turistica per fornire un quadro normativo adeguato non solo all’evoluzione del settore ma anche alla normativa comunitaria.
Nuove regole anche sulla multiproprietà: l’articolo 2 del D. Lgs. n. 79/2011 riscrive il Titolo IV del D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) sulla multiproprietà, per adeguarne la disciplina alla Direttiva 2008/122/CE che non contempla solo il contratto di multiproprietà ma anche altre tipologie contrattuali strettamente connesse. In sintesi:
a) contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, da intendersi come un contratto di durata superiore ad 1 anno ai sensi del quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso essenzialmente il diritto di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi;
b) contratto di rivendita, con il quale si individua un contratto ai sensi del quale un operatore assiste a titolo oneroso un consumatore nella vendita o nell’acquisto di una multiproprietà o di un prodotto per le vacanze di lungo termine;
c) contratto di scambio, ovvero un contratto in base al quale un consumatore partecipa a titolo oneroso a un sistema di scambio che gli consente l’accesso all’alloggio per il pernottamento o ad altri servizi in cambio della concessione ad altri dell’accesso temporaneo ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti dal suo contratto di multiproprietà.
Al fine di offrire una tutela rafforzata agli acquirenti di tali diritti di godimento è prevista una serie di disposizioni riguardanti gli obblighi di informazione preventiva che devono essere fornite al consumatore anche per l’esercizio dell’eventuale diritto di recesso. A tal proposito tra le modifiche si segnala il prolungamento da dieci a quattordici giorni del termine per poter esercitare il recesso senza doverne specificare il motivo e senza alcun addebito di spesa.
Viene confermato l’obbligo di fideiussione che deve essere prestata, in ogni caso, dall’operatore commerciale quando l’alloggio, oggetto del contratto di multiproprietà, sia in corso di costruzione, a garanzia dell’ultimazione dei lavori. Obbligatoria la menzione della fideiussione nel contratto, pena la nullità del contratto stesso.
In particolare si segnalano gli articoli 52 e 53 del Codice del Turismo in tema di locazioni turistiche.
La prima delle due norme riscrive il primo e terzo comma dell’articolo 27 della Legge n. 392/1978 precisando, innanzitutto, che la durata delle locazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti alle seguenti attività: industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili. In pratica la modifica ha eliminato il generico riferimento alla Legge 326/1968 che finora era stato fonte di equivoci.
La modifica al terzo comma dell’articolo 27 mira, invece, a puntualizzare che la durata minima novennale riguardante la locazione di immobili adibiti ad attività alberghiere vale anche per l’esercizio di imprese assimilate ai sensi dell’articolo 1786 del codice civile (ossia case di cura, pensioni, trattorie, stabilimenti balneari).
L’articolo 53 sottrae, invece, la disciplina normativa delle locazioni di alloggi con finalità turistica, in qualsiasi luogo ubicati, alle disposizioni della Legge n. 431/1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) rimettendole, invece, a quella codicistica (vale a dire artt. 1571 e ss. del Codice Civile).
In vigore il Codice del Turismo: nuove norme sull’attività turistica, in particolare su multiproprietà e locazioni turistiche
di 23 Giugno 2011Commenta