È entrato in vigore lo scorso 29 marzo 2011 il D.Lgs. 28 del 3 marzo 2011 che ha apportato delle novità in materia di certificazione energetica, modificando alcune previsioni del D.Lgs. 192/05.
Ai sensi del nuovo comma 2-ter dell’art. 6 del D.Lgs. 192/2005, nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici.
Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate dell’ACE (Attestato di Certificazione Energetica). La nuova norma non consente più la pattuizione di deroghe alla consegna della documentazione sull‘efficienza energetica. Le compravendite di immobili d’ora in avanti presupporranno che ogni fabbricato ne sia dotato e che l’acquirente abbia ricevuto la documentazione.
Tuttavia, secondo le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale del Notariato, il mancato inserimento della clausola non determinerà, generalmente, la nullità dei contratti.
Una novità interessante proviene da un’ulteriore disposizione introdotta dal decreto: dal 1° gennaio 2012, infatti, gli annunci commerciali di vendita o locazione di immobili dovranno contenere l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.
Fonte: Tecnoborsa
www.tecnoborsa.it