Bacheche condominiali e privacy
Nel suo Provvedimento del 9.7.’10, il Garante ha riaffermato il principio in base al quale gli avvisi pubblicati nelle bacheche condominiali non devono contenere dati personali
Nella fattispecie concreta erano stati affissi nella bacheca, accessibile anche a terzi, una prima volta la convocazione di un’assemblea straordinaria (a seguito dell’impugnazione di una delibera condominiale proposta da una condomina) contenente dati personali a questa riferiti; successivamente, copia del ricorso di impugnazione dell’assemblea stessa presentato da una condomina; infine, un prospetto recante la ripartizione delle spese bimestrali per la gestione condominiale tra tutti i condòmini interessati (nominativamente identificati), con l’unica eccezione della condomina ricorrente (al Garante), individuata con le (sole) iniziali.
La pubblicazione di tutti questi atti, pur attinenti a vicende di interesse condominiale, quali le iniziative da intraprendere a tutela del condominio, risulta essere avvenuta – secondo il Garante – in violazione, oltre che del principio di necessità (art. 3 del Codice), delle disposizioni in tema di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice). Ciò, in quanto le finalità perseguite avrebbero potuto essere ugualmente raggiunte omettendo i riferimenti all’interessata e, comunque, ricorrendo a modalità alternative.
Il Garante ha inoltre precisato che anche l’indicazione delle sole iniziali degli interessati può risultare idonea – specie se accompagnata (come nel caso in esame) da ulteriori elementi quali l’individuazione nominativa degli altri partecipanti al condominio, ovvero dalla possibilità, in astratto, di associare dette iniziali a un nominativo chiaramente individuato (ove, ad esempio, risultante dal citofono) – a rendere identificabili i soggetti coinvolti (art. 4, comma 1, lett. b) del Codice).
Corrado Sforza Fogliani
presidente Confedilizia