Registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria per la cessione di un immobile abitativo costruito con fondi dello Stato italiano durante il periodo di occupazione anglo-americana
L’atto di compravendita di un immobile, costruito durante il periodo di occupazione anglo-americana (Governo militare alleato), con fondi dello Stato italiano, nell’ambito di un programma per la realizzazione di alloggi di servizio, è soggetto, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, al regime ordinario.
L’indicazione è contenuta nella risoluzione n. 66/E del 28 febbraio 2008.
L’agenzia delle Entrate si è trovata a esaminare la fattispecie proposta con l’interpello di un contribuente che – intendendo procedere all’acquisto di un immobile a uso abitativo, di proprietà dello Stato e gestito dal Demanio – aveva chiesto di conoscere se al relativo atto di compravendita potesse essere esteso il regime agevolativo di cui all’articolo 32 del Dpr 601/1973, ossia l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali prevista anche per “…gli atti e i contratti relativi all’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della legge 22 ottobre 1971, n. 865”.
Si tenga in considerazione il fatto che gli immobili in esame fanno parte di quelli costruiti con fondi dello Stato italiano durante il periodo di occupazione anglo-americana, per la realizzazione di alloggi di servizio. Nel 1954, al termine del Governo militare alleato (Gma), tali alloggi furono assegnati al demanio dello Stato, in quanto destinati a soddisfare le esigenze del personale civile e militare, in servizio presso le Amministrazioni statali.
Nella risoluzione, si è proceduto in primis a definire la portata applicativa del regime di favore introdotto dall’articolo 32 del Dpr 601/1973, che prevede l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per tutti gli atti e i contratti relativi all’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale, di cui al titolo IV delle legge 865/1971, il cui articolo 48 statuisce che “Nel triennio 1971-1973, i programmi pubblici di edilizia residenziale, di cui al presente titolo, prevedono: la costruzione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori…”.
Al fine dell’applicazione del regime tributario agevolato, l’agenzia delle Entrate ha precisato che l’attuazione della relativa normativa necessita dell’individuazione di precisi requisiti di natura soggettiva e oggettiva.
Per quanto concerne i primi, sono “alloggi di edilizia residenziale pubblica” “…quelli acquisiti, realizzati o recuperati, ivi compresi quelli di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, a totale carico o con concorso o contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti dai contributi dei lavoratori ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonché dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale” (articolo 1, legge 560/1993).
Alle luce dell’espressa previsione normativa, sono considerati alloggi di edilizia residenziale anche:
* quelli di proprietà dell’Amministrazione di poste e telecomunicazioni
* quelli non di servizio di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa
* gli alloggi acquisiti dagli enti di sviluppo ai sensi della legge 841/1950
* gli alloggi acquisiti dal ministero del Tesoro già di proprietà di enti previdenziali disciolti.
Al riguardo, con le risoluzioni 215/2007 e 333/2007, l’Amministrazione finanziaria aveva già chiarito l’inesistenza di dubbi circa la riconducibilità tra gli “atti e i contratti di attuazione di programmi di edilizia pubblica residenziale”, rispettivamente delle cessioni di alloggi di proprietà di Poste italiane (subentrata ex lege nei rapporti giuridici facenti capo al ministero delle Poste e Telecomunicazioni) e delle cessioni di alloggi di proprietà degli Ater (ex Iacp), nei confronti degli assegnatari e dei loro familiari conviventi.
Nel tornare all’esame del caso di specie, per quanto riguarda l’individuazione del requisito oggettivo, con la risoluzione 333/2007, era stato chiarito che la vendita, nel rispetto di determinate condizioni, deve dare attuazione a un programma pubblico di edilizia residenziale.
Nell’interpretare le disposizioni di cui all’articolo 32 del Dpr 601/1973, l’Agenzia ha, infatti, richiamato i criteri generali di applicazione delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi – richiamati peraltro dalla legge delega 825/1971 – che si sostanziano nella maggiore limitazione possibile delle deroghe ai principi di generalità e di progressività della imposizione.
Nel sostenere tale tesi, le Entrate hanno rappresentato quanto affermato dalla Cassazione che, nel sottolineare il carattere fortemente innovativo di tutta la legge 865/1971, e la specifica caratterizzazione dei soggetti che ivi sono individuati per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale, ha escluso dall’applicazione del regime tributario di favore “tutti quegli altri atti e contratti, pur inerenti al settore dell’edilizia popolare ed economica in base alla pregressa legislazione, che non riguardino strettamente l’attuazione di programmi pubblici di edilizia residenziale, così come disciplinati dalla normativa del 1971” (sentenza 7062/1994).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “…le agevolazioni consistenti nell’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e nell’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, previste dall’articolo 32, secondo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 601, si applicano solo agli atti e ai contratti relativi all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale previsti al titolo 4° della legge 22 ottobre 1971, n. 865, affidati ad istituti autonomi, cooperative edilizie, società con prevalente partecipazione statale, con esclusione di qualsiasi programma, sia pure introdotto da altro ente pubblico, quale una Regione”.
E’ opportuno precisare, inoltre, che l’articolo 48 della legge 865/1971 ha circoscritto i programmi pubblici di edilizia residenziale al triennio 1971-1973, mentre l’immobile, di cui l’istanza di interpello tratta, fu costruito subito dopo la seconda guerra mondiale.
Alla luce delle considerazioni esposte, l’Agenzia afferma che l’atto di compravendita dell’immobile in esame deve essere assoggettato al regime ordinario, ai fini delle imposte di registro e ipocatastali.
Maurizio Delvecchio – Fiscooggi.it