Cumulabilità con la detrazione Irpef per il risparmio energetico

La legge finanziaria 2008 ha prorogato anche la detrazione Irpef del 55% a favore dei contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica negli edifici entro il 31 dicembre 2010

La detrazione d’imposta del 36% per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con le agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico. Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse.

Le agevolazioni sul risparmio energetico

Le detrazioni spettanti devono essere ripartite nel modo seguente:
– per le spese sostenute nel 2007, in tre quote annuali di pari importo;
– per le spese sostenute nel 2008, in minimo tre e massimo dieci quote annuali di pari importo, a scelta irrevocabile del contribuente operata all’atto della prima detrazione;
– per le spese sostenute dal 2009 in poi, in cinque rate annuali di pari importo.

I limiti d’importo sui quali calcolare la detrazione Irpef del 55% variano in funzione del tipo di intervento.

Tipo di intervento detrazione massima
– riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.000 euro (55% di 181.818,18 euro)
– involucro edifici ( pareti,pavimenti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti) 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro)
– installazione di pannelli solari 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro)
– sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (installazione di impianti dotati di caldaie) 30.000 euro (55% di 54.545,45 euro)

Condizioni per poter fruire della detrazione Irpef:

– redazione da parte di un tecnico abilitato del certificato di asseverazione che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti. Tale certificato deve essere conservato. Questo documento, se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre e infissi, e nel caso di caldaia a condensazione con potenza inferiore a 100 KW, può essere sostituito da una certificazione dei produttori;

– redazione e trasmissione all’Enea entro 90 giorni dalla fine lavori, attraverso il sito internet www.acs.enea.it, dell’attestato di certificazione energetica se le procedure sono state approvate dalle Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano o dai Comuni, oppure dell’attestato di qualificazione energetica. Dal 2008, per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per installare i pannelli solari non è più necessario questo adempimento. Tale certificazione non è più richiesta anche per gli interventi realizzati a partire dal 15 agosto 2009 riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione;

– redazione e trasmissione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet www.acs.enea.it dell’apposita scheda informativa;

– per le spese sostenute dal 2009, qualora i lavori necessari a realizzare gli interventi proseguano in più periodi d’imposta, è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese effettuate nei periodi d’imposta precedenti;

– nelle fatture deve essere indicato separatamente il costo della manodopera impiegata;

– il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, numero e data della fattura, codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto beneficiario del bonifico.

Dal 1° luglio 2010, al momento del pagamento del bonifico, le banche e le poste devono operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta dovuta dall’impresa che effettua i lavori.

Attenzione
Per informazioni più dettagliate sulle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici, si rinvia alla guida ”Le Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico” consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

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