Immobile di proprietà esclusiva e specifica destinazione condominiale
È legittima una delibera, assunta a maggioranza, che vieti ai condòmini di dare una specifica destinazione alle loro proprietà esclusive?
Secondo la giurisprudenza, la risposta è categoricamente negativa. Per la Cassazione, infatti, il divieto, a carico di un condòmino, di dare una determinata destinazione al proprio immobile, traducendosi in una limitazione delle facoltà inerenti al diritto dominicale, non può derivare da una delibera assembleare adottata a maggioranza (che pertanto è nulla), ma presuppone il consenso unanime dei partecipanti alla comunione, da manifestarsi in forma scritta.
E questo indipendentemente dalla natura contrattuale o assembleare del regolamento di condominio su cui tale delibera va ad incidere (in tal senso, cfr. ex multis, sent. n. 3848 del 27.6.’85 e sent. n. 12173 dell’14.11.’91 e, più recentemente, sent. n. 5626 del 18.4.’02). Dello stesso avviso è anche autorevole dottrina.
Precisato che divieti come quelli in parola, secondo i giudici, devono risultare da espressioni ”incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro, non suscettibile di dar luogo a incertezze” (cfr., ex multis, Cass. sent. n. 16832 del 20.7.’09), resta solo da sottolineare in argomento che la destinazione che il condòmino dà alla propria unità immobiliare – ancorché non sindacabile in sede assembleare dalla maggioranza dei condòmini – non deve ovviamente comportare pregiudizievoli invadenze alla proprietà altrui o comune (come, ad esempio, accadrebbe in caso di immissioni eccedenti la normale tollerabilità, a norma dell’art. 844 c.c.).
Tale condizione, infatti, è un principio cardine che informa tutti i rapporti condominiali e che vale, pertanto, anche per il caso che ci occupa (cfr., ex multis, la citata pronuncia della Cassazione n. 3848/’85).
Corrado Sforza Fogliani
presidente Confedilizia