Abrogazione del ruolo mediatori, il parere della Cassazione

Dopo la riforma sul Ruolo e della professione, la massima Corte fornisce gli orientamenti giurisprudenziali in materia. Anche in questo caso ”tutto cambia perché nulla cambi”
Infatti al geometra che tenta di rivendicare il diritto alla provvigione (e non a competenze professionali, per assistenza tecnica, e quant’altro) la Cassazione ribadisce che tale diritto resta agli agenti immobiliari iscritti in CCIAA

Nonostante la soppressione del ruolo, che tanti hanno demonizzato come la summa dei mali del mondo, ecco ribadire il concetto che la provvigione spetta solo a chi ha i requisiti per essere iscritto al REA o nel Registro delle Imprese ed ha dato inizio all’attività. La Corte di Cassazione con la sentenza n.16147/10 nei giorni scorsi ha preso una posizione chiara contro coloro che esercitano abusivamente la professione di agente immobiliare.

IL CASO
La pronuncia della Corte è nata dalla ”causa giudiziaria intentata contro un imprenditore edile da parte di un geometra, libero professionista, che aveva svolto un’attività mediatoria per la vendita di un complesso edilizio”. Dopo aver vinto in primo grado, il giudice di appello ha rilevato che dalla documentazione e dagli atti processuali emergeva l’esistenza di un contratto di mediazione tipica e di conseguenza il diritto alla provvigione spettava solo se si era iscritti al Ruolo presso la Camera di Commercio.

Il Geometra libero professionista, ricorrendo in Cassazione, ha fatto valere il fatto che nelle more del giudizio era intervenuto il Decreto Legislativo del 26 marzo 2010 che ha soppresso il Ruolo dei Mediatori per trasferirlo all’interno del Registro delle Imprese. Tuttavia la Cassazione ha rilevato che il provvedimento non poteva essere applicato anche ai rapporti già esauriti.

Il principio fondamentale
La Corte è però andata oltre pronunciando anche un principio fondamentale per il futuro del mercato intermediazione immobiliare. Secondo la Cassazione infatti ”il Decreto Legislativo del marzo scorso ha sì soppresso il Ruolo dei mediatori immobiliari ma non ha abrogato la legge che lo impone. Pertanto l’intermediazione immobiliare resta soggetta alla dichiarazione di inizio attività, da presentare alla Camera di Commercio competente per territorio, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti”.

Conseguenze
– Il Governo ha sì abolito il Ruolo dei mediatori immobiliari ma non ha abrogato la legge. Pertanto rimangono in vigore le prescrizioni previste per svolgere l’attività.
– In assenza di abrogazione della legge che impone l’iscrizione al Ruolo delle Camere di Commercio per chi esercita attività di intermediazione immobiliare, hanno diritto alla provvigione solo i mediatori che sono iscritti ora nel Ruolo e in futuro nel Registro Imprese o nel Rea tenuti sempre dalla Camera di Commercio”.

I requisiti richiesti.
– I requisiti sono sanciti dalla legge professionale n. 39/89.
– La Camera di Commercio ne verifica il possesso e iscrive i relativi dati nel Registro delle Imprese, se l’attività è svolta in forma di impresa, nel REA (Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative se l’attività è in forma individuale.

Fonte: Anama (Gianluca Buratelli)

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