Articolo 30 (Incentivi alle fonti energetiche rinnovabili)
L’articolo 30 al comma 1 stabilisce che i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi, escludendo quelli già autorizzati ma non ancora realizzati. Il comma 2 stabilisce che la procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi prevista dal comma 1118 della legge 296/2006 per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio debba concludersi inderogabilmente entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Il comma 3, aggiunto dalla Commissione, reca una norma di interpretazione autentica dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per precisare che l’agevolazione fiscale ivi prevista si applica anche alla fattispecie in cui la persone giuridica gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica coincida con la persona giuridica utilizzatore dell’energia. Tale persona giuridica può utilizzare in compensazione il credito.
Articolo 30-bis – (Disposizioni riguardanti il prezzo del metano e i progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica)
L’articolo aggiuntivo, introdotto nel corso dell’esame in Commissione al Senato, prevede al comma 1 che il valore medio del prezzo del metano ai fini dell’aggiornamento del prezzo evitato di combustibile sia determinato dall’autorità per l’energia elettrica e il gas.
Inoltre, al comma 2, viene disposto che il Fondo istituito ai sensi dell’articolo 11-bis del decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2001, n. 80, alimentato dai proventi delle sanzioni irrogate dall’Autorità, sia destinato a progetti a vantaggio dei consumatori.
Articolo 30-ter (Norme per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili)
L’articolo aggiuntivo, introdotto nel corso dell’esame in Commissione al Senato, prevede l’incentivazione, a partire dal 1 gennaio 2008, della produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Vengono descritti i meccanismi con cui si attua tale incentivazione, tramite la emissione di certificati verdi (per impianti di potenza superiore a 1 MW), oppure tramite l’applicazione di una tariffa fissa onnicomprensiva (variabile in base alla fonte energetica utilizzata per impianti di potenza non superiore a 1MW). E’ previsto che debba essere incrementata la quota minima di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
Viene altresì definito il valore dei certificati verdi emessi dal Gestore dei servizi elettrici a partire dal 1 gennaio 2008, e vengono previsti i meccanismi in base ai quali essi vengono determinati e collocati sul mercato, nonché il prezzo in cambio del quale essi vengono ritirati allo scadere di ogni anno, dal 2008 fino al raggiungimento dell’obiettivo minimo della copertura del 25% del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili.
Decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente dovranno stabilire le modalità con cui effettuare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione a quello che si intende introdurre con l’articolo in esame.
Gli incentivi accordati in base al nuovo regime agli impianti alimentati da fonti rinnovabili non sono cumulabili con altre forme di incentivazione azionale, regionale, locale o comunitaria.
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas invece avrà il compito di stabilire le tariffe e di trovare le risorse per coprire le spese derivanti dal ritiro dei certificati verdi. Agli impianti diversi da quelli previsti nel presente articolo, che tuttavia beneficiano dell’emissione di certificati verdi continuano ad attribuirsi i medesimi certificati. L’articolo è infine corredato da una tabella che illustra i coefficienti applicabili alle varie fonti rinnovabili ai fini dell’emissione dei certificati.
Articolo 30-quater – (Norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili)
L’articolo, aggiunto dalla Commissione, modifica in più punti l’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante la disciplina delle procedure autorizzative degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
I commi 1, 2 e 11 modificano il comma 3 dell’articolo 12 del D.Lgs. 387/2003, precisando che l’autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, specificando che l’autorizzazione unica può essere rilasciata oltre che dalla regione anche dalle province e prevedendo che l’autorizzazione unica per gli impianti offshore sia rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentito il Ministro dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare, a seguito di un procedimento unico. E’ prevista la competenza della Giunta regionale in caso di dissenso. Il comma 4 dell’articolo prevede l’obbligo di esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.
Viene altresì prevista l’applicazione dell’istituto della denuncia di inizio attività edilizia per gli impianti con capacità di generazione inferiore a determinate soglie; inoltre, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, si prevede che vengano individuate maggiori soglie di capacità di generazione e le caratteristiche dei siti di installazione.
Il comma 7 dispone che l’autorizzazione non possa prevedere né essere subordinata a misure di compensazione non soltanto a favore delle regioni, e delle province ma anche dei comuni e delle comunità montane. Il comma 8 contiene una disposizione volta a prevedere l’adeguamento da parte delle Regioni delle rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida, decorsi i quali si applicano le linee guida nazionali.
Il comma 9 contiene disposizioni circa le prove per dimostrare il concreto avvio dell’iniziativa, infine il comma 10 dispone circa i casi in cui le domande di autorizzazione unica sono sottoposte alla disciplina dettata dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Articolo 30-septies (Norme per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili)
L’articolo aggiuntivo, introdotto nel corso dell’esame in Commissione al Senato è relativo alla tipologia di impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono gi enti locali. Esso prevede che le procedure per l’installazione di tali impianti siano semplificate, e che gli enti locali possano contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, ovvero di utilizzare le disponibilità previste dal decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 finalizzato ad incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica.