Articolo 2 (Riduzione della pressione fiscale)
Il comma 1, modificato in Commissione, introduce, rispetto alla normativa vigente, un’ulteriore detrazione fruibile in sede di versamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) gravante sulla c.d. prima casa; tale detrazione non si applica agli immobili signorili, alle ville e ai castelli.
Il comma 2, anch’esso modificato, disciplina il procedimento di rimborso ai comuni del minor gettito ICI, rimettendo ad un decreto interministeriale la determinazione degli eventuali conguagli.
Il comma 3, aggiunto in Commissione, reca una disciplina speciale per i rimborsi destinati ai comuni localizzati nelle regioni ad autonomia speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
I commi 4 e 5 ampliano la platea dei contribuenti destinatari delle detrazioni IRPEF per canoni di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale.
I commi 10 e 11 sono volti ad evitare che il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze rilevi ai fini del calcolo delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia e delle detrazioni per categorie di reddito.
I commi da 12 a 14 prorogano per gli anni 2008, 2009 e 2010 le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio, che potranno, pertanto, continuare ad usufruire della detrazione IRPEF del 36 per cento e dell’aliquota IVA ridotta.
I commi da 15 a 18 – tutti aggiunti, tranne il primo, dalla Commissione -prorogano fino al 31 dicembre 2010 le agevolazioni per la riqualificazione energetica di edifici, parti di edifici o unità immobiliari, per l’installazione di pannelli solari e per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, disciplinando le modalità attuative delle predette agevolazioni.
I commi da 19 a 22 modificano la disciplina dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali gravanti sugli atti di trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che l’intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell’atto.