Le richieste di passaggio al riscaldamento autonomo oggi sono più frequenti
I motivi sono vari. Anzitutto la necessità di avere in casa una temperatura ambientale adatta alle singole personali esigenze. Passare al riscaldamento autonomo è possibile secondo la giurisprudenza della Cassazione, ma la più recente legislazione sul risparmio energetico sembra complicare se non addirittura impedire.

Infatti, nella sentenza numero 11857 del 27 maggio scorso, la Suprema Corte ribadisce che il distacco è legittimo anche senza l’autorizzazione dell’assemblea, a condizione che non si creino squilibri termici nell’edificio che pregiudichino l’erogazione del servizio e aggravi di spesa per gli altri condomini. La Corte precisa anche che lo squilibrio termico non si può comunque considerare la sola condizione della differente temperatura che si può venire a determinare nell’appartamento “distaccato” rispetto agli altri.
La condizione termica dell’impianto conseguente al distacco deve essere comunque certificata. La relazione del termotecnico può stabilire che chi non utilizza più il centralizzato debba pagare comunque una quota fissa di consumi, per compensare gli effetti creati dal distacco. Spesa che si aggiunge al pagamento delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto centralizzato (compresa la sostituzione dello stesso). Infatti, in base al secondo comma dell’articolo 1118 del Codice Civile, il condomino che rinuncia al diritto sulle cose comuni, ”non può sottrarsi al contributo delle spese per la loro conservazione”.
Secondo Carlo Parodi, responsabile dell’ufficio studi Anaci (Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari: ”Le norme prevedono che l’installazione del nuovo impianto deve comportare un risparmio energetico complessivo mentre l’aggiunta di una o più piccole caldaie a quella centralizzata non produce certo questo risultato. I condomini che si distaccano, inoltre, non avranno in futuro ragione di favorire l’efficienza dell’impianto, aspetto su cui invece sono chiamati a votare in quanto ancora contribuiscono al mantenimento delle parti comuni. Paradossalmente il distacco progressivo porterebbe alla completa trasformazione del centralizzato in impianti unifamiliari che dovrebbe essere vietata. Ecco perché il distacco dal centralizzato deve considerarsi illegittimo”.
Tuttavia, anche se finora la giurisprudenza gli è favorevole, il problema per chi vuole procedere al distacco è che in futuro i giudici potrebbero recepire le novità normative e decidere di accogliere il ricorso di un condominio che si appelli all’impossibilità di raggiungere efficienza e risparmio energetico ottimali.
Comunque se si decide di distaccarsi dal centralizzato, bisogna tener presente che per procedere all’installazione della caldaia autonoma si deve disporre di uno sbocco per la canna fumaria. Si tratta comunque di un’operazione che non prevede l’assenso dell’assemblea. L’utilizzo delle parti comuni (come ad esempio i muri o la facciata) per il passaggio della canna fumaria è infatti possibile se questo non esclude il loro pari uso ad altri condomini e se non ledere il decoro dell’edificio.
Il distacco dal centralizzato è legittimo se si dimostra che da questo non derivano né aggravi di spese per gli altri condomini né squilibri termici che pregiudicano l’erogazione del servizio
NOTA
Il regolamento condominiale contrattuale (parte dell’atto di acquisto dell’appartamento, più “forte” del regolamento varato dall’assemblea) può vietare esplicitamente il distacco dal centralizzato.
Fonte: ilsole24ore

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