Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo recante i criteri d’incentivazione dell’energia elettrica prodotta dall’utilizzo di impianti fotovoltaici.
Il decreto disciplina l’incentivazione dell’energia prodotta da impianti solari fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016. Scopo del provvedimento è quello di raggiungere entro il 31 dicembre 2016 un obiettivo indicativo di potenza installata a livello nazionale pari a 23.000 MegaWatt (contro i 4.773 MW di aprile 2011). In particolare viene disposto al comma 3 dell’articolo 2 che, al raggiungimento di un costo cumulato annuo di 6 miliardi di euro, l’incentivazione si interromperà e potranno essere riviste ulteriori criteri agevolativi per la produzione di energia da fotovoltaico rivolti a favorire un ulteriore sviluppo del settore.
Le condizioni per l’entrata in esercizio:
– impianto collegato in parallelo con il sistema elettrico;
– avvenuta installazione di tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell’energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
– risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell’accesso alle reti.
Il nuovo sistema d’incentivazione, noto come IV° Conto Energia, conferma il riconoscimento per un periodo di venti anni di una tariffa prestabilita da applicare sulla produzione di energia elettrica dell’impianto. Sono previsti nuovi criteri d’incentivazione differenziati per tipologia d’impianto e per periodo di riferimento.
L’accesso alle tariffe incentivanti prevede diverse condizioni in rapporto alla taglia dell’impianto, ovvero se piccolo o grande impianto.
Per i piccoli impianti (articolo 9, entro 15 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, il soggetto responsabile dell’impianto deve inviare alla società GSE S.p.a. la richiesta di concessione dell’incentivo accompagnata da tutta la documentazione prevista dall’allegato 3-C. La data di entrata in esercizio è quindi il riferimento per l’attribuzione del livello tariffario d’incentivazione mentre la comunicazione al GSE rappresenta la procedura per far scaturire il diritto ad essere remunerati. Il GSE ha a disposizione 120 giorni dalla data di ricevimento della richiesta per adempiere al pagamento dell’incentivo.
I grandi impianti (articoli 4, 6 e 7) che entrano in esercizio entro il 31 agosto 2011 possono accedere direttamente alle tariffe incentivanti (come quelli piccoli) e quindi i responsabili di tali impianti sono tenuti solo all’obbligo di comunicazione al GSE dell’avvenuta entrata in esercizio.
Per conoscere il livello di costo sostenuto dal sistema in un determinato momento viene previsto l’obbligo per i titolari di grandi impianti di iscriversi ad un apposito registro informatico istituito dal GSE in base al quale si formeranno le graduatorie per verificare il rispetto dei limiti di costo previsti dalla Tabella 1.1 sopra riportata. I grandi impianti entrati in esercizio entro il 31 agosto 2011 concorrono all’esaurimento delle risorse messe a disposizione.
Quando iscriversi al registro del GSE 2011 (300 milioni di euro)
* Dal 20 maggio al 30 giugno 2011 prima graduatoria per concorrere all’incentivo nel limite delle risorse disponibili.
* Dal 15 settembre al 30 settembre 2011 in caso di ulteriori disponibilità economiche.
I° semestre 2012 (150 milioni di euro)
* Dal 1° novembre al 30 novembre 2011 prima graduatoria per concorrere all’incentivo nel limite delle risorse disponibili.
* Dal 1° gennaio al 31 gennaio 2012 in caso di ulteriori disponibilità economiche.
II° semestre 2012 (130 milioni di euro)
* Dal 1° febbraio al 28 febbraio 2012 prima graduatoria per concorrere all’incentivo nel limite delle risorse disponibili.
* Dal 1° maggio al 31 maggio 2012 in caso di ulteriori disponibilità economiche.
Se l’insieme dei costi di incentivazione riferibili agli impianti entrati in esercizio nel 2011 e iscritti al registro supera i 300 milioni di euro previsti, si riducono gli importi disponibili per il 2012.
Il provvedimento impone per i grandi impianti iscritti al registro di comunicare al GSE il termine dei lavori di realizzazione dell’impianto allegando perizia asseverata che certifichi il rispetto di quanto previsto all’Allegato 3-B.
In caso di ritardo nel completamento della realizzazione della connessione l’articolo 6-bis prevede il riconoscimento a favore del responsabile d’impianto del diritto a godere degli indennizzi economici previsti dalla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/elt 181/10 qualora vi siano ritardi nel completamento della realizzazione della connessione e per la relativi attivazione imputabili al gestore di rete.
Le ”Premialità” (articolo 12 e 13)
L’articolo 12 conferma la possibilità per i piccoli impianti installati su edifici di beneficiare di una maggiorazione percentuale della tariffa incentivante fino ad un massimo del 30%, nei casi in cui l’utilizzo dell’impianto sia abbinato ad un uso efficiente dell’energia. Premi anche per specifiche tipologie e applicazioni: 5 c€/kWh per gli impianti installati in sostituzione di coperture di eternit/amianto (non più 10%); incremento del 5% della tariffa incentivante per gli impianti il cui costo d’investimento sia meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all’interno dell’Unione Europea.
Se i moduli fotovoltaici costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline fotovoltaiche la tariffa spettante è pari alla media aritmetica fra quella spettante per impianti su edifici e quella per altri impianti fotovoltaici (Art. 13 comma 2).