La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi a questioni già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria.
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RECUPERO DELLE QUOTE DEI MOROSI
Nel condominio dove abito alcuni condòmini non hanno pagato la loro quota relativa al rifacimento della facciata. L’impresa che cura i lavori di ristrutturazione può agire per il recupero del suo credito nei confronti dei condòmini in regola con i pagamenti?
Le Sezioni Unite della Cassazione – risolvendo un conflitto sorto in giurisprudenza rispetto alla responsabilità solidale o pro quota dei condòmini per le obbligazioni contratte dall’amministratore nell’interesse del condominio – hanno ritenuto legittimo, facendo propria la tesi minoritaria, il principio della parziarietà, ossia della ripartizione tra i condòmini delle obbligazioni assunte nell’interesse del condominio in proporzione alle rispettive quote (sent. n. 9148 dell’8.4.’08). Alla luce di questa pronuncia, quindi, l’impresa di cui al quesito potrebbe agire per il recupero del suo credito solo nei confronti dei condòmini morosi. Si segnala, tuttavia, che, di recente, la Corte di Appello di Roma ha riaffermato la natura solidale delle obbligazioni condominiali (sent. 2729 del 23.6.’10), il che consentirebbe all’impresa in questione di agire anche nei confronti dei condòmini in regola con i pagamenti.
INSUFFICIENTE EROGAZIONE DI CALORE
Nella palazzina dove abito un condomino, lamentando un’insufficiente erogazione di calore nel suo immobile, si rifiuta di pagare le spese di riscaldamento. È legittimo un comportamento del genere?
No. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno precisato, infatti, che l’obbligo del condomino di contribuire alle spese necessarie alla conservazione ed al godimento del servizio centralizzato del riscaldamento (come di ogni altra parte comune) non viene meno ”per la semplice circostanza che l’impianto non eroghi sufficiente calore” né, quest’ultima circostanza, ”può giustificare un esonero dal contributo”. Ciò, in quanto ”il condomino non è titolare, nei confronti del condominio, di un diritto di natura contrattuale sinallagmatica e, quindi, non può sottrarsi dal contribuire alle spese allegando la mancata o insufficiente erogazione del servizio” (sent. n. 10492 del 26.11.’96).
INDENNITÀ NON DOVUTA IN CASO DI STUDIO PROFESSIONALE
Anni fa ho concesso in locazione un mio locale come studio professionale ad un avvocato. Se disdetto il contratto alla scadenza, devo riconoscergli l’indennità di avviamento commerciale?
Essendo il locale di cui al quesito destinato all’esercizio di un’attività professionale, il locatore – ai sensi dell’art. 35, l. 392/’78 – non è tenuto a corrispondere all’inquilino, alla cessazione del rapporto, alcuna indennità.
CONTRATTI AGEVOLATI, MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI
Nelle locazioni agevolate (3+2) a chi spettano le spese per la manutenzione delle aree verdi condominiali: al conduttore o al locatore?
L’Allegato ”G” al D.M. 30 dicembre 2002, che disciplina il riparto degli oneri accessori per questo tipo di locazioni, pone la spesa per la manutenzione delle aree verdi comuni a carico del conduttore.