Scaduto il termine per l’aggiornamento catastale degli immobili, rischio rendita presunta e sanzioni ai trasgressori
I criteri per l’assegnazione della rendita catastale d’ufficio e l’ammontare delle spese a carico di chi non ha risposto neanche all’ultima chiamata per la registrazione spontanea degli immobili ”fantasma” in un provvedimento dell’Agenzia del Territorio
Case non accatastate o lavori edilizi che hanno modificato l’appartamento o la destinazione d’uso del fabbricato potevano essere regolarizzati al Catasto fino al 30 aprile. In caso di inadempienza l’Agenzia del Territorio provvede di sua iniziativa ad attribuire una rendita provvisoria sulla base dei controlli e degli accertamenti effettuati, i cui costi ricadono sul titolare dei diritti reali dell’immobile non denunciato al fisco.
Gli arretrati da pagare partiranno dal 1° gennaio 2007, compresi quelli relativi a Irpef e Ici, a meno che non si riesca a dimostrare che la costruzione risale a un periodo successivo.
La rendita presunta
Il provvedimento del Territorio indica il procedimento che i funzionari del Catasto, affiancati dai geometri che hanno offerto la loro collaborazione gratuita all’Amministrazione, seguiranno per determinare il valore presunto delle case fantasma.
Innanzitutto occorre definire classe e consistenza dell’immobile, in pratica il tipo di costruzione e il numero dei locali.
Si parte dagli accertamenti tecnici, dalle foto aeree, dalle informazioni fornite dai Comuni per attribuire al fabbricato una precisa categoria. La classe sarà quella mediana della categoria ovvero quella superiore fra le due intermedie, in caso di numero pari di classi. La classe non va definitiva per le unità censite nei gruppi speciale e particolare (alberghi o stazioni, ad esempio). Anche la valutazione della consistenza parte dagli stessi elementi utilizzati per definire la classe.
In caso di fabbricati del gruppo A della tabella delle categorie catastali (in linea di massima abitazioni) il numero dei locali fantasma è calcolato sulla base del rapporto tra la superficie complessiva della casa e la superficie media del vano catastale riferito agli immobili della stessa zona.
Per le unità immobiliari appartenenti al gruppo B (scuole, caserme, ospedali, uffici pubblici, eccetera), invece, per la consistenza, espressa in metri cubi, si tiene conto anche dell’altezza media dei fabbricati.
Definite classe e consistenza, si può procedere al calcolo della rendita presunta:
– per le categorie ordinarie (A, B, e C) bisogna moltiplicare la consistenza ricavata per la tariffa della classe individuata seguendo il procedimento sopra descritto
– per le categorie a destinazione speciale o particolare (D ed E) basta applicare al valore dell’immobile il saggio di redditività pari al 2% in caso di unità appartenenti al gruppo D, del 3% per quelle del gruppo E. Il valore si ricava, spiega il provvedimento, ”moltiplicando la consistenza (…), per i corrispondenti valori venali unitari desunti sulla base degli elementi conoscitivi ed informativi a disposizione dell’Agenzia, con riferimento al biennio 1988-1989”.
Sanzioni per chi non denuncia
Dopo il 30 aprile, l’Agenzia del Territorio passerà a controlli più severi per scoprire gli immobili non ancora accatastati. Chi non ha provveduto a regolarizzare spontaneamente, incorre in sanzioni (da un minimo di 258 euro a un massimo di 2.066) e deve rimborsare l’Amministrazione anche per le spese sostenute a causa della sua inadempienza. I costi sono quelli della tabella allegata al provvedimento.
Previsto uno sconto, se l’aggiornamento catastale è stato avviato dopo il 30 aprile, ma prima dell’inserimento negli atti della rendita presunta da parte dell’ufficio provinciale del Territorio. In questo caso, oltre alle sanzioni, sono dovute le spese indicate alla lettera A della tabella (130 euro per le ”spese generali e di predisposizione dell’istruttoria”) e quelle connesse alle attività svolte.
La notifica degli avvisi di accertamento catastale relativi all’attribuzione della rendita presunta non avviene per posta, ma con l’affissione all’albo pretorio del Comune.
Fonte: FiscoOggi