È in vigore dal 21 marzo 2011 un’importante novità in materia di cause civili che permetterà di alleggerire i carichi della giustizia ordinaria e ridurre gli oneri di spesa per i cittadini.
Scatta infatti l’obbligo di avvalersi del tentativo di mediazione obbligatoria presso uno dei 179 organismi di mediazione fin qui accreditati al Ministero della Giustizia. Tra le materie rientranti nell’ambito di applicazione dell’istituto (introdotto dal decreto legislativo 28/2010) spiccano le controversie riguardanti la proprietà immobiliare, le locazioni, gli affitti di azienda, i comodati d’uso, le successioni ereditarie e la divisione dei beni.
Le spese di avvio dell’istruttoria sono pari a quaranta euro, a cui bisognerà poi aggiungere un’altra indennità il cui ammontare varierà in relazione all’oggetto della controversia. Una volta presentata l’istanza, il mediatore avrà un termine massimo di 15 giorni per convocare le parti contrapposte. Qualora la mediazione non dovesse andare a buon fine entro i 120 giorni successivi, sarà possibile rivolgersi al Tribunale.
Completano il quadro delle materie oggetto della mediazione obbligatoria i diritti reali, i patti di famiglia, il risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità e i contratti assicurativi, bancari e finanziari.
È stata invece differita al 20 marzo 2012 l’applicabilità della mediazione alle controversie relative al condominio e al risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.
Fonte: Tecnoborsa
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