Il reddito dei fabbricati di interesse storico e/o artistico concessi in locazione, sia ad uso abitativo che ad uso diverso, si determina con l’applicazione della tariffa d’estimo minore rispetto a quelle della stessa zona censuaria.
Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 28/E del 2011, che chiarisce le modalità di esposizione nei modelli dichiarativi, come di seguito riportato.
Per gli immobili di interesse storico e/o artistico concessi in locazione, sia ad uso abitativo che ad uso diverso, il reddito è determinato dall’art 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato.
La norma ha dato luogo a dubbi di natura interpretativa in relazione ai quali vi è stato un consolidamento della giurisprudenza della Suprema Corte nelle ultime pronunce emanate in materia nel corso del 2005.
In sintesi la Cassazione ha concluso che le sopra citate particolari modalità di determinazione del reddito previste dalla legge n. 413 del 1991 siano riferibili agli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, tanto se si tratti di immobili concessi in locazione ad uso abitativo quanto se si tratti di locazioni ad uso diverso.
L’Agenzia delle Entrate ha preso atto di detta interpretazione con circolare n.2/E 17 gennaio 2006. Di conseguenza, per i contribuenti titolari di diritti reali sui predetti immobili concessi in locazione, è confermata la possibilità di compilare il quadro dei redditi dei fabbricati dei modelli 730/2011 e UNICO/2011 senza indicare l’importo del canone di locazione, limitandosi ad inserire gli altri dati ed indicando, ovviamente, nella colonna 2 (utilizzo) il codice residuale 9.
In coerenza con le predette istruzioni, è prevista l’incompatibilità tra il codice di utilizzo 9 e l’indicazione del canone di locazione sia nei prodotti di compilazione messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sia nelle procedure di controllo che nelle specifiche tecniche che dettano i criteri per la predisposizione dei prodotti di compilazione predisposti da parte di privati.
Fonte: Agenzia delle Entrate